Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2007
Criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito legge n. 95/1979);
Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito legge n. 273/2002), recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;
Visto l'art. 1, commi 498 e 499 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);
Visto l'art. 1, comma 500, della sopra citata legge n. 296/2006, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita' delle procedure;
Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»;
Visto l'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare) secondo il quale «prima dell'ultimo riparto ai creditori, l'autorita' che vigila sulla liquidazione ... liquida il compenso al commissario»;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570 (di seguito decreto ministeriale n. 570/1992), recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;
Ritenuto, ai fini della determinazione del compenso all'organo commissariale in caso di composizione collegiale, in assenza di specifica previsione nel sopraccitato decreto ministeriale n. 570/1992, di applicare analogicamente l'art. 6 della legge 8 luglio 1980, n. 319, recante «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta della autorita' giudiziaria»;
Richiamate le circolari della competente Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' in data 8 gennaio e 6 febbraio 2003 e 27 dicembre 2004 con le quali, in sede di attuazione del disposto dell'art. 7 della sopraccitata legge n. 273/2002, concernente la cessazione dall'incarico dei commissari preposti alle procedure di amministrazione straordinaria ex lege n. 95/1979 e liquidazione dei relativi compensi, sono stati esplicitati i criteri di orientamento della discrezionalita' amministrativa volti ad adeguare, anche sulla base della esperienza attuativa maturata, i criteri dettati dal decreto ministeriale n. 570/1992 alle specificita' proprie della procedura di amministrazione straordinaria;
Ritenuto di provvedere alla definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, a norma dell'art. 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2006.
 
Art. 2.
Determinazione del compenso
1. Il compenso al commissario liquidatore nominato nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, da porre a carico delle societa' in procedura, e' liquidato, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', nella qualita' di Autorita' vigilante sulle procedure di amministrazione straordinaria, tenendo conto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della gestione svolta, da verificare attraverso l'analisi dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonche' della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in:
una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nell'ambito dei limiti indicati all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 570/1992;
una ulteriore percentuale da calcolare sull'ammontare del passivo accertato, determinata nei limiti di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 570/1992.
2. L'individuazione delle percentuali da applicare, nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 1, e' operata in misura inversamente proporzionale all'entita' complessiva dell'attivo realizzato e del passivo accertato, avuto anche riguardo, quanto all'attivo, alla natura dello stesso ed alla attivita' svolta per la sua realizzazione e, quanto al passivo, alla complessita' dell'attivita' svolta ai fini dell'accertamento medesimo e della definizione del relativo contenzioso, nonche' alla effettuazione dei riparti ai creditori.
3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo realizzato ne' passivo accertato, ai sensi del precedente comma 1, gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo realizzato e passivo accertato da parte di altra societa' del gruppo.
 
Art. 3.
Determinazione del compenso
per il collegio di commissari liquidatori
In caso di composizione collegiale dell'organo commissariale, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo componente aumentato del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti.
 
Art. 4.
Determinazione del compenso
al commissario cessato o revocato
1. Al commissario liquidatore che cessi dalle funzioni prima della chiusura della liquidazione, il compenso e' liquidato con i criteri indicati agli articoli 2 e 3, tenuto conto dell'opera prestata.
2. In ogni caso, considerata la unitarieta' della procedura, la sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori succedutisi non deve superare le misure massime stabilite con il decreto ministeriale n. 570/1992.
3. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni ingiustificate, l'Autorita' di vigilanza, tenuto conto della qualita' dell'opera prestata e dei motivi che hanno dato luogo alla cessazione dall'incarico, puo' ridurre fino al 60% il compenso calcolato ai sensi dei precedenti articoli, ferma la facolta' di sospendere cautelarmente la liquidazione del compenso nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilita'.
4. Il commissario liquidatore che, per qualunque motivo, cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione deve rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare.
 
Art. 5.
Determinazione del compenso
nel caso di chiusura della procedura per concordato
Nel caso in cui la procedura di amministrazione straordinaria si chiuda con un concordato, ai sensi degli articoli 214 della legge fallimentare e 78 del decreto legislativo n. 270/1999, il compenso dovuto al commissario liquidatore e' liquidato con i criteri indicati agli articoli 2, 3 e 4, considerando, quanto all'attivo, l'ammontare dell'attivo gia' realizzato e l'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori.
 
Art. 6. Determinazione dei compensi dei commissari liquidatori nominati o confermati a norma dell'art. 1, commi 498 e 499 della legge n.
296/2006
Il compenso spettante ai commissari liquidatori nominati o confermati in attuazione dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, liquidato sulla base dei criteri di cui al presente decreto, e' ridotto del 30%, a norma dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006 medesima.
 
Art. 7.
Rimborsi spese
1. Nel caso in cui le procedure non siano dotate di una propria autonoma sede e/o di una struttura operativa adeguata, al commissario puo' essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese generali non superiore al 5% dell'importo del compenso spettante.
2. Al commissario liquidatore compete, altresi', a carico della liquidazione il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico e documentate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'.
3. Nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di piu' societa' assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell'attivo realizzato, ancorche', eventualmente poste inizialmente a carico di una di esse.
 
Art. 8.
Liquidazione del compenso
1. Il compenso e' liquidato, ad istanza del commissario liquidatore, in occasione della approvazione del rendiconto finale della procedura o, nel caso, in sede di autorizzazione al deposito presso il competente tribunale della proposta di concordato formulata ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 270/1999.
2. Con il provvedimento di liquidazione sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento del compenso, che, nel caso di riparto finale, e' subordinato alla esecuzione dello stesso, e, nel caso di chiusura per concordato, e' collegato alla progressiva esecuzione degli adempimenti concordatari secondo le previsioni contenute nella proposta di cui al comma precedente.
 
Art. 9.
Liquidazione di acconti
Nel corso della procedura possono essere disposti dall'Autorita' di vigilanza, su motivata istanza del commissario liquidatore, acconti a valere sui compensi finali, tenendo conto dell'attivita' prestata e dei risultati ottenuti, in misura non superiore al 60% del compenso determinato secondo i criteri di cui al presente decreto.
Roma, 4 dicembre 2007
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 265
 
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