Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007
Modifica dell'articolo 10 della Regolamentazione provvisoria vigente nel servizio postale (delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 - pos. 10225). (Deliberazione n. 07/772).

LA COMMISSIONE
Su proposta del Commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore.
Premesso:
1. che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che gli accordi collettivi, nel definire le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, devono altresi' prevedere «intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuita' dei servizi pubblici di cui all'art. 1»;
2. che la disciplina degli intervalli tra azioni di sciopero riguardanti il servizio postale e' contenuta negli articoli 4 (Intervallo tra azioni di sciopero) e 10 (Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale) della Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002);
3. che, in particolare, l'art. 4 dispone che «tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi»;
4. che, inoltre, il citato art. 10 prevede che le norme della regolamentazione provvisoria «si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non puo' essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo», regolato dal precedente punto 4 e fissato in 4 giorni, «da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva»;
5. che, con delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007, la Commissione ha avviato una procedura di modifica dell'art. 10 sopra citato, formulando una proposta notificata alle parti sociali e alle associazioni degli utenti, sulla base delle seguenti considerazioni:
a) che successivamente alla formulazione della citata Regolamentazione provvisoria si sono registrati problemi interpretativi e applicativi in ordine alla disciplina della rarefazione in caso di astensioni dal lavoro straordinario;
b) che, infatti, nella Regolamentazione provvisoria vigente nel settore e' prevista la regola dell'intervallo di 4 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, operante per tutte le astensioni collettive e indipendentemente dal soggetto proclamante;
c) che, inoltre, l'efficacia limitata alle organizzazioni sindacali stipulanti delle clausole del contratto collettivo relative alle procedure di raffreddamento e di conciliazione impone e consente al tempo stesso ai soggetti collettivi non firmatari il ricorso alla procedura in sede amministrativa, caratterizzata da una minore complessita' nelle fasi e nei tempi;
d) che, in conseguenza dei due profili sopra citati, nel settore si registrano, ormai da alcuni anni, reiterate proclamazioni di astensioni dal lavoro straordinario a livello nazionale della durata di un mese da parte di soggetti collettivi non firmatari del contratto collettivo, con inevitabile limitazione del potere di iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;
e) che la Commissione, al fine di contenere i potenziali effetti distorsivi sulla liberta' di azione sindacale e garantire la parita' di condizioni tra le diverse organizzazioni sindacali, ha formulato una delibera interpretativa (delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005), con la quale si e' affermata la possibilita' di proclamare un'astensione dal lavoro straordinario o uno sciopero del lavoro ordinario, purche' coincidente o ricompreso nel periodo di attuazione di quello proclamato in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;
f) che la citata delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005, nell'ammettere la possibilita' di concentrazione tra astensioni dal lavoro, peraltro, non soddisfa pienamente l'esigenza di assicurare parita' di condizioni, nel ricorso allo sciopero, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e a quelle non firmatarie;
g) che, infatti, le organizzazioni sindacali firmatarie, nonostante la delibera interpretativa sopra citata, da un lato, restano vincolate al rispetto di procedure preventive piu' lunghe e complesse e, dall'altro, nella vigenza della regola effettuazione-proclamazione, sono condizionate, nella scelta della collocazione spaziale e temporale dello sciopero, dalle proclamazioni dei soggetti non firmatari;
h) che, pertanto, permane la necessita' di risolvere i problemi applicativi che ancora si registrano in ordine ai rapporti tra organizzazioni sindacali e alla «equa distribuzione tra i diversi soggetti sindacali delle opportunita' di proclamare regolarmente l'astensione dal lavoro» (per la rilevanza di tale profilo, v. i principi espressi, in via generale, nella delibera interpretativa n. 00/225 del 12 ottobre 2000);
i) che, fermi restando i principi espressi nella delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005, si rende necessaria una modifica dell'art. 10 finalizzata a circoscrivere l'operativita' della regola effettuazione-proclamazione agli scioperi indetti in successione dagli stessi soggetti sindacali;
6. che, a seguito della delibera 07/602 del 25 ottobre 2007, sono pervenute le seguenti osservazioni:
a) nota in data 19 novembre 2007, da parte di Cobas PT Cub, con la quale e' stata contestata l'opportunita' di procedere ad una modifica del citato art. 10;
b) nota in data 20 novembre 2007, da parte di Poste Italiane s.p.a., con la quale e' stato precisato, per quanto attiene agli aspetti innovativi della proposta di modifica, quanto segue:
la soluzione prospettata non risolverebbe la situazione di disequilibrio che si tenta di eliminare, determinando una maggiore agibilita' per tutti i soggetti collettivi;
la modifica proposta rischierebbe di determinare un «effetto-prenotazione» nella proclamazione degli scioperi nel settore;
il richiamo alla effettiva incidenza degli scioperi sulla continuita' del servizio, ai fini della operativita' della regola sull'intervallo minimo, implicherebbe un affievolimento del principio di certezza dei comportamenti delle parti e del valore di deterrenza di detta regola;
c) nota in data 20 novembre 2007, da parte di SLP-CISL, con la quale si esprime valutazione positiva sulla proposta di modifica;
d) nota in data 21 novembre 2007, da parte di Slai Cobas, in cui si esprime un giudizio negativo sulla proposta di modifica, in quanto ritenuta «esplicitamente volta a tutelare le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto»;
7. che, con nota del 4 dicembre 2007, l'organizzazione sindacale Cobas PT Cub ha comunicato l'impossibilita' di partecipare all'audizione del 5 dicembre 2007;
8. che, in data 5 dicembre 2007, si e' tenuta presso la sede della Commissione l'audizione delle parti, le quali hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni. In particolare:
a) l'azienda, nel ribadire che l'attuale proposta di modifica non risolverebbe i problemi del settore, ha proposto, a tal fine, di ridurre la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario a sette giorni ed elevare la durata dell'intervallo minimo tra effettuazione e proclamazione a sei giorni;
b) i sindacati firmatari del contratto collettivo hanno ribadito di valutare positivamente la proposta di modifica, suggerendo di integrarla con la distinzione, ai fini dell'operativita' della regola sull'intervallo minimo, tra il settore della sportelleria e quello del recapito, in quanto servizi finali diversi;
c) l'organizzazione sindacale Slai Cobas ha confermato le osservazioni scritte in precedenza trasmesse;
9. che, in data 11 dicembre 2007, Poste Italiane s.p.a. ha trasmesso un'ulteriore nota integrativa nella quale si sono chiariti il significato e gli effetti del rifiuto delle prestazioni di flessibilita' operativa da parte dei lavoratori;
Rilevato:
1. che le osservazioni critiche delle parti, in larga misura, non attengono ai contenuti e alle finalita' della proposta di modifica, in quanto non idonee a dimostrare un eventuale pregiudizio che la citata delibera provocherebbe agli attuali equilibri del settore e al contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;
2. che, tra i rilievi svolti, sono conferenti quelli relativi all'«effetto-prenotazione», alla rilevanza della «effettiva» incidenza degli scioperi sul servizio finale e alla distinzione tra il settore della sportelleria e quello del recapito, ai fini dell'operativita' della regola sull'intervallo minimo;
3. che, quanto al primo profilo, non si pone un problema di «effetto-prenotazione», atteso che la Regolamentazione provvisoria vigente nel settore prevede un termine di preavviso massimo di 35 giorni, particolarmente contenuto anche comparativamente alle altre discipline di settore;
4. che il criterio di effettivita' postula una valutazione di impatto delle astensioni dal lavoro sull'erogazione del servizio, che non puo' ritenersi preclusa alla Commissione in quanto connessa alle finalita' di contemperamento ad essa assegnate dalla legge;
5. che non si ritiene di dover modificare il costante orientamento della Commissione secondo cui il servizio finale e' rappresentato dal servizio postale nel suo complesso, da ritenere inscindibile, anche alla luce delle caratteristiche della conflittualita' del settore e nell'ottica della effettiva tutela dell'utente del servizio;
6. che dalle osservazioni svolte nel corso delle audizioni e dalle memorie inviate dalle parti non emergono elementi tali da determinare la necessita' di modificare il contenuto della delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007;
Ritenuto:
Di dover procedere ad una modifica dell'art. 10 della Regolamentazione sopra citata, tenendo anche conto di quanto previsto in via interpretativa con delibera n. 05/1982;
Formula:
Ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente modifica:
«Art. 10 (Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale). - La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario.
Ciascuna astensione dal lavoro straordinario non puo' avere durata superiore ad un mese consecutivo.
In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate dallo stesso soggetto sindacale, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e la proclamazione della successiva.
In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore a 14 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e l'inizio della successiva, indipendentemente dal momento in cui interviene la proclamazione di quest'ultima;
Fermo restando quanto previsto nei due commi che precedono, e' consentito che:
a) un'astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata successivamente sia coincidente o ricompresa nel periodo di attuazione di un'altra astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;
b) gli stessi soggetti collettivi procedano alla contestuale proclamazione di un'astensione dal lavoro straordinario e di uno sciopero delle prestazioni ordinarie ricompreso nel periodo di attuazione dell'astensione dal lavoro straordinario».
Dispone:
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Comunicazioni, a Poste Italiane s.p.a., alle Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM, SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS PT CUB, SLAI-COBAS.
Dispone:
Inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 20 dicembre 2007
Il presidente: Martone
 
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