Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2008 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 13 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile. 2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e' soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato puo' avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalita' definiti convenzionalmente con la regione. 4. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi. 5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprieta' degli uffici stessi sono trasferiti in proprieta' alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti. 6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione. 7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per a Valle d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, e' il seguente: «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.». - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.
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| Art. 2. Trasferimento del personale degli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all'articolo 1, e' trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione. 2. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalita' stabilite dalle norme regionali. 3. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 fara' comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3. Attribuzioni delle risorse finanziarie 1. I proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 1 affluiscono direttamente alla regione ad avvenuta consegna dei beni di cui all'articolo 1, comma 5. 2. Resta ferma l'attribuzione allo Stato dei proventi derivanti da operazioni svolte direttamente dalla sede centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero dagli operatori professionali di settore mediante utilizzo del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento. 3. La quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione e' incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' ai compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica. 4. La regione provvede alla riscossione dell'intero gettito della tassa automobilistica, all'accertamento, al recupero e ai rimborsi delle tasse automobilistiche, nonche' all'applicazione delle sanzioni e al contenzioso amministrativo relativi alle tasse medesime. La regione riversa allo Stato la quota ad esso spettante, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 105, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - S. O. n. 77, e' il seguente: «Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza; b) al rifornimento idrico delle isole; c) all'estimo navale; d) alla disciplina della navigazione interna; e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale; f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali; g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto; h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto legislativo; l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995. 3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola; d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. 4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade. 5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto. 7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.».
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