Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 22
Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e in particolare recante delega al Governo per la definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, fra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, commi 605 e 631;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha sottoscritto appositi Protocolli di intesa con associazioni ed enti per collegare organicamente le scuole con il mondo del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa all'inserimento degli operatori autorizzati ed accreditati di cui al citato decreto legislativo n. 276 del 2003 tra i soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento predisposte dalle istituzioni scolastiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari ed a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunita' formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attivita' istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attivita' e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 2,
lettera a) della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni
in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la scuola e le universita), e' il
seguente:
«Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento,
di accesso all'istruzione post-secondaria e di
valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda
le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca e del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono
essere comunque adottati, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento
finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi
di laurea universitari e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica
superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni
e al lavoro;
(omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a),
prevedere l'individuazione delle misure e modalita' di
raccordo tra le istituzioni scolastiche, le universita',
gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore,
nonche' i percorsi finalizzati alle professioni e al
lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei
percorsi di orientamento, la partecipazione anche di
docenti universitari e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica
superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi
nell'ultimo anno del corso di studi;».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente:
«Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione dell'autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
e di parte corrente, con possibilita' di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione
della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da
consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni
scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
possono confluire anche i finanziamenti attualmente
allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al
funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa e' costituita
dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di
bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non
assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione
perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri
socio-economici e ambientali individuati di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il
parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.
12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre
prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425.».
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in
materia di promozione dell'occupazione», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
supplemento ordinario.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67.
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante «Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003,
n. 47.
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 2003, n. 235, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Il testo dell'art. 1, commi 605 e 631 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
comma 2- bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
che abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.».
«631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di
cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta
formazione professionale e delle misure per valorizzare la
filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida
adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
- Il testo dell'art. 13, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli) convertito, con modificazioni dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, e' il seguente:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia
scolastica. Misure in materia di rottamazione di
autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di
linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore). - 1. Fanno parte del sistema dell'istruzione
secondaria superiore di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i
licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
cui all'art. 191, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'art. 2 del decreto legislativo
n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono
soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I percorsi del
liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui al comma 1 sono riordinati e
potenziati come istituti tecnici e professionali,
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento
del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di
istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato
sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
e la ricerca e con gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo
annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di
insegnamento al fine di potenziare le attivita'
laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli
studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono
adottati entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente,
all'art. 27, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico
e formativo 2008-2009,» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,».
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida,
predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e
d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a
1-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti
locali e delle regioni, possono essere costituiti, in
ambito provinciale o sub-provinciale, «poli
tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici
superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui
all'art. 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I «poli» sono costituiti sulla base della
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della
formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione
delle strutture formative di competenza regionale. I
«poli», di natura consortile, sono costituiti secondo le
modalita' previste dall'art. 7, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi
da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 1, dopo la lettera i-septies)
e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'art. 100, comma 2, dopo la lettera o) e'
aggiunta la seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'art. 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54
milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto
anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di
cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una
donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in
ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio
2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: «costituito
dal sistema» sono aggiunte le seguenti: «dell'istruzione
secondaria superiore» e conseguentemente le parole: «dei
licei» sono soppresse; al medesimo comma, le parole: «Esso
e' il secondo grado in cui» sono sostituite dalle seguenti:
«Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1,
comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo
ciclo»;
b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti agli allegati
C/3 e C/8 sono soppressi;
c) all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, sono
soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: «Liceo economico»
fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da: «Liceo
tecnologico» fino alla fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'art. 31,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'art. 1,
comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre
anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo
contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'art. 1, comma 225, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,»
sono inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e'
ubicata la sede di lavoro,».
8-sexies. Ai fini di cui all'art. 2878 del codice
civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il
creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o
finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni
derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente
alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione
garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al
debitore quietanza attestante la data di estinzione
dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa
data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza
alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con proprio
provvedimento determina le modalita' di trasmissione della
comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via
telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa
dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a
qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore,
ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica
all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il
medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza
dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca
permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale
momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies
il conservatore, accertata la presenza della comunicazione
di cui al medesimo comma secondo modalita' conformi alle
previsioni del comma 8-octies ed in mancanza della
comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo
e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies
non e' necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai
commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa
legge di conversione e sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8- undecies e le
clausole in contrasto con le prescrizioni di cui ai
commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano
la nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
8-duodecies estinti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e la cui
ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data
della richiesta della quietanza da parte del debitore, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da
8-sexies a 8-terdecies del presente art. e di cui agli
articoli 7 e 8 trovano applicazione, nei casi e alle
condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi
da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocita' avvenga tramite
affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
e con limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in
merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV
S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa'
TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti
convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da
TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre
1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive
modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A.
provvede direttamente o tramite societa' del gruppo
all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla
normativa vigente, secondo la disciplina di cui al
comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto
di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente
sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8-duodevicies. All'art. 21-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico».
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro
il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti
economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies a
8-duodevicies, con particolare riferimento alla
realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, il testo dell'art. 1, comma
631 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per i
riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Criteri generali
1. Le azioni di orientamento di cui all'articolo 1, che si realizzano soprattutto attraverso le iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro e un organico collegamento con gli enti territoriali, costituiscono indispensabili strumenti per contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati, in vista della transizione verso il lavoro, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro. Tali interventi, progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica, nel quadro complessivo della programmazione territoriale e dei piani di orientamento delle province sono definiti e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali:
a) si riferiscono agli obiettivi di apprendimento generali e specifici dei singoli curricula e concorrono a migliorare la preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e all'indirizzo degli studi della scuola che frequentano;
b) interessano gli studenti dell'ultimo anno;
c) sono sostenuti soprattutto da intese e convenzioni con associazioni, collegi professionali, enti ed imprese e sono progettati, sotto la responsabilita' delle istituzioni scolastiche, con il concorso dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; in fase di progettazione sono individuate le metodologie didattiche e le modalita' organizzative con particolare riferimento all'apprendimento in laboratorio e in contesti di lavoro, nonche' i criteri e gli strumenti di attuazione, di valutazione, di monitoraggio e di certificazione delle competenze con riferimento alle indicazioni nazionali in materia;
d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali degli studenti e le specifiche professionalita' richieste dal mercato del lavoro, tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunita';
e) sono costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a tale fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni raccordi con le agenzie preposte, i fabbisogni formativi e occupazionali;
f) sono coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado di sollecitare lo studente a individuare interessi e predisposizioni specifiche, cosi' da favorire le sue scelte autonome e consapevoli per la costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale;
g) valorizzano e diffondono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata validita' metodologica, che abbiano dato risultati di qualita'; non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono momenti di apprendimento in contesti di lavoro che abbiano sempre carattere formativo.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Art. 3.
Soggetti coinvolti
1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle regioni e dei servizi di orientamento degli enti locali, le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con:
a) i centri territoriali per l'impiego;
b) le strutture formative accreditate;
c) le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunita', enti ed associazioni di volontariato ecc;
d) gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' il
seguente:
«Art. 6 (Servizi per l'inserimento lavorativo dei
disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, di seguito denominati «uffici competenti»,
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari,
educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione,
all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono
sostituite dalle seguenti: «comparativamente piu'
rappresentative».».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' il seguente:
«Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto
dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita
la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema
e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo
immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e'
liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e
privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici
nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni
che permettano la massima efficacia e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle
competenze proprie delle regioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al
lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard
nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle
province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.».



 
Art. 4.
Criteri per la gestione
1. Il consiglio di classe individua gli obiettivi delle azioni e le modalita' di svolgimento, programma le attivita' relative, valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto. Per la realizzazione dei percorsi di orientamento figure di riferimento sono individuate nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni, e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalita' operative delle azioni di orientamento, anche per le attivita' che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per i percorsi dell'alternanza.



Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77, si vedano le note alla premesse.



 
Art. 5.
Monitoraggio e valutazione
1. Il monitoraggio e la valutazione di sistema delle attivita' e dei risultati raggiunti in applicazione di quanto previsto dal presente decreto sono affidati al comitato di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comitato opera in raccordo con la commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, nonche' in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
2. Il comitato di cui al comma 1 presenta ogni anno al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata una relazione relativa al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al presente articolo, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e' il seguente:
«Art. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza). -
(Omissis).
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta'
territoriali, dei percorsi di cui all'art. 1 che rispondano
a criteri di qualita' sotto il profilo educativo ed ai fini
del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza
scuola-lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e'
istituito, a livello nazionale, il Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza
scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato e'
istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti
istituzionali interessati, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione
dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
(INVALSI), di cui all'art. 2 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286.».



 
Art. 6.
Norme finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.
2. Dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
 
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