Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 gennaio 2008
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Matera
Vista la legge 22 luglio 1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica delle disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;
Visto il decreto 30 giugno 2003, n. 221, contenente il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro della D.P.L. attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;
Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza socile - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione della relativa tariffa;
Viste le circolari del Ministero delle attivita' produttive n. 3570/C e n. 3590/C, inerenti il decreto 30 giugno 2003, n. 221;
Visto il precedente decreto in materia n. 43 del 28 novembre 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Recepito il decreto 30 giugno 2003, n. 221, regolamento recante disposizioni di attuazioni dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
Considerato i seguenti indicatori economici:
a) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati per l'anno 2007;
b) il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese;
c) gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;
Tenuto conto degli istituti previsti dai vigenti contratti;
Considerato che si e' concordemente ed unanimemente deliberato un aumento generalizzato del 15% sulle tariffe riportate ai punti 3 e 4 del decreto di questa direzione n. 43 del 28 novembre 2005;
Decreta:
A partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Matera vengono cosi' rideterminate:
1) tariffa base in economia da valere per tutti i settori merceologici, Euro 15,33 all'ora; 2) tariffe per le operazioni di facchinaggio effettuate a mezzo carrello elevatore: utilizzo del carrello fino a 25 quintali, Euro 17,05 all'ora; utilizzo del carrello da 25 a 30 quintali, Euro 18,10 all'ora. Tali tariffe saranno maggiorate nei seguiti casi con le misure percentuali a fianco di ciascuno indicate:

lavoro straordinario | 35%
notturno feriale | 50%
festivo | 60%
notturno festivo | 100%
sabato | 25%
in biturno | 5%

3) tariffe di cottimo relative ai diversi settori merceologici:
cemento: carico, scarico, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale, Euro 0,93 al quintale; concimi in genere e perfosfati: carico, scarico, stivaggio sacchi di peso inferiore al quintale, Euro 0,72 al quintale; sanze: riempimento carico e vuotatura, riempimento, carico, pesatura e vuotatura, Euro 0,93 al quintale; prodotti antiparassitari ed anticrittogamici; carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale, Euro 1,04 al quintale; zolfo: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale, Euro 0,77 al quintale; calce idrata: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di perso inferiore al quintale, Euro 0,86 al quintale; teli di plastica per copertura impianti agricola in rotoli: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento, Euro 0,86 al quintale; tubi zincati per impianti irrigui della lunghezza di metri 6: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento, Euro 0,82 al quintale; filo di ferro zincato in rotoli o fasce: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento, Euro 0,63 al quintale;
bietole: carico da camion ribaltabile a vagone ferroviario con apposita rampa, Euro 0,82 al quintale; farina: carico, scarico, accatastamento sacchi, Euro 0,12 al quintale; humus e concimio organici; carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso fino ad un quintale, Euro 1,04 al quintale; mangimi: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di perso inferiore al quintale, Euro 0,72 al quintale; oli minerali in confezioni: carico, scarico, accatastamento, Euro 0,73 al quintale. Tali tariffe vengono maggiorate di Euro 0,01 al quintale per ogni metro di altezza oltre i metri 2,30;
4) tariffe di cottimo relativa ai prodotti ortofrutticoli, riferite alle operazioni di facchinaggio eseguite in magazzino di raccolta e smistamento e/o scali ferroviari:
a) carico e scarico a mano:

cavoli | Euro 0,82 al quintale
finocchi | Euro 0,82 al quintale
scarola | Euro 0,93 al quintale
insalata | Euro 1,02 al quintale
fragole export | Euro 1,25 al quintale
fragole industria | Euro 1,02 al quintale
pesche | Euro 1,02 al quintale
peperoni | Euro 1,02 al quintale
angurie | Euro 0,82 al quintale
piantine fragole | Euro 1,36 al quintale
uva | Euro 1,02 al quintale
pomodori | Euro 0,82 al quintale
agrumi | Euro 1,82 al quintale

b) carico e scarico pedane con carrello elevatore:

fragole export | Euro 1,02 al quintale
peperoni | Euro 0,82 al quintale
uva | Euro 0,82 al quintale
pesche | Euro 0,82 al quintale
- finocchi | Euro 0,65 al quintale

c) carico e scarico su pedane:

fragole export | Euro 1,36 al quintale
peperoni | Euro 1,20 al quintale
uva | Euro 1,20 al quintale
pesche | Euro 1,20 al quintale
finocchi | Euro 0,98 al quintale

Tali tariffe restano in vigore per anni due e piu' specificatamente per il periodo 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2009.
Matera, 17 gennaio 2008
Il direttore provinciale: Calo'
 
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