IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio nella regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2007 n. 3616 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio- economico ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio nella regione Lazio»; Visto il decreto commissariale n. 95 del 18 ottobre 2007, con il quale e' stato integrato e modificato il Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio del Lazio; Considerato di dover consentire, con esclusivo riferimento al settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, il completamento degli iter di approvazione nonche' l'espletamento delle azioni amministrative e degli interventi programmati e in corso al 31 dicembre 2007, finalizzati alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani in applicazione del Piano degli Interventi di Emergenza di cui al punto precedente, anche al fine di favorire il passaggio alla gestione degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria; Considerata in particolare la necessita' di assicurare il raggiungimento, in tempi brevi, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e di riciclaggio delineati nel piano di cui sopra, in attuazione della normativa vigente, nonche' la definizione dei progetti previsti nella ricognizione predisposta in data 22 gennaio 2008 dal presidente della regione Lazio; Considerata la necessita' di mantenere il potere derogatorio gia' previsto dalle precedenti ordinanze di protezione civile in capo al presidente della regione commissario delegato esclusivamente per il completamento delle iniziative gia' programmate e in corso di istruttoria al 31 dicembre 2007; Considerato, altresi', che la regione Lazio ha dimostrato la propria disponibilita' a collaborare con la regione Campania al fine di superare il gravissimo contesto emergenziale nella predetta regione; D'intesa con la regione Lazio; Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza e' prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 30 giugno 2008, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, al fine di consentire il completamento degli interventi per il successivo passaggio alla gestione ordinaria. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2008 Il Presidente: Prodi |