Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 gennaio 2008
Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS. (Deliberazione n. 54/08/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica autorita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato con la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76, e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007;
Vista la delibera n. 645/06/CONS: «Regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della delibera n. 645/06/CONS, che affida ad un separato e apposito provvedimento l'adeguamento delle disposizioni del regolamento in materia di procedure sanzionatorie alle disposizioni della predetta delibera;
Udita la relazione del commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. Dopo l'art. 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 12-bis (Proposta di impegni). - 1. Il soggetto al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica puo' presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, una proposta di impegni finalizzata a migliorare le condizioni di competitivita' di settore rimuovendo, ove possibile, o almeno attenuando, le conseguenze anticompetitive dell'illecito. La proposta deve soddisfare i requisiti di forma ed impegnativita' indicati all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS.
2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.
3. La proposta e' trasmessa immediatamente all'organo collegiale competente, che ha facolta' di dettare linee di indirizzo agli uffici al fine di assicurare la completezza dell'attivita' istruttoria da compiere.
4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericita' si manifesti carente di serieta', che appaia presentata per mere finalita' dilatorie o che, anche per il momento in cui e' stata presentata, avrebbe l'oggettivo effetto di compromettere gli sviluppi di una istruttoria in corso e in tutti i casi in cui gli impegni assunti non appaiano idonei a eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito amministrativo.
5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni, ove non sopraggiunga la dichiarazione di inammissibilita' di cui al comma 4, comporta la sospensione dei termini di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 6. La sospensione opera dalla data di ricezione della proposta fino alla data di conclusione, immediatamente comunicata alle parti, dell'esame istruttorio della proposta da parte della direzione competente. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del novantesimo giorno, senza necessita' di comunicazione alle parti.
6. All'esito dell'esame della proposta di impegni il direttore competente, valutate le risultanze acquisite, segnala all'operatore proponente le criticita' eventualmente emerse, ed assegna al medesimo un termine per formulare le sue controdeduzioni o eventuali modifiche della proposta.
7. A conclusione dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio il direttore, ai sensi dell'art. 10, trasmette all'organo collegiale lo schema di provvedimento proposto unitamente alla dettagliata relazione sull'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento. Lo schema conterra' anche la proposta della direzione circa le determinazioni da assumere in merito agli impegni proposti dall'operatore.
Art. 12-ter (Decisione). - 1. L'organo collegiale esamina preliminarmente la proposta dell'ufficio di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 10. Ove sia accertata la responsabilita' del soggetto, l'organo collegiale valuta, ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della delibera n. 645/06/CONS, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni di competitivita' di settore rimuovendo, o almeno attenuando, le conseguenze dell'illecito. Ove tale giudizio sia positivo, l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, cosi' rendendoli obbligatori per l'operatore proponente, e contestualmente infligge la sanzione appropriata considerando gli effetti che potranno derivare dall'attuazione degli impegni approvati.
2. Nel caso che sopravvenga una delle ipotesi di revocabilita' del provvedimento di approvazione degli impegni indicate dall'art. 7 della delibera n. 645/06/CONS, il direttore, previo contraddittorio con il soggetto interessato, trasmette all'organo collegiale competente uno schema di revoca dell'approvazione degli impegni e, contestualmente, la proposta dell'eventuale rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando in tal caso l'accertamento gia' effettuato in ordine alla responsabilita' del soggetto.
3. In caso di mancata attuazione degli impegni il direttore, previa contestazione della violazione di cui all'art. 6 della delibera n. 645/06/CONS, trasmette per l'esame contestuale da parte dell'organo collegiale gli schemi del conseguente provvedimento sanzionatorio, del provvedimento di revoca dell'approvazione degli impegni e della rideterminazione in aumento del trattamento sanzionatorio in precedenza inflitto, fermo restando anche in tal caso l'accertamento gia' effettuato in ordine alla responsabilita' del soggetto».
 
Art. 2.
1. La presente delibera si applica agli impegni presentati in data successiva a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 gennaio 2008
Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: D'Angelo
 
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