Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n. 18
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, recante devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni in materia di BSE;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, ed in particolare l'articolo 14-terdecies;
Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2.
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, commi 2, 9, 9-bis, 11 e 23;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 1047;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anteriormente al 4 luglio 2006;
Considerata l'esigenza di adeguare l'organizzazione del Ministero alle nuove competenze, di riunire tutte le disposizioni normative relative allo stesso e di procedere alla razionalizzazione dei relativi uffici, ai sensi della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali;
b) Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agro-alimentari.
2. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 1, della legge 6 marzo 1958, n.
199, recante «Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in
materia alimentare», e' il seguente:
«Art. 1. - Sono demandati al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare
studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi
per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del
Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di
vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.».
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficilae 5 giugno 1997, n. 129.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a
rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso
pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n.
59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1 ha
abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8 ed ha
disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge n. 8 del 2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca
«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione
delle sofisticazioni alimentari».
- Il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e'
il seguente:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.».
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 22
(Interventi urgenti nel settore agroalimentare), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n. 49 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
29 aprile 2005, n. 71 (Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005,
n. 99), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2005, n. 106,
e' abrogato dal presente decreto ad esclusione dell'art. 5,
comma 5, che recita:
«Art. 5 (Uffici di diretta collaborazione). - 1-4
(abrogati).
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico
del Ministero, personale di supporto agli addetti del
Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi
dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 14-terdecies del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della
pubblica amministrazione», e' il seguente:
«Art. 14-terdecies (Posti di funzione dirigenziale di
prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali). - 1. Nell'ambito dei posti di funzione
dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche
agricole e forestali e' compreso il posto di
vice-presidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura di
cui all'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad
incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A
allegata al medesimo decreto.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante
dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo
incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al
numero degli incarichi di livello dirigenziale generale
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e' compensato
sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico
presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale
di seconda fascia effettivamente coperti.».
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,
nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
filiere agroalimentari», e' il seguente:
«Art. 2 (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo
dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento
anomalo dei livelli di qualita' e dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore,
della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa
del made in Italy:
a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,
sulla base delle direttive impartite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati
ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del
Ministero delle politiche agricole e forestali e del
Ministero delle attivita' produttive, effettuano controlli
mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive
agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto,
andamenti anomali dei prezzi;
b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali svolge
programmi di controllo finalizzati al contrasto della
irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari
provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale
fine all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: ", con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il
Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia
delle dogane".
2. Per favorire il raggiungimento delle finalita' di
cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato
centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001,
n. 49, e' organizzato in struttura dipartimentale,
articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione
generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle
procedure sanzionatorie, degli affari generali, del
personale e del bilancio. La dotazione organica della
qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia - di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127
del 3 giugno 2005, e' elevata a tre unita'. Al fine di
assicurare il rispetto del principio di invarianza della
spesa, il relativo onere e' compensato mediante preventiva
riduzione di complessive 10 unita' effettivamente in
servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3,
nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo
decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si
provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei
laboratori di livello dirigenziale non generale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di
attuazione della presente disposizione e anche con
riferimento alla peculiarita' dell'attivita' istituzionale
dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti
distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e
delle posizioni economiche, sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri
aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica
complessiva.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
riferisce sugli esiti delle attivita' degli organismi di
controllo di cui ai commi 1 e 2 al Presidente del Consiglio
dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da
parte del Governo di adeguate misure correttive dei
fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori,
finalizzati a favorire la costituzione di centrali di
acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra
domanda e offerta di prodotti agroalimentari.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000
euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento
ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali
delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,
anche attraverso uno specifico osservatorio della
cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo.».
- Il testo dei commi 2, 9, 9-bis, 11 e 23 dell'art. 1,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri», e' il seguente:
«2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(Omissis).
9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico.
Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica
provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
degli organi statutari e cessano, in pari data,
dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.
(Omissis).
11. La denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
delle politiche agricole e forestali».
(Omissis).
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.».
- Il testo dei commi da 404 a 416 e del comma 1047,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e' il
seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al
comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predispone
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per
la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20
milioni di euro per l'anno 2009.
(Omissis).
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita'
di controllo degli organismi pubblici e privati
nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di
qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale
repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari" e
costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2007, n. 70 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 32, del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, come modificato dall'art. 6, del Trattato di
Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, e'
il seguente:
«Art. 32. - 1. Il mercato comune comprende
l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per
prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di
prima trasformazione che sono in diretta connessione con
tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46
inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato
comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'Allegato I del presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
- Il testo dell'art. 5, del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».



 
Art. 2.
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agro-alimentare, della pesca e dell'acquacoltura e cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, le relazioni comunitarie ed i rapporti internazionali in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) in raccordo con il Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate, oltre ad un ufficio di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE). La Direzione generale si articola in sei uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato: predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentari e di sostegni diretti; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della politica agricola comunitaria di mercato compreso l'andamento della spesa; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attivita' dei medesimi; contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP). Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in sei uffici dirigenziali non generali.



Nota all'art. 2:
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, e' pubblicato nella GUCE n. L 270 del 21 ottobre
2003.



 
Art. 3.
Dipartimento delle politiche di sviluppo
economico e rurale
1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale esercita le competenze del Ministero in materia di sviluppo delle imprese e dei mercati, di prodotti alimentari; tutela e valorizzazione della qualita'; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; problematiche discendenti dalla normativa fiscale e previdenziale in agricoltura; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; tutela del consumatore nel settore agricolo e agroalimentare, comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; servizi generali e personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Sono fatte salve le competenze in materia del Ministero della salute.
2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate, oltre a due uffici di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialita' agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge il febbraio 1992, n. 157; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali venatorie; disciplina generale e coordinamento del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; discipline innovative in materia di multifunzionalita'. La Direzione generale si articola in tredici uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore: elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, nonche' della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, ivi compresi quelli definiti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164; attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attivita' agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; disciplina generale, coordinamento e gestione degli strumenti e degli interventi di regolazione di mercato; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; educazione alimentare non sanitaria; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, comma 1. La Direzione generale si articola in tredici uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale dei servizi amministrativi: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; gestione della attivita' di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero. La Direzione generale si articola in nove uffici dirigenziali non generali.



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di
soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38», e' il seguente:
«Art. 16 (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale). - 1. In caso di crediti vantati dagli
imprenditori agricoli nei confronti della pubblica
amministrazione, la camera nazionale arbitrale in
agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002,
n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali,
che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni
sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.».
- La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura».
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca
«Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».
- Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca «Disposizioni
urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni
alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 18, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», e' il seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.».
- Per il testo dell'art. 1, della legge 6 marzo 1958,
n. 199, si vedano le note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del
20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali
garantite dei prodotti agricoli e alimentari e' pubblicato
nella GUCE n. 93 del 31 marzo 2006.
- Il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del
20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari e' pubblicato nella GUCE n. 93 del
31 marzo 2006.
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo e' pubblicato nella GUCE n. 179 del
14 luglio 1999.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, reca «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400», e' il seguente:
«Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi previsti dal programma statistico nazionale
relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in
forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Il testo dell'art. 17, del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».
- Per il testo del comma 9-bis, dell'art. 1, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, si
vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, reca «Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662».



 
Art. 4.
Ispettorato centrale per il controllo della qualita'
dei prodotti agroalimentari
1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale dei servizi amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQ.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e in un ufficio di livello dirigenziale non generale e, a livello periferico, in diciasette uffici e laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita': disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi: coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici periferici; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio
2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della
struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione
frodi», e' il seguente:
«Art. 4. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da tre
rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente
all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il
Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un
rappresentante di ciascuna regione e delle province
autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare
idonee forme di cooperazione atte a consentire una piu'
efficace operativita' dell'azione istituzionale
dell'Ispettorato.
2. Ai componenti del Comitato di cui al
comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.».
«Art. 5. - 1. E' istituito un Comitato tecnico,
presieduto dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti
di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6,
comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di
rendere piu' agevole la concertazione di azioni volte ad
attuare una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore
controllo del territorio.
2. Ai componenti del Comitato di cui al
comma precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.».
- Il comma 8-bis, dell'art. 1, del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, recante «Disposizioni
urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca»,
e' il seguente:
«8-bis. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal
seguente:
"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi".».



 
Art. 5.
Consiglio nazionale dell'agricoltura
dell'alimentazione e della pesca
1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca. Esso assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attivita'. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Capo Dipartimento competente per l'affare da trattare.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai componenti.
 
Art. 6. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura
1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e' presieduto dal Ministro e svolge le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attivita' della FAO.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca
«Costituzione del Comitato nazionale italiano per il
collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».



 
Art. 7.
Organismi operativi
1. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.
3. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per
la modernizzazione dei settori della pesca e
dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e
del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e' il seguente:
«Art. 4 (Istituzione del reparto pesca marittima). - 1.
Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto
alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca
marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto
interministeriale dei Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
e delle politiche agricole e forestali, e' definita
l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
- Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 2004, n. 36,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8.
Altri organismi e istituzioni
1. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e' presieduto dal Capo di Gabinetto ed e' composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema Statistico Nazionale. Al Nucleo partecipano i Capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo.
2. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 15, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55,
commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il
seguente:
«Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto della
rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
competenze regionali e degli enti locali nelle materie
agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01
della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n.
81, senza oneri amministrativi. In attuazione della
normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la
necessaria riservatezza delle informazioni, nonche'
l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori,
i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi
pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli
adempimenti derivanti dalla politica agricola comune,
connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi
settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.».
- Per il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQ) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B, allegate al presente regolamento, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Nei successivi sessanta giorni si procede all'adozione dei conseguenti provvedimenti, in conformita' a quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 1, comma 407, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e' fissato in ottantacinque, di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.
4. Per l'Ispettorato, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, si procede alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nell'allegata tabella B, dei contingenti di personale con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche.
5. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.



Note all'art. 9:
- Per il testo del comma 404 e seguenti dell'art. 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Per il testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sino all'emanazione del nuovo regolamento.
3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ad esclusione del comma 5 dell'articolo 5.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Chiti, Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 37



Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 5, dell'art. 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 303, reca «Regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2005, n. 79, si vedano le note alle premesse.



 
TABELLA A
(prevista dall'articolo 9, comma 1)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

Qualifiche dirigenziali | Dirigente di 1ª fascia | 9 Dirigente di 2ª fascia | 57 Totale | 66
| Area funzionale C - posizione economica C3 | Coordinatore amministrativo | 101 Coordinatore tecnico | 100 Totale | 201
| Area funzionale C - posizione economica C2 | Direttore amministrativo | 124 Direttore tecnico | 81 Totale | 205
| Area funzionale C - posizione economica C1 | Collaboratore amministrativo | 101 Collaboratore tecnico | 68 Totale | 169
| Area funzionale B - posizione economica B3 | Assistente amministrativo | 163 Assistente tecnico | 40 Totale | 203
| Area funzionale B - posizione economica B2 | Operatore amministrativo | 75 Operatore tecnico | 37 Totale | 112
| Area funzionale B - posizione economica B1 | Addetto amministrativo | 122 Addetto tecnico | 38 Totale | 160
| Area funzionale A - posizione economica A1 | Ausiliario | 5 Totale | 5
| Totale qualifiche dirigenziali | 66 Totali aree funzionali | 1055 Totale complessivo | 1121
 
TABELLA B
(prevista dall'articolo 9, comma 1)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Dotazione organica del personale - Ruolo ICQ

Qualifiche dirigenziali | Dirigente di 1ª fascia | 3 Dirigente di 2ª fascia | 28 Totale | 31
| Area funzionale C - posizione economica C3 | Coordinatore agrario | 89 Coordinatore amministrativo | 20 Coordinatore chimico | 20 Coordinatore tecnico di laboratorio | 1 Totale | 130
| Area funzionale C - posizione economica C2 | Direttore agrario | 153 Direttore amministrativo | 46 Direttore chimico | 56 Direttore tecnico di laboratorio | 17 Totale | 272
| Area funzionale C - posizione economica C1 | Collaboratore agrario | 57 Collaboratore amministrativo | 30 Collaboratore chimico | 1 Collaboratore informatico | 4 Collaboratore tecnico di laboratorio | 17 Totale | 109
| Area funzionale B - posizione economica B3 | Assistente amministrativo | 96 Assistente informatico | 26 Assistente tecnico agrario | 187 Assistente tecnico di laboratorio | 60 Totale | 369
| Area funzionale B - posizione economica B2 | Autista meccanico coordinatore | 9 Operatore amministrativo | 49 Operatore tecnico laboratorio | 31 Totale | 89
| Area funzionale B - posizione economica B1 | Addetto amministrativo | 61 Addetto tecnico di laboratorio | 11 Autista meccanico | 3 Totale | 75
| Area funzionale A - posizione economica A1 | Ausiliario | 11 Totale | 11
| Totale qualifiche dirigenziali | 31 Totali aree funzionali | 1055 Totale complessivo | 1086
 
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