Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. 17
Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2006, ed in particolare gli articoli 1 ed 11;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'universita' e della ricerca e della solidarieta' sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla seguente: «c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;»;
b) dopo l'articolo 27-bis e' inserito il seguente:
«Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica). - 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2005/71/CE del Consiglio pubblicata
nella G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289.
- Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio
2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B. Per le direttive il cui termine di
recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di
cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 11. Attuazione della direttiva 2005/71/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di
Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del
12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente
concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a
fini di ricerca scientifica, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, anche il seguente principio e criterio
direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa
essere accettata anche quando il cittadino del Paese terzo
si trova gia' regolarmente sul territorio dello Stato
italiano.».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 27, de citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi
particolari). - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di
cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalita' e termini per
il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento,
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi'
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.».



 
Art. 2.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
 
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