Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 dicembre 2007
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle societa': coop. Mazzini, Sogaf S.r.l., CE.I.A.S., Eporlux e Eporlux S.p.a. (Decreto n. 42372).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali
e degli incentivi l'occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;
Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilita' finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;
Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarieta»;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268;
Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38549 del 4 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro 4, foglio n. 170;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario pro-tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;
Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore sia dei soci delle cooperative in regime n. 602/1970 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;
Visti i verbali di accordo stipulati in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005 tra le sottoindicate societa' del settore appalti ferroviari e le organizzazioni sindacali di settore, con le quali e' stata concordata la necessita', per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarieta';
Viste le istanze presentate dalle predette societa', con le quali e' stata richiesta la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 e del citato art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;
Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata la concessione del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' fino al raggiungimento dei 36 mesi nel quinquennio, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette societa';
Visto il prospetto riepilogativo concernente l'esatta quantificazione per ciascuna societa' dei lavoratori interessati al predetto trattamento;
Ritenuto di autorizzare il trattamento in questione in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' indicate nel citato prospetto, posto in allegato, e facente parte integrante del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 166 lavoratori dipendenti dalle sottoindicate societa', secondo le modalita' di riduzione dell'orario di lavoro indicate nei verbali di accordo stipulati tra le parti con allegati i prospetti dei lavoratori interessati:
1) coop. Mazzini - Stazione F.S.:
sede in Pescara;
unita' in Foggia, ventuno lavoratori;
unita' in Lecce, quattro lavoratori;
per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005;
2) Sogaf S.r.l.:
sede in Napoli;
unita' di Cosenza, quindici lavoratori;
per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005;
3) Sogaf S.r.l.:
sede in Napoli;
unita' in Reggio Calabria, diciassette lavoratori;
per il periodo dal 6 agosto 2005 al 10 agosto 2005;
4) CE.I.A.S.:
sede in Bari;
unita' in Trieste, quaranta lavoratori;
unita' di Udine, diciannove lavoratori;
per il periodo dal 1° agosto 2005 al 10 agosto 2005;
5) Eporlux:
sede in Cascinette d'Ivrea (Torino);
unita' in Potenza, quattro unita';
per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005;
6) Eporlux S.p.a.:
sede in Cascinette d'Ivrea (Torino);
unita' di Bari, dieci lavoratori;
unita' di Gioia del Colle (Bari), tre lavoratori;
unita' di Lecce, otto lavoratori;
unita' di Brindisi, quattordici lavoratori;
unita' di Barletta, sei lavoratori;
unita' di Foggia, dodici lavoratori;
unita' di Taranto, dodici lavoratori;
per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 agosto 2005.
 
Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale operera' la riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 in base alla vigente normativa.
 
Art. 3.
Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui ai sopra richiamati decreti interministeriali n. 34704 del 2 settembre 2004 e n. 38549 del 4 maggio 2006 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 61.600,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2007
Il direttore generale: Mancini
 
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