Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 271
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare l'articolo 16, comma 4, e seguenti, con il quale e' stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, e in data 5 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali e' stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;
Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 febbraio 2000;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, recante indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 921;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Ritenuto di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato, di cui al citato parere, relative all'articolo 4, comma 1, lettera a);
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Competenze e organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- L'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430, recante: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita:
"Art. 1 (Attribuzioni del CIPE). - 1. Nell'ambito degli
indirizzi fissati dal Governo, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per
materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di
programmazione e di politica economica nazionale, nonche'
di coordinamento della politica economica nazionale con le
politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:
a) definire le linee di politica economica da
perseguire in ambito nazionale, comunitario ed
internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli
obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale,
delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli
obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di
perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la
loro attuazione e per la verifica dei risultati;
b) definire gli indirizzi generali di politica
economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo
delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle
aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una
stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e
gli enti locali interessati, con le modalita' previste dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine
approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento
settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni
interessate, le risorse finanziarie dello Stato da
destinare, anche attraverso le intese istituzionali di
programma, allo sviluppo territoriale;
c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo
generale in materia di intese istituzionali di programma e
di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del
raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati
dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate
allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale;
approvare, ai sensi dell'art. 2, commi 205 e 206, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le singole intese
istituzionali di programma e la disciplina per
l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di
programma, dei patti territoriali e dei contratti di area,
nonche' definire ulteriori tipologie della contrattazione
programmata, disciplinandone le modalita' di proposta, di
approvazione, di attuazione, di verifica e controllo;
d) rideterminare periodicamente obiettivi ed
indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli
interventi, riallocando, ove necessario, le risorse
finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e
prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative, anche legislative;
e) definire le linee guida ed i principi comuni per
le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di
regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme
restando le competenze delle autorita' di settore.
2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti
alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto
dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni.
Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano
entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le
tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le
amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa
deliberazione sono individuate le attribuzioni, non
concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria, previste da norme vigenti che il CIPE continua
ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta
deliberazione sono abrogate tutte le norme che
attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca,
concessione di contributi e, in genere, competenze
tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le
ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni
eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.
3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo'
costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o
gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di
proposte su problemi e materie di particolare complessita'
e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e
secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui al
comma 5.
4. Il Presidente del CIPE puo' richiedere, anche su
proposta di amministrazioni statali o regionali, la
trattazione collegiale di questioni che incidono
sull'azione di politica economica del Governo.
5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su
proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio
regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:
a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia
riservata ai Ministri interessati, limitando a casi
eccezionali la possibilita' di delega e prevedendo che un
Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica partecipi alle
riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica partecipi alle riunioni in qualita' di Presidente
delegato del CIPE;
b) che il procedimento di formazione delle proposte
di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto
dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in modo
da consentire la partecipazione della Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate
all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;
c) che le proposte delle amministrazioni competenti,
sulla base delle quali il CIPE e' chiamato a deliberare,
siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche,
economiche e finanziarie.
6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che provvede ai compiti operativi e di
amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di
supporto tecnico delle istruttorie. All'organizzazione
della segreteria si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2,
nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle
materie di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
recante: "Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della
direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in
materia ferroviaria" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170.
- I commi 4 e seguenti dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante
"Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
2004, n. 174, cosi' recitano:
"4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei
servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e
piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e
decisionale, l'ufficio e' posto alle dirette dipendenze del
Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di
diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
5. L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con particolare
riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati
del trasporto ferroviario, al controllo sulle attivita' del
gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del
relativo contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e'
preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva,
un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente
utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1,
comma 3, del presente regolamento.".
- L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, recante: "Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 settembre n. 233, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164, cosi'
recita:
"5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono
soppresse.".
- L'art. 42, commi 1, lettera c) d) e d-bis) del
decreto legislativo n. 300/1999, cosi' recitano:
"Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a)-b) (omissis).
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni.".
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante:
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 luglio 2006, recante: "Organizzazione del Ministero delle
infrastrutture" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 agosto 2006, n. 179.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 aprile 2007, recante: "Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006
relativo alla ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e
del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2007, n. 154.
- L'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
recante: "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, cosi' recita:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 settembre 1999, recante: "Costituzione di
appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto
tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al
monitoraggio degli interventi pubblici", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241.
- L'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, cosi'
recita:
"10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio
del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di
cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi
comprese le spese relative al funzionamento della rete dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la
dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del
predetto art. 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per
una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno
altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei
predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti
interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del
CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al
finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e
coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione
e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.".
- L'art. 1, commi da 404 a 416 e 921 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
cosi' recitano:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al
comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per
la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20
milioni di euro per l'anno 2009.".
"921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
2007, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui
all'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo
da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad
almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a
decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in
aggiunta alle somme gia' stanziate sul pertinente capitolo
di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di
euro per la predisposizione del piano generale di
mobilita', i sistemi informativi di supporto, il
monitoraggio e la valutazione di efficacia degli
interventi.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2007, recante: "Linee guida per l'attuazione
delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a
416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2007, n. 152.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del
decreto legislativo n. 300/1999 si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 cosi' recita:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 93 recante: "Regolamento recante "Riordino, ai
sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
come convertito dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, degli
organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito
del Ministero dei trasporti previsti da leggi o
regolamenti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 luglio 2007, n. 161.".
- L'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.
165/2001 cosi' recita:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.".



 
Art. 2
Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due Dipartimenti, come di seguito indicato: a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari
generali, il personale e i servizi informativi; b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.
2. Sono, inoltre, conferiti nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata tabella A quattro incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.
3. Costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.
 
Art. 3
Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente
ripartizione: a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari
generali, il personale e i servizi informativi - indirizzo,
programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto
marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione,
previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e
vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con
organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in
materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e
affari generali; gestione dei sistemi informativi; b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
- programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di
trasporto terrestre ed intermodale; sicurezza del trasporto
terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della
mobilita', trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli,
conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a
impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione;
rapporti con organismi nazionali ed internazionali e
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie
di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti;
coordinamento, direzione e controllo delle attivita' delle
direzioni generali territoriali.
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei Dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due Dipartimenti.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli Uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione e' determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione e' determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. L'aliquota degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione, destinati ad essere ricompresi nell'ambito del contingente complessivo di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, e' stabilito nel numero di 4.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del
decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, recante "Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, cosi' recita:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- Per l'art. 1, comma 404, lettera a), della legge n.
296/2006, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n.
400/1988, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4
Altri organismi ed istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero: a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie
individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999. Con successivo
decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed
i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto
del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro puo' nominare
il coordinatore del nucleo tra persone, anche estranee alla
pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle
funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate; b) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in
2 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria,
con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei
mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo
contenzioso. All'Ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione
organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale
generale, da nominarsi ai sensi del comma 6, dell'articolo 16, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.



Note all'art. 4:
- Per l'art. 1, della legge n. 144/1999, si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'art. 1, comma 921, della legge n. 296/2006, si
veda nelle note alle premesse.
- L'art. 37 del decreto legislativo n. 188/2003, cosi'
recita:
"Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo
di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva
2001/14/CE e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla
concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in
piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico,
decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo
preposto alla determinazione dei canoni di accesso
all'infrastruttura, dall'organismo preposto
all'assegnazione della capacita' e dai richiedenti,
conformandosi ai principi di cui al presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli
organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche'
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di
coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all'art. 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'art. 20;
e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del
presente decreto;
f).
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
in particolare al fine di poter garantire che i canoni per
l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal
gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3,
l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso
o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante
per tutte le parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di
una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli
orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni
dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
- L'art. 16, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante:
"Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
2004, n. 174, cosi' recita:
"6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e'
preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva,
un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente
utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1,
comma 3, del presente regolamento.".



 
Art. 5
Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo,
per gli affari generali, il personale e i servizi informativi

1. Il Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi e' cosi' articolato: a) direzione generale dei porti; b) direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale; c) direzione generale del trasporto aereo; d) direzione generale per gli affari generali e il personale; e) direzione generale per la programmazione e progetti
internazionali; f) direzione generale per i sistemi informativi.
2. La Direzione generale dei porti: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorita' portuali; b) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi portuali e del
lavoro nei porti; c) disciplina generale dei porti; d) amministrazione del demanio marittimo e sistema informativo del
demanio marittimo; e) sistema idroviario padano-veneto; f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla
programmazione delle opere infrastrutturali portuali.
3. La direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale: articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della
navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del
mare; c) regime amministrativo della nave; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e
rapporti istituzionali con la gestione governativa navigazione sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attivita'
autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e
certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del
personale marittimo; f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali,
della ricerca e dell'innovazione; g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per gli
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN); h) nautica da diporto; i) personale marittimo.
4. La Direzione generale del trasporto aereo: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250: a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria
e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore; c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e
aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo.
5. La direzione generale per gli affari generali e il personale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge
finanziaria e dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e
agli organi di controllo; b) reclutamento e formazione del personale; c) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso
del lavoro; d) trattamento giuridico del personale; e) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento; f) trattamento economico del personale; g) servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attivita' di
prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro; h) acquisizione di beni e servizi; contratti; i) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed
assistenza. Attivita' occorrenti per garantire le prestazioni
della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in
servizio presso il Ministero; j) politiche del personale per le pari opportunita'.
6. La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni in materia
di pianificazione dei trasporti, della mobilita' e della
logistica; b) supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e
comunitaria; c) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito
CIPE; d) coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca e
gli Istituti di ricerca nazionali ed internazionali.
7. La direzione generale per i sistemi informativi: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero; b) gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica
del Ministero; c) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici
relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del
Ministero.
8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.
9. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale anche del Corpo delle capitanerie di porto.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1997, n. 177.
- L'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
recante: "Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1966, n. 321 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14,
concernente la disciplina dei diritti dovuti
all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti, in concessione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, cosi' recita:
"Art. 6. Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del regio decreto
legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresi' abrogati il
decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello
statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 marzo
1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i
dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le
disposizioni comunque incompatibili con il presente
decreto.
E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i
dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e
per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara'
approvato lo statuto della Cassa e potra' essere
autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo,
dei fondi per le spese di cui alla lettera a) del
precedente art. 5.
La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della
Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n.
259.
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art.
4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo
di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente
dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente
decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per
la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla
Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del
secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute
al personale secondo le norme gia' in vigore presso la
Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle
disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata
al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile -
Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita'
afferenti al periodo 1° maggio 1966, sino all'entrata in
vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a
quando non verra' determinata la dotazione dei capitoli di
bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese
previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza,
salvo successiva sistemazione.".



 
Art. 6
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e' cosi' articolato: a) direzione generale per la motorizzazione; b) direzione generale per la sicurezza stradale; c) direzione generale per il trasporto stradale; d) direzione generale per il trasporto ferroviario; e) direzione generale per il trasporto pubblico locale; f) direzione generale del trasporto intermodale.
2. La direzione generale per la motorizzazione: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed
unita' tecniche indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada; normativa, omologazione e
approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura
controllata; d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti; e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati
motorizzazione; f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e
coordinamento con l'Unione europea; g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale; h) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di
servizio.
3. La direzione generale per la sicurezza stradale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza
stradale e dei programmi operativi; b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne
informative ed educative ed informazioni sulla viabilita'; c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e
di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale; d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale; e) supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa
tecnica in materia di caratteristiche tecniche funzionali della
rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della
circolazione stradale; f) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei
servizi di polizia stradale di competenza; g) pubblicita' sulle strade e competizioni motoristiche; h) attivita' internazionale per le materie di competenza; i) contenzioso in materia di circolazione stradale.
4. La direzione generale per il trasporto stradale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose; b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalita'; c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e
coordinamento con l'Unione europea; d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto
di persone e cose; e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio
economico comunitario nel settore del trasporto su strada; f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la
logistica e con il Comitato centrale dell'albo; g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
5. La direzione generale per il trasporto ferroviario: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga
percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per
ferrovia, interventi finanziari di settore; b) licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni; c) rapporti internazionali; d) esercizio poteri dell'azionista FS, programmazione di settore; e) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica internazionale; f) vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed
inchieste sugli incidenti ferroviari.
6. La direzione generale per il trasporto pubblico locale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; b) normativa di settore nazionale ed internazionale; c) allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e
per le altre modalita' di trasporto pubblico locale e relativo
monitoraggio; d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di
trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non
trasferiti; e) interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della
mobilita'.
7. La direzione generale del trasporto intermodale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalita';
armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; b) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto
intermodale di persone e cose; c) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio
economico comunitario nel settore del trasporto intermodale; d) interoperabilita' intermodale e normativa tecnica internazionale.
8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.
 
Art. 7
Funzioni

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente regolamento nei seguenti ambiti di attivita': a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori; b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo
del traffico marittimo; c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della
navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei
sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il
supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui
sinistri marittimi; d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti
tecnici della sicurezza della navigazione marittima; e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative
ai servizi delle capitanerie di porto; f) predisposizione della normativa tecnica di settore; g) impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto; h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi
e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.
 
Art. 8
Direzioni generali territoriali

1. Sono organi del Ministero, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: a) direzione generale territoriale del nord-ovest: per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia -
Liguria con sede in Milano, articolata in 17 uffici dirigenziali
non generali; b) direzione generale territoriale del nord-est: per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli
Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in
13 uffici dirigenziali non generali; c) direzione generale territoriale del centro-nord: per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con
sede in Roma, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali; d) direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna: per gli
uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e
Sardegna con sede in Napoli, articolata in 9 uffici dirigenziali
non generali; e) direzione generale territoriale del sud e Sicilia: per gli uffici
aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia
con sede in Bari, articolata in 9 uffici dirigenziali non
generali.
2. A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'. In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale: a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per
l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita',
efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al
pubblico interesse; b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo
criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di
personale all'interno della direzione generale; c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva
ministeriale; d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle
risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione; e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con
le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni
sindacali.
3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.



Nota all'art. 8:
- L'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n.
165/2001, cosi' recita:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.".



 
Art. 9
Competenze delle direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro
rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti; b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in
circolazione; c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti,
certificati di abilitazione professionale, ecc.; d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad
impianto fisso di competenza statale; e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione
dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale; g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli; h) circolazione e sicurezza stradale; i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti
locali; j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo
tecnico; k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento
autonomo nelle materie di competenza; o) attivita' in materia di autotrasporto; p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92.
- Per l'art. 42, comma 1, lettere c), d), d-bis) del
decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante "Nuovo codice della strada", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, cosi' recita:
"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.".



 
Art. 10
Organizzazione delle direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare comunque l'idonea capillarita' degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva.
2. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.
 
Art. 11
Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero.
3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.



Nota all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108, recante: "Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.



 
Art. 12
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.



Nota all'art. 12:
- L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n.
300/1999, cosi' recita:
"5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.".



 
Art. 13
Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il comma 5, dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.".



Nota all'art. 13:
- L'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 184/2004, come modificati dal presente
regolamento, cosi' recitano:
"4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria, e' istituito l'"Ufficio per la regolazione dei
servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e
piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e
decisionale, l'ufficio e' posto alle dirette dipendenze del
Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di
diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.
5. L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare
riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati
del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo
contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e'
preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva,
un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando
uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del
presente regolamento.".



 
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Chiti, Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 59
 
Tabella A
(prevista dall'art. 11, comma 1)
MINISTERO DEI TRASPORTI

=====================================================================
| Dotazione organica ===================================================================== Dirigenti di prima fascia.... | 23 Dirigenti di seconda fascia.... | 135
Totale area dirigenziale . . . | 158 Area C |
Posizione economica C3.... | 586
Posizione economica C2.... | 1.080
Posizione economica C1.... | 925 Area B |
Posizione economica B3.... | 2.346
Posizione economica B2.... | 1.114
Posizione economica B1.... | 342 Area A |
Posizione economica A1.... | 745
Totale aree funzionali . . . | 7.138
Totale generale . . . | 7.296
 
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