Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 settembre 2007
Annullamento del decreto 20 giugno 2005 e rideterminazione del compenso minimo ai commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 2545-terdecies e 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 20 giugno 2005 con il quale sono stati rideterminati i compensi e i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori di cooperative edilizie di abitazione in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e di cooperative edilizie di abitazione sciolte, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che il citato decreto ministeriale 20 giugno 2005, in tema di liquidazione dell'attivo immobiliare, fa riferimento alla «alienazione» in favore dei soci assegnatari «qualunque sia la forma giuridica prescelta per l'assegnazione», laddove nelle procedure concorsuali non puo' trovare spazio l'assegnazione, ma unicamente la liquidazione dell'attivo, mediante la vendita degli immobili, ai sensi dell'art. 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Atteso altresi' che i criteri previsti dallo stesso decreto 20 giugno 2005 per il calcolo dei compensi ai commissari liquidatori determinano una significativa disparita' di trattamento tra i commissari liquidatori di cooperative edilizie di abitazione rispetto ai commissari liquidatori di ogni altra tipologia di societa' cooperative;
Tenuto conto che il medesimo decreto 20 giugno 2005, basando il calcolo del compenso dei commissari liquidatori non sull'importo dell'attivo effettivamente realizzato, bensi' sulla scorta del valore catastale degli immobili venduti, maggiorato del 5% e' fondato su un criterio irragionevole in quanto legato ad un valore virtuale e non reale di mercato;
Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ravvisata la sussistenza di un interesse pubblico rilevante ed attuale a svincolare il calcolo dei compensi dei commissari liquidatori degli enti cooperativi dalle rendite catastali in caso di presenza di beni di natura immobiliare;
Valutato come prevalente l'interesse pubblico alla eliminazione del decreto ministeriale 20 giugno 2005 rispetto a quello della sua conservazione;
Valutati come recessivi rispetto all'annullamento gli interessi privati concorrenti con quello pubblico e nel frattempo insorti in capo a soggetti che sull'atto in questione avevano fatto affidamento, nonche' valutando anche la eventualita' di possibili controinteressati, individuati nei soci e nel ceto creditorio, nonche' nell'erario in caso di mancanza o di incapienza di attivita';
Considerato che questo Ministero non ha finora proceduto a determinare i compensi finali dei commissari liquidatori in questione sulla base dei criteri di cui al citato decreto 20 giugno 2005;
Tenuto conto che il termine entro il quale interviene la eliminazione del provvedimento amministrativo viziato rispetta il requisito della ragionevolezza di cui all'art. 21-nonies della citata legge n. 241/1990 essendo, nel caso di specie, inferiore ai tre anni previsti come limite temporale massimo per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di cui all'art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuta la necessita' di procedere all'annullamento con effetto ex tunc del decreto ministeriale del 20 giugno 2005;
Considerato altresi' che il compenso minimo determinato ai sensi del citato decreto 23 febbraio 2001 non risulta adeguato all'impegno dei commissari, nonche' alla complessita' ed all'importanza delle procedure liquidatorie, anche per il tempo trascorso;
Ravvisata l'opportunita' di rideterminare il compenso minimo previsto dal citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto ministeriale 20 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2005, n. 159) e' annullato.
 
Art. 2.
Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, il compenso al commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione e imputato, in prededuzione, alle spese di procedura. Esso non puo' essere comunque inferiore ad euro duemilacinquecento, salve le ipotesi di cui all'articolo precedente. Si applica il comma 3 dell'art. 1».
 
Art. 3.
Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a tutte le procedure di liquidazione in corso, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto sia gia' stato determinato l'ammontare del compenso finale,
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2007
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 124
 
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