Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2007
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Valbon», registrato al n. 12262.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2004 dall'Impresa SIPCAM Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «VALBON» contenente le sostanze attive bentiavalicarb-isopropil e mancozeb;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del 7 marzo 2006 relativo all'inclusione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;
Vista la lettera con la quale la societa' Cerexagri S.A., titolare del fascicolo valutato positivamente in sede comunitaria ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed avente, pertanto, i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995, ha concesso alla Sipcam S.p.A. l'accesso ai dati contenuti in detto fascicolo, a supporto della domanda di registrazione del prodotto di cui trattasi;
Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni del prodotto fitosanitario in questione;
Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;
Vista la nota dell'Ufficio in data 8 agosto 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2007 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'impresa SIPCAM Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VALBON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl in Allegato I della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione.
Per la sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati | Limiti massimi di residui *
all'alimentazione | (mg/kg) =====================================================================
vite | uve: 0,2 ---------------------------------------------------------------------
| vino: 0,2 ---------------------------------------------------------------------
patata | 0,01 ---------------------------------------------------------------------
pomodoro | 0,3
* Definizione del residuo: benthiavalicarb isopropyl

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e kg 1-2-5-10-20.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa SIPCAM S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi) e importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Cerexagri B.V.-Tankhoofd 10- 3196 KE Vondelingenplaat/Rt-The Netherlands.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12262.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2007
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 40-41 <----
 
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