Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008 |
Passaggio della Croce Rossa Italiana (CRI) dalla tabella A alla tabella B ed inserimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nella tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici; Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima; Considerato che gli enti pubblici di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire non possono detenere disponibilita' depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito per un importo superiore al 3 per cento delle entrate correnti di competenza; Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 720/1984, le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119/1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984; Visto l'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che ha istituito l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Considerato che la predetta Autorita' gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e beneficia di contributi finanziari da parte dello Stato; Visto l'art. 1 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303 che ha trasformato l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) in ente di diritto pubblico e che, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si avvale dei contributi finanziari da parte dello Stato; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97 di approvazione del nuovo statuto della Croce Rossa Italiana prevede, decorso un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore, il trasferimento della Croce Rossa Italiana dalla tabella A alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720; Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. La Croce Rossa Italiana e' spostata dalla tabella A alla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 2. l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2008 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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