Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 22 novembre 2007 |
Soccorso e sicurezza sulla rete autostradale - Nuova valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in data 2 maggio 2007 tra la ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a., in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero (pos. 27602). (Deliberazione n. 07/696). |
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LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Premesso: che la ACI Global S.p.a. e' un'azienda che svolge attivita' di soccorso e sicurezza sulla rete autostradale e stradale nazionale; che in data 2 maggio 2007 la ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a. hanno sottoscritto, al fine di dare puntuale applicazione alla regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale, adottata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda; che in data 17 maggio 2007 il testo dell'accordo e' stato inviato alla Commissione per la valutazione di idoneita'; che in data 26 giugno 2007 la Commissione ha provveduto a trasmettere tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che nessuna associazione degli utenti ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo; che nella seduta dell'11 ottobre 2007, su proposta del commissario delegato, la Commissione ha valutato idoneo detto accordo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, tuttavia, nelle more della pubblicazione di detta delibera di valutazione di idoneita', sono insorti problemi interpretativi circa l'esatta portata di alcune clausole dell'accordo, e in particolare circa l'ambito di estensione dello stesso; che, anche al fine di dirimere tali nodi interpretativi, la commissione ha convocato in audizione le parti che hanno sottoscritto il suddetto accordo; che in data 7 novembre 2007 nei locali della Commissione di garanzia si e' svolta la predetta audizione, nel corso della quale le parti hanno chiarito che l'accordo e' intervenuto in applicazione della regolamentazione provvisoria del «settore soccorso e sicurezza sulla rete autostradale», e non ha inteso ampliare l'ambito applicativo della stessa ma unicamente specificare le prestazioni indispensabili che i dipendenti ACI Global sono tenuti a rendere in occasione di sciopero; che, pertanto, al di la' delle espressioni adottate, e come risulta anche dal complesso del testo sottoscritto, l'accordo 2 maggio 2007 e' limitato al settore del soccorso sulla rete autostradale; che tanto non appare sufficientemente specificato nella deliberazione di idoneita' dell'accordo adottata da questa commissione in data 11 ottobre 2007, di cui appare dunque utile la revoca e la sostituzione con nuova valutazione di idoneita' del contenuto dell'accordo in linea con i chiarimenti forniti dalle parti; Considerato: che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza autostradale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria del settore soccorso e sicurezza autostradale adottata dalla commissione con deliberazione n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001; che l'art. 10 della predetta regolamentazione stabilisce che «i contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dalle singole aziende, sentite le organizzazioni sindacali»; che l'accordo del 2 maggio 2007 intende dare attuazione alla predetta norma della regolamentazione provvisoria, individuando i criteri che dovranno essere utilizzati in caso di sciopero al fine di predeterminare i contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili; che, in relazione a cio', le parti hanno concordato che la consistenza dei contingenti debba essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attivita' connesse con la sicurezza degli utenti della rete autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione, non superiore ad una percentuale del 30% dello stesso compreso l'eventuale numero di riserve; che, tuttavia, in attesa che l'azienda si doti di strumenti atti a differenziare le telefonate relative a richieste di soccorso provenienti dalla rete autostradale da quelle provenienti dalla rete ordinaria, la percentuale del 30% del personale da comandare in servizio venga ridotta al 20% del personale schedulato in servizio per lo svolgimento della attivita' connesse con la sicurezza degli utenti della rete ordinaria e autostradale, nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione (cfr. nota a verbale dell'accordo in oggetto); che, stante quanto sopra, la parte dell'accordo relativa all'indicazione del campo di applicazione dello stesso (laddove si conviene che «il presente accordo si applica alle azioni di astensione dal lavoro che comportano una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale e ordinaria»), per concorde volonta' delle parti formalmente espressa nelle audizioni del 7 novembre 2007, deve essere interpretata nel senso che il riferimento alla rete stradale ordinaria e' finalizzato unicamente alla individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare con riferimento alla rete autostradale; che, dunque, in connessione con il disposto della regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001, campo di applicazione dell'accordo sono le sole astensioni dal lavoro che comportino una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale; Delibera la revoca della deliberazione n. 07/557 dell'11 ottobre 2007; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della citata legge, concluso in data 2 maggio 2007 tra ACI Global S.p.a. e le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL e le RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a.; Precisa che per tutti gli ulteriori profili considerati dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ma non disciplinati dall'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la trasmissione della presente delibera alla ACI Global S.p.a., alle segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, FIST-CONFAIL, alle RR.SS.AA. della ACI Global S.p.a., nonche' ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione. Roma, 22 novembre 2007 Il presidente: Martone |
| VERBALE DI ACCORDO SULLE PROCEDURE DA APPLICARE E I SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO. Il giorno 2 maggio 2007. Tra ACI Global S.p.a., rappresentata dalla dott.ssa I. Galmozzi e dalla dott.ssa N. Caprioli, assistita dalla FISE rappresentata dal dott. G. Benincasa e dal dott. A. Valecchi e le R.S.A. delle organizzazioni sindacali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI/A.T., FIST CONFAIL. Premesso: che lo sciopero nel settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 cosi' come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000; che detta regolamentazione e' preordinata alla esigenza di garantire il soccorso autostradale (deliberazione del 4 ottobre 2001, n. 01/112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2001, n. 273); che l'oggetto sociale della ACI Global S.p.a. comprende, in primo luogo, l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza e soccorso stradale, mediante l'organizzazione e l'esercizio di centrali e reti operative, sia sulla rete autostradale che sulla viabilita' ordinaria; che, al momento, permane l'impossibilita' di selezionare a priori le chiamate relative alla rete stradale ordinaria rispetto a quelle relative alla rete autostradale; che appare opportuno ricercare una soluzione transitoria in attesa che possa essere applicata una procedura selettiva delle richieste di soccorso provenienti dalla rete autostradale da tutte le altre chiamate in arrivo alle centrali operative. Tanto premesso Le parti concordano quanto segue: Il presente accordo si applica alle azioni di astensione dal lavoro che comportano una riduzione del servizio di soccorso meccanico sulla rete autostradale e ordinaria. 1) Procedure di raffreddamento e di conciliazione. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'azienda, che entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta procede alla formale convocazione. Se l'azienda non convoca l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta di incontro, le procedure si intendono esaurite con esito negativo e le parti saranno libere di' porre in essere azioni unilaterali. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, questa prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi in sede negoziale di livello superiore nei termini convenuti dalle parti. In caso di mancato accordo su questi ultimi si applicano le medesime regole previste per la prima fase della procedura. Resta ferma la facolta' di esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa. Durante le procedure di cui sopra, le parti si astengono da iniziative unilaterali. 2) Preavviso e requisiti della proclamazione. La proclamazione deve avere ad oggetto una singola astensione dal lavoro e deve essere comunicata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, con l'indicazione della data, della durata, delle motivazioni e dell'ambito aziendale o territoriale dello stesso. La proclamazione deve, altresi', precisare se si tratta del primo sciopero o di astensione successiva alla prima nell'ambito della stessa vertenza. In caso di proclamazioni di sciopero per turni deve essere indicato l'orario di inizio e l'orario finale dell'astensione per ciascun turno di servizio. 3) Durata. Per gli addetti alle attivita' riconducibili agli interventi di soccorso, assistenza ed infomobilita', il primo sciopero di ogni vertenza non puo' superare le ventiquattro ore. Le astensioni dal lavoro successiva alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare le quarantotto ore. Le astensioni dal lavoro devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa. 4) Intervallo tra azioni di sciopero. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo - anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi, le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza - deve intercorrere un intervallo di almeno tre giorni. 5) Franchigie ed esclusioni. I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti: dal 18 dicembre al 7 gennaio; dal giovedi' precedente la Pasqua fino al giovedi' successivo; dal 24 aprile al 2 maggio; dal 27 giugno al 4 luglio; dal 27 luglio al 3 settembre: dal 30 ottobre al 5 novembre; dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonche' le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale; dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali. Il giorno iniziale e quello finale dei periodi su indicati sono compresi nella franchigia. 6) Sospensione o revoca. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di cinque giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento ditale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo tra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge. Della sospensione o revoca di ciascuna astensione deve essere data comunicazione nelle stesse forme previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le informazioni all'utenza delle proclamazioni di scioperi. Gli scioperi proclamati, o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita', di calamita' naturali e di stati di emergenza dichiarati tali dalla protezione civile. Le aziende devono comunicare agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti. Le aziende dovranno altresi' informare l'utenza dell'astensione attraverso i canali radiotelevisivi che quotidiana mente forniscono informazioni sulla circolazione stradale, nonche' attraverso l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti. 7) Prestazioni indispensabili. Durante lo sciopero dovra' essere garantita la continuita' delle prestazioni delle centrali e delle reti operative necessarie a fornire attivita' riconducibili agli interventi di soccorso, assistenza ed infomobilita' agli utenti della rete autostradale, mediante l'individuazione di contingenti minimi di personale strettamente indispensabile. I contingenti minimi di personale da impiegare per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono determinati in un piano predisposto dall'azienda, sentite le organizzazioni sindacali. La consistenza dei contingenti deve essere commisurata agli standard medi del personale ordinariamente impiegato per lo svolgimento delle sole attivita' connesse con la sicurezza degli utenti della rete autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione, e non essere superiore ad una percentuale del 30% dello stesso compreso l'eventuale numero di riserve. In caso di dissenso tra le parti in ordine alla predeterminazione dei contingenti minimi, l'Azienda dovra' provvedere all'individuazione dei contingenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione, sempre nel rispetto delle percentuali di cui al punto precedente e salvo successiva verifica con le RSA delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Nella determinazione del personale da comandare in servizio saranno seguiti criteri obiettivi ed ispirati ad equa rotazione, tali anche da evitare discriminazioni tra i lavoratori a tempo indeterminato full-time e quelli precari o part-time. 8) Comunicazione all'utenza. L'azienda comunichera' agli utenti, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti. L'azienda dovra' altresi' informare l'utenza dell'astensione attraverso i canali radiotelevisivi che quotidianamente forniscono informazioni sulla circolazione autostrada le, nonche' attraverso l'utilizzo dei portali a messaggio variabile, ove esistenti. Nota a verbale. Per poter applicare correttamente il presente accordo e' necessario che le centrali operative siano dotate di un filtro che divida le telefonate relative a richieste di soccorso sulla rete autostradale da affidare al personale comandato in servizio, da quelle ordinarie che potranno essere affidate esclusivamente al personale presente volontariamente in quanto non aderente allo sciopero. In attesa dell'adozione, da parte dell'azienda, di strumenti che consentano la differenziazione delle chiamate, e, dunque, un calcolo dei contingenti minimi piu' preciso, le parti concordano che la percentuale del 30% del personale da comandare in servizio con il metodo sopra descritto e' ridotta al 20% del personale schedulato in servizio per lo svolgimento delle attivita' connesse con la sicurezza degli utenti della rete ordinaria e autostradale nelle giornate omologhe delle quattro settimane precedenti l'astensione.
ACI Global S.p.a. Le RSA. Le Segreterie Nazionali (firmato)
FILT-CGIL (firmato) FILT-CGIL (firmato)
FIT-CIS (firmato) FIT-CISL (firmato)
UIL-TRASPORTI UIL TRASPORTI (firmato) (firmato)
FISE (firmato) UGL TRASPORTI/AT UGL TRASPORTI/AT (firmato) (firmato)
FIST-CONFAIL FIST-CONFAIL (firmato) (firmato) |
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