Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 13
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Uffici della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.
2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e' soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'articolo 2.
3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato puo' avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalita' definiti convenzionalmente con la regione.
4. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprieta' degli uffici stessi sono trasferiti in proprieta' alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione.
7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per a Valle
d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
marzo 1948, e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
(Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.



 
Art. 2.
Trasferimento del personale degli uffici
della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla Motorizzazione civile, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio periferico di cui all'articolo 1, e' trasferito con la medesima decorrenza alle dipendenze della regione.
2. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, secondo le modalita' stabilite dalle norme regionali.
3. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 fara' comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3.
Attribuzioni delle risorse finanziarie
1. I proventi derivanti dalle operazioni svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 1 affluiscono direttamente alla regione ad avvenuta consegna dei beni di cui all'articolo 1, comma 5.
2. Resta ferma l'attribuzione allo Stato dei proventi derivanti da operazioni svolte direttamente dalla sede centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero dagli operatori professionali di settore mediante utilizzo del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del medesimo Dipartimento.
3. La quota di gettito della tassa automobilistica attribuita alla regione e' incrementata nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' ai compiti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al netto dei proventi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa con la regione, l'ammontare degli oneri delle funzioni trasferite con il presente decreto e dei proventi di cui al comma 1 e, conseguentemente, la nuova misura dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito della predetta tassa automobilistica.
4. La regione provvede alla riscossione dell'intero gettito della tassa automobilistica, all'accertamento, al recupero e ai rimborsi delle tasse automobilistiche, nonche' all'applicazione delle sanzioni e al contenzioso amministrativo relativi alle tasse medesime. La regione riversa allo Stato la quota ad esso spettante, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 105, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21
aprile 1998 - S. O. n. 77, e' il seguente:
«Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli
articoli del presente capo e non attribuite alle autorita'
portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in
particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in
servizio di linea degli autobus destinati al servizio di
noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di
propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione
ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione
e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario
padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle
intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto
legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio
della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento
non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica
sull'attivita' svolta dalle autoscuole e dalle scuole
nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per
conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita'
degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al
controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di
cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di
merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del
comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per
costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee
e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le
autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni
e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite
o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia
di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti
locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di
porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e'
svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e'
conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede
mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso
procedura di gara pubblica.».



 
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