Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TORINO
DECRETO RETTORALE 18 gennaio 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, con decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002, con decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005 e con decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007;
Viste le deliberazioni del senato accademico n. 12/2007/III/1 dell'11 giugno 2007, con la quale sono state approvate le modifiche agli articoli 40 e 41 del titolo IV dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino;
Sentiti per le loro competenze il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti e i consigli delle facolta' e dei dipartimenti interessati, le cui osservazioni sono state acquisite dal Senato accademico nella seduta del 24 settembre 2007 con deliberazione n. 14/2007/III/1;
Tenuto conto che le modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca con nota protocollo n. 35190 del 16 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimita' e di merito;
Viste le osservazioni ministeriali contenute nel decreto del 26 ottobre 2007, a firma del direttore generale - Direzione generale per l'Universita' - Uff. 1 del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la deliberazione n. 8/2007/III/1 adottata dal Senato accademico nella seduta del 10 dicembre 2007, che ha recepito quanto rilevato dal Ministero dell'universita' e della ricerca in merito l'osservazione ministeriale all'art. 41 comma 4;
Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2007;
Considerato che il senato accademico nella seduta del 17 gennaio 2008, ha deliberato, al fine di garantire il corretto funzionamento degli organi collegiali di facolta', di differire l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 40 e 41, in deroga all'art. 78 dello stesso Statuto, facendola coincidere con l'inizio del prossimo anno accademico, ovvero, dal 1° ottobre 2008;
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Gli articoli 40 e 41 del titolo IV dello statuto dell'Universita' degli studi di Torino sono modificati secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Le disposizioni di cui agli articoli 40 e 41, in deroga a quanto prevede l'art. 78 dello statuto vigente e con le motivazioni indicate in premessa, saranno applicate a partire dal 1° ottobre 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Torino, 18 gennaio 2008
Il rettore: Pelizzetti
 
Allegato
OMISSIS
Art. 40.
Consiglio di Facolta'
1. Il Consiglio di Facolta' e' composto da:
a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facolta';
b) i ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali per almeno 60 ore, in numero non superiore a ciascuno dei gruppi dei professori ordinari e associati. Se il numero dei ricercatori confermati titolari di insegnamenti ufficiali e' superiore al numero di ciascun gruppo dei professori ordinari e associati, la titolarita' alla partecipazione e' individuata in base a regolare elezione da parte di tutti i ricercatori universitari della Facolta'.
c) una rappresentanza degli studenti pari a nove nelle facolta' con un numero di iscritti inferiore a quattromila, pari a undici nelle facolta' con un numero di iscritti compreso fra quattromila e settemila e pari a tredici nelle facolta' con un numero di studenti superiore a settemila;
d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente alla Facolta'.
2. La durata del mandato dei membri eletti del Consiglio di Facolta' e' di tre anni, tranne che per gli studenti, eletti per due anni. Eccetto che per questi ultimi, le modalita' di elezione sono indicate nel Regolamento di Facolta'.
3. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle sedute del Consiglio di Facolta', si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti soltanto se vi intervengono.
4. Al Consiglio di Facolta', nel quadro degli indirizzi del Senato Accademico e sentite le altre strutture didattiche e scientifiche interessate, spettano i seguenti compiti:
a) il coordinamento delle attivita' didattiche e la programmazione dell'uso delle risorse;
b) l'approvazione del Regolamento di Facolta', da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, e dei regolamenti dei corsi di studio;
c) la programmazione del numero di studenti iscrivibili ad ogni anno di corso di studio;
d) la proposta di attivazione e di disattivazione di corsi di studio;
e) l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e il conferimento di incarichi, supplenze e contratti di insegnamento;
f) l'attivazione delle procedure relative alla copertura dei posti di ruolo della Facolta';
g) la valutazione dei risultati dell'attivita' didattica svolta nei vari corsi di studio della Facolta' e l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' didattica da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
h) le proposte di Facolta' per la programmazione triennale dell'Ateneo;
i) la proposta dell'entita' dei contributi richiesti agli studenti per esercitazioni, laboratori e servizi dei singoli corsi di studio.
5. Spettano altresi' al Consiglio di Facolta':
a) la proposta di modificazione al Regolamento Didattico di Ateneo;
b) l'approvazione delle relazioni periodiche dei professori e dei ricercatori;
c) ogni altro compito stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatori partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e ricercatori. Gli studenti e il personale tecnico - amministrativo partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori nonche' il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d'insegnamento.
7. Nelle Facolta' comprendenti piu' corsi di studio possono essere istituiti i corrispondenti consigli, secondo la normativa del Regolamento Didattico di Ateneo.
8. Il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Consigli di corso di studio e a commissioni specifiche compiti secondo norme contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Facolta'.
Art. 41.
Consigli di corsi di studio
1. I Consigli di corso di studio sono composti dai titolari di insegnamenti ufficiali e dai professori fuori ruolo che in essi svolgono attivita' didattica. L'afferenza a piu' Consigli di corso di studio e' regolamentata dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai regolamenti di Facolta'.
2. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al corso di studio e di personale tecnico-amministrativo afferente alla Facolta', nella misura prevista dal Regolamento di Facolta'. In caso di assenza di studenti espressamente eletti per il Consiglio di corso di studio, la rappresentanza e' svolta da studenti eletti per il Consiglio di Facolta'.
3. La durata del mandato del personale tecnico-amministrativo e' di tre anni accademici. Le modalita' di elezione sono stabilite dai regolamenti di ciascuna Facolta'. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora nominate, le sedute sono ugualmente valide.
4. Ogni Consiglio elegge un Presidente tra i professori di prima fascia in ruolo e fuori ruolo membri del Consiglio stesso. Egli e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attivita' del corso di studio. Puo' designare, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
6. Sono compiti del Consiglio di corso di studio:
a) la programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle attivita' previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di Facolta' e da quello del corso di studio;
b) l'esame e l'approvazione dei carichi didattici degli studenti e di eventuali piani di studio;
c) la proposta al Consiglio di Facolta' di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d) ogni altro compito delegato dalla Facolta', secondo le norme contenute dal Regolamento Didattico di Ateneo.
7. Ai Consigli di corso di studio si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 40.
OMISSIS
 
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