Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA |
COMUNICATO |
Avviso di finanziamento, relativo all'anno 2008, per progetti a valere sull'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Presentazione delle domande per le scadenze: 11 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre 2008. |
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1. PREMESSA. L'art. 9 della legge n. 8 marzo 2000 n. 53 attribuisce annualmente una quota del Fondo delle politiche per la famiglia al finanziamento di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, al fine di creare e diffondere una cultura della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi. Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale finalizzato alla definizione dei criteri per la concessione dei predetti contributi, le modalita' per la valutazione dei progetti presentati restano stabilite dal decreto interministeriale 15 maggio 2001, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto interministeriale 9 gennaio 2008, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, nella misura in cui lo stesso risulta compatibile con le novita' introdotte dalla citata legge finanziaria per il 2007. Il presente documento, con il quale si intendono superate tutte le precedenti indicazioni fornite, contiene informazioni utili, elaborate sulla base dell'esperienza sinora maturata per favorire gli adempimenti da compiersi in vista delle prossime scadenze. 2. RISORSE DISPONIBILI. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2007, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2008» 1), nell'ambito dello stanziamento relativo alla Struttura di Missione denominata «Dipartimento delle Politiche per la Famiglia», le risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono attualmente stabilite in Euro 4.300.000 per la scadenza di febbraio 2008. 1) Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. n. 21 del 25 gennaio 2008. Con successivo decreto ministeriale (recante la ripartizione per l'anno 2008 degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ai sensi dall'art. 1, comma 1252, della medesima legge) saranno fissate in via definitiva le risorse da destinare complessivamente alle tre scadenze del corrente anno; di conseguenza l'importo attualmente disponibile per la scadenza di febbraio potra' risultare maggiore. Nel corso dell'anno, per ciascuna scadenza, i contributi saranno destinati prioritariamente a soddisfare le richieste provenienti dalle imprese fino a 50 dipendenti, fino a concorrenza del 50% dei fondi disponibili per la scadenza considerata. 3. AZIONI AMMISSIBILI. Le azioni ammissibili sono: a) Flessibilita' di orario e di organizzazione del lavoro (tra cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato etc.etc.). Da notare che: l'elenco non e' tassativo: e' sempre possibile, quindi, proporre azioni di flessibilita' diverse da quelle citate dalla legge; in caso di part-time reversibile, la figura del sostituto che integra le ore non lavorate dal soggetto cui e' concesso l'orario ridotto per motivi di conciliazione deve avere un inquadramento contrattuale compatibile con le mansioni che e' chiamato a svolgere e corrispondente ai compiti precedentemente attribuiti alla risorsa sostituita; sempre in caso di part-time reversibile, la tipologia contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa del quadro normativo vigente e compatibile con la prestazione lavorativa richiesta al sostituto; non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternita', paternita' o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore e' configurabile un vero e proprio diritto al part-time, 2) poiche' in questo caso non e' ravvisabile l'innovativita' dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria; 2) Cfr., ad esempio, l'art. 12-bis del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 come recentemente sostituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (recante il recepimento del Protocollo Welfare) art. 1, comma 44. b) Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalita' di conciliazione. Si sottolinea che: Il periodo di congedo fruito dal lavoratore deve essere riconducibile ad esigenze di conciliazione (es. congedo di maternita', paternita' o parentale) e deve essersi protratto per almeno 60 giorni; i percorsi formativi possono essere finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie al reinserimento del lavoratore (almeno nelle medesime mansioni ricoperte in precedenza) scongiurando il rischio di una discriminazione nell'effettivo mantenimento della professionalita' e nella progressione di carriera: si potra' trattare, quindi, di una formazione mirata di tipo tecnico-professionale oppure orientata a competenze trasversali di tipo organizzativo o relazionale, sempre che tali competenze risultino essenziali ai fini del migliore reinserimento nell'azienda; c) Sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore autonomo, cosi' come specificati al punto 8. Occorre tener presente che: la sostituzione puo' essere totale o parziale, sia con riferimento all'attivita' da svolgere, sia con riferimento alla durata del progetto: la sostituzione puo', quindi, riguardare l'affidamento al sostituto di tutte le tipologie di attivita' svolte ovvero solo di una parte ben definita di esse e puo' altresi' coprire l'intera durata del progetto, ovvero articolarsi in modo frazionato (nel senso di uno scambio organizzato su porzioni di giornata o su diversa unita' temporale) durante il periodo progettuale; il sostituto deve essere possibilmente gia' individuato al momento della presentazione del progetto o, in mancanza, devono essere molto ben dettagliate le modalita' per la sua individuazione e le competenze che lo stesso deve possedere in relazione al tipo di attivita' che si intende delegare. d) Interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori in modo da qualificare l'azienda come luogo di promozione di azioni adatte a rendere migliori e piu' efficaci le forme di conciliazione gia' applicate e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. Senza pretesa di esaustivita' e al solo fine di contribuire al chiarimento delle questioni piu' di frequente sollevate in merito all'applicazione di questa disposizione, si ricorda che: non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternita', paternita' o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore e' configurabile un vero e proprio diritto al part-time, 3) poiche' in questo caso non e' ravvisabile l'innovativita' dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria; 3) Cfr. nota 2. non e' possibile finanziare con i fondi della conciliazione la costruzione di nuovi asili nido aziendali 4); 4) Cfr. sentenza n. 423/2004 della Corte costituzionale e altre. invece e' possibile il finanziamento di azioni dirette, per esempio, a: 1. favorire l'accesso a servizi, ritenuti espressamente utili dai lavoratori con esigenze di conciliazione, in forma di «voucher» (ad esempio, per assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, ecc) nella misura prevista dal documento sui costi ammissibili allegato, che costituisce parte integrante del presente bando (cfr. Allegato 3); 2. facilitare la gestione di momenti critici relativi alla disponibilita' di servizi per l'infanzia (uscita da scuola, vacanze scolastiche) e per gli anziani (ferie di personale addetto alla cura); si pensi, ad esempio, all'istituzione di servizi di trasporto e/o accompagnamento, di spazi gioco e/o studio, ecc.. Tali servizi potranno essere attivati anche attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti esterni, purche' la procedura di scelta risponda a criteri di trasparenza e di economicita', in base a quanto chiarito dal predetto documento sui costi ammissibili; 3. facilitare la gestione delle emergenze (quali la malattia dei figli o altri eventi imprevisti), ferma restando la non ammissibilita' di interventi meramente finanziari; e' possibile, altresi', finanziare azioni di formazione in occasione di esigenze di conciliazione diverse dal rientro dopo un periodo di congedo (come, ad esempio, momenti formativi volti a rendere effettiva la parita' di accesso ai percorsi di carriera per i lavoratori che, a vario titolo, fruiscono di benefici per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), nonche' attivita' rivolte a creare o implementare un'autentica cultura conciliativa tra i soggetti responsabili delle risorse umane, con competenze nella attuazione degli strumenti e delle strategie di conciliazione; Per i progetti di lettera a), b) e d) sono ammissibili anche: 1. azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in merito agli strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in azienda; 2. azioni di consulenza finalizzate all'orientamento, al sostegno motivazionale (coaching) o al sostegno alla gestione delle mutate condizioni di vita familiare e lavorativa (counselling), i cui costi, in caso di realizzazione tramite risorse esterne, dovranno rientrare nei massimali previsti dalla Circolare ministeriale n. 41/2003 al punto C.3.2 «Apporti professionali esterni compensi»(cfr. documento sui costi ammissibili - Allegato 3). In proposito si precisa che, i relativi costi saranno imputabili alla voce «Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione» (Macrovoce 2 «Realizzazione») e, quindi, finanziabili in misura non superiore al 15% della spesa di realizzazione (cfr. piano finanziario 2008 - All 2). Si informa che e' possibile presentare progetti contenenti azioni ascrivibili ad una o piu' fra le tipologie enunciate, anche integrando le stesse in progetti compositi. Si ricorda, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato. 4. DURATA DELLE AZIONI. La durata massima delle azioni e' di 24 mesi. Per le azioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9, in considerazione della loro natura, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell'azione: la durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b) - deve essere proporzionata alle effettive esigenze del lavoratore, in relazione alle mansioni svolte, alla posizione ricoperta in azienda, nonche' alla durata del congedo stesso, che non puo' essere comunque inferiore a 60 giorni; l'estensione del periodo cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera c) non puo' eccedere i 12 mesi, in analogia con la durata massima prevista per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti. Il progetto potra', comunque, avere la durata massima di 24 mesi, laddove sia prevista un'azione di sostituzione che, sebbene complessivamente rientrante nel limite dei 12 mesi, sia articolata in modalita' frazionata. 5. SOGGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO. Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9: a) le Aziende, vale a dire soggetti iscritti nel registro delle imprese: imprese di diritto privato, individuali o collettive - ivi comprese le cooperative - anche a partecipazione pubblica, totale o parziale (poiche' detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse operano ed agiscono). b) le Aziende sanitarie locali. c) le Aziende ospedaliere. In particolare, per quanto riguarda le azioni di lettera d), riguardanti misure diverse dalla flessibilita' di orario e dalla organizzazione del lavoro e che vanno a sostegno di quelle eventualmente previste da ciascuna azienda in questo campo, i progetti potranno essere presentati altresi' da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese 5), anche per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti. In tal caso, tuttavia, le singole aziende coinvolte dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione dei progetti. 5) In caso di associazioni temporanee di imprese non ancora costituite al momento della presentazione del progetto e' necessario indicare il soggetto capofila per i rapporti con l'amministrazione nonche' le attivita' (e le connesse quote finanziarie) di rispettiva competenza delle imprese associate. Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili tutti gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere cosi' come sopra specificato. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte, per ciascuna scadenza, a concorrenza della somma che residua una volte esaurite le richieste di contributi delle imprese private (cfr. art. 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alla lettera c): a) Imprenditori (con o senza dipendenti/collaboratori), vale a dire: i titolari di impresa che esercitino la stessa individualmente; i titolari di impresa che esercitino la stessa collettivamente, limitatamente alle societa' di persone composte al massimo da tre soggetti e limitatamente ai casi in cui: le funzioni svolte dalla pluralita' di imprenditori non siano tra loro fungibili (pertanto non e' possibile una sostituzione da parte di uno degli altri soci); la sostituzione sia stata preventivamente autorizzata da tutti gli altri soci; b) lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti, nonche' i lavoratori a progetto (a condizione che vi sia l'assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilita', tramite opportuna documentazione, e' responsabilita' del soggetto richiedente il finanziamento. Presentazione di nuove domande. Per quanto riguarda le azioni di cui alle lettere a), b) e d), si precisa, inoltre, che le aziende che hanno gia' usufruito di finanziamenti ai sensi dell'art. 9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: 1. che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo; 2. che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novita' sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilita). In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti, le singole aziende coinvolte potranno presentare singolarmente altri progetti a valere sull'art. 9 della legge n. 53/2000, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente. Per quanto riguarda le azioni di sostituzione di cui alla lettera c), che, per loro stessa natura, non possono essere riproposte con elementi di novita' sostanziale, e' sufficiente che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo. 6. ACCORDO SINDACALE E INTESA DATORIALE. L'art. 9 della legge n. 53/2000 prevede che i contributi siano erogati in favore di soggetti che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per le finalita' di cui allo stesso articolo: Accordo sindacale, per le azioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9: Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti e' che essi siano accompagnati da un accordo sindacale in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione espresse dai lavoratori. Tali accordi contrattuali devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. Essi consistono in accordi collettivi di secondo livello aziendale o territoriale conclusi con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda e sono volti ad introdurre una procedura generale oppure a fornire soluzioni dirette a soddisfare specifiche esigenze di flessibilita' dei singoli lavoratori. In ogni caso, l'accordo contrattuale: e' stipulato, in modo specifico, al fine di consentire la presentazione e la realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo; recepisce i contenuti della proposta progettuale indicando il comune intento delle parti; non si riferisce a generiche azioni di flessibilita', ma e' strettamente legato agli obiettivi previsti dal progetto, di cui riferisce l'oggetto, le azioni da realizzare, il numero e le caratteristiche professionali dei destinatari, nonche' le esigenze di conciliazione cui le azioni stesse rispondono. mette in evidenza la valenza di azione positiva di flessibilita' in favore della conciliazione lavoro-famiglia, nonche' l'apporto innovativo e migliorativo del progetto rispetto a quanto gia' previsto dal contratto collettivo di riferimento o dalle prassi aziendali in vigore e reca l'indicazione circa l'eventuale adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali. Intesa datoriale, per le azioni di cui alla lettera c) dell'art. 9: con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarita' degli stessi, devono essere individuate intese a livello nazionale o territoriale, da stipulare tra il soggetto proponente (imprenditore o lavoratore autonomo) e l'associazione datoriale di appartenenza 6). In questa fattispecie, l'accordo ha lo scopo di coinvolgere le associazioni datoriali in un processo culturale condiviso che favorisca la presa di coscienza circa le esigenze di conciliazione dei soggetti interessati, faciliti la diffusione dello strumento messo a disposizione dall'art. 9 della legge n. 53/2000 e aiuti a garantirne una corretta applicazione. 6) Cfr. DM 15 maggio 2001, art. 2, comma 6. Nel caso dei liberi professionisti, tale intesa puo' essere stipulata con il Consiglio dell'Ordine di riferimento. Nel caso di lavoratori a progetto, in mancanza di associazione datoriale cui fare riferimento, e' consentito stipulare un accordo con l'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento. Nel caso dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA non iscritti in albi, in mancanza di soluzioni alternative, e' possibile allegare una dichiarazione della Consigliera di parita' competente per territorio. Per quanto concerne gli aspetti formali, e' necessario che l'accordo/intesa indichino chiaramente la data e il luogo della stipula, il titolo del progetto, i nomi dei firmatari (in stampatello e per esteso), le sigle di appartenenza (sindacali o datoriali) e, possibilmente, il timbro dell'associazione e dell'azienda (per la quale sottoscrive l'accordo il legale rappresentante). 7. DESTINATARI DELLE AZIONI E PRIORITa'. Sono soggetti destinatari delle azioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9 i lavoratori dipendenti, ed in particolare: per le azioni di cui alla lettera a), coloro che hanno esigenze di conciliazione legate alla genitorialita', con priorita' per i genitori che abbiano figli fino a 12 anni (15 anni in caso di affidamento o adozione) ovvero figli disabili - di qualunque eta' - a carico; per le azioni di cui alla lettera b), lavoratori che si assentano dal lavoro per motivi di conciliazione, con priorita' per coloro che rientrano da un congedo di maternita', di paternita' o parentale e con preferenza per i progetti di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva, almeno con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo (cfr. DM15/5/01); per le azioni di cui alla lettera d), coloro che abbiano figli minori, ovvero che si facciano carico della cura di familiari disabili o familiari anziani non autosufficienti. La disabilita' o la non autosufficienza devono essere dimostrate con idonea certificazione, da produrre unitamente al progetto. Con riferimento alla lettera d), esclusivamente nel caso in cui l'azione progettuale preveda la realizzazione di servizi, e' possibile includere tra i beneficiari anche i collaboratori (es. collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, titolari di partita IVA, ecc.), nonche' altri soggetti con contratti di lavoro atipico, in misura limitata alla effettiva durata del rapporto con il soggetto proponente. I soggetti destinatari delle azioni di cui alla lettera c) coincidono con i soggetti ammessi a finanziamento per la medesima lettera, di cui al paragrafo 5, cui si rimanda. In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che abbiano esigenze di conciliazione legate alla genitorialita': in analogia con quanto avviene per i lavoratori dipendenti in occasione dei congedi di maternita', paternita' e parentali, cui fa riferimento l'art. 9 della legge n. 53/2000, si tratta di soggetti che abbiano, figli minori fino ad otto anni di eta' (ovvero di qualunque eta', entro otto anni dall'ingresso degli stessi in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore eta', se in affidamento o adozione, nazionale o internazionale) - con priorita' per coloro che abbiano figli di eta' inferiore ad un anno o che sopportino particolari carichi di cura della prole (es. handicap, famiglie numerose o monoparentali, ecc.). 8. CRITERI DI VALUTAZIONE. In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, si rende noto che i criteri per la valutazione dei progetti volti alla promozione di azioni positive in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, adottati in via preliminare dalla Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 1255 della legge finanziaria per il 2007, sono i seguenti: relativamente ai progetti di cui alle lettere a), b) e d): Innovativita' dell'azione (fino a 30 punti); Concretezza dell'azione (fino a 30 punti); Efficacia dell'azione rispetto al risultato (fino a 30 punti); Integrazione in progetti compositi (fino a 5 punti); Adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali opportunamente documentate (fino a 5 punti). relativamente ai progetti di cui alla lettera c): Concretezza dell'azione (fino a 63 punti); Efficacia dell'azione rispetto al risultato (fino a 30 punti); Presenza di figli minori di un anno o di particolari carichi di cura (fino a 2 punti); Adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali opportunamente documentate (fino a 5 punti). Si precisa, in termini generali, che: per innovativita' si intende la capacita' di attivare un nuovo processo, adottare nuovi approcci, realizzare azioni che siano in grado di generare un'evoluzione positiva e sostanziale nel contesto di applicazione, soprattutto rispetto a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento o rispetto alla prassi gia' adottata in azienda; per concretezza si intende la capacita' di formulare obiettivi progettuali e soluzioni concrete rivolti a problemi reali e rilevanti per i beneficiari. per efficacia si intende la attitudine della strategia adottata dal progetto a raggiungere gli obiettivi prefissati. Si intendono, inoltre, per «sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali», quegli accordi finalizzati a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia, previsti nel citato decreto ministeriale 15 maggio 2001. Tutti i progetti saranno inoltre valutati sotto il profilo dell'economicita', in applicazione del principio costituzionale di buon andamento che regola l'attivita' della pubblica amministrazione, nonche' sotto i seguenti profili: sostenibilita' (capacita' di mantenere in azienda nel tempo, anche dopo la conclusione del progetto, le azioni finanziate); trasferibilita' (attitudine dell'azione ad essere riproponibile in altri ambiti); mainstreaming (capacita' del progetto di supportare la creazione di una nuova cultura e di nuove prassi a livello di sistema). Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, tutti i progetti che riporteranno un punteggio minimo superiore a 50. 9. TERMINI E MODALITa' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI. Le prossime scadenze per la presentazione dei progetti sono: 11 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre 2008. I progetti devono pervenire, rispettivamente, entro i termini sopra indicati, al seguente indirizzo da indicare sulla busta anche in caso di consegna a mano: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia via della Mercede n. 9 - 00187 Roma I progetti possono essere inviati tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegnati a mano allo stesso Ufficio, all'indirizzo sopra riportato, che provvedera' a rilasciare apposita ricevuta di arrivo. Si evidenzia che il termine per la presentazione e' rappresentato dalla data del timbro postale di partenza del plico. Saranno comunque esclusi i progetti pervenuti oltre 15 giorni dal termine di scadenza. I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti al soggetto proponente. I progetti devono essere inviati in originale, corredati di due copie cartacee 7), nonche' di una copia in formato elettronico elaborabile, completa del piano dei costi, utilizzando il modello di domanda (allegato 1), scaricabile dal sito: http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.asp (Governo Italiano - Politiche per la famiglia), nel menu «Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro». 7) Le due copie cartacee da presentare sono solo quelle del modello di domanda e del piano finanziario. La copia elettronica puo' essere consegnata su supporto informatico insieme alle copie cartacee, ovvero fatta pervenire all'indirizzo segreteriadipfamiglia@governo.it indicando il seguente oggetto «Progetto ex art. 9 legge n. 53/2000 TITOLO DEL PROGETTO». Per consentire il corretto svolgimento del prescritto iter amministrativo, sul plico contenente ciascun progetto devono essere indicati il titolo del progetto, il nome del soggetto proponente e la seguente formula: Progetto ex art. 9 legge n. 53/2000 Scadenza 11 febbraio (10 giugno/10 ottobre 2008) Nel caso in cui piu' progetti siano inviati con un'unica spedizione in un unico imballaggio, la busta esterna dovra' specificare tutte le informazioni relative a ciascun progetto (pena l'impossibilita' di attribuire un numero di protocollo e di tracciare la data di arrivo). Per i progetti relativi alla lettera c), e' richiesta la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante lo stato di famiglia, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato al modello di domanda (Allegato 7). I dati personali contenuti nei progetti saranno trattati esclusivamente per le finalita' istituzionali previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 senza necessita' di una preventiva autorizzazione da parte dei soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». Si allega, in proposito, l'informativa ex art. 13 del citato Codice (Allegato 4). 10. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO. I documenti cui e' necessario attenersi per la presentazione delle richieste di finanziamento sono disponibili sul sito del Ministero della famiglia all'indirizzo internet: http://www.governo.it/Presidenza/politiche___famiglia/index.asp (Governo Italiano - Politiche per la famiglia), nel menu «Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro». E' necessario compilare: il modello di domanda (Allegato 1); il piano finanziario per il 2008 (Allegato 2). A tal fine, e' possibile prendere visione dei seguenti documenti: Art. 9. della legge 8 marzo 2000, n. 53; Art. 1., commi 1250, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); decreto ministeriale 15 maggio 2001, annotato; Linee guida sui costi ammissibili (Allegato 3); Informativa privacy (Allegato 4). E' necessario, infine, allegare (in unica copia): per i progetti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9: 1. l'accordo sindacale - presupposto indispensabile per l'ammissibilita' al finanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b) e d); 2. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 198/2006 - gia' art. 2 della legge n. 125/1991 - (per tutte le tipologie di intervento) (Allegato 5); 3. esplicita indicazione del CCNL applicato nell'azienda e una copia dello stesso su supporto informatico; 4. certificato della Camera di Commercio, ovvero visura camerale (con esclusione dei soggetti pubblici); 5. copia dell'atto costitutivo o statuto (con esclusione dei soggetti pubblici); 6. documentazione attestante la regolarita' contributiva e assicurativa (DURC), con esclusione dei soggetti pubblici; 7. coordinate bancarie, con indicazione completa dell'IBAN - codice alfanumerico di 27 caratteri; 8. codice fiscale e partita IVA; 9. in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, allegare la documentazione attestante che il progetto presentato fa parte della sperimentazione stessa; 10. dichiarazione di autenticita' delle informazioni rese (Allegato 6). per i progetti di cui alla lettera c) dell'art. 9: 1. l'intesa di cui al precedente paragrafo 6; 2. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 198/2006 - gia' art. 2 della legge n. 125/1991 - (per tutte le tipologie di intervento) (Allegato 5); 3. certificato della Camera di Commercio, ovvero visura camerale; 4. copia dell'atto costitutivo o statuto; 5. documentazione attestante la regolarita' contributiva e assicurativa (DURC), relativamente ad eventuali lavoratori dipendenti e collaboratori; 6. coordinate bancarie, con indicazione completa dell'IBAN - codice alfanumerico di 27 caratteri; 7. codice fiscale e partita IVA; 8. in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, allegare la documentazione relativa attestante che il progetto presentato fa parte della sperimentazione stessa. 9. parametri di riferimento per il compenso del sostituto; 10. elementi atti a documentare la propria attivita' in vista della valutazione di congruita' delle modalita' e dei costi di sostituzione (es. dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni, studio di settore, ecc.); 11. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante lo stato di famiglia, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato al modello di domanda (Allegato 7); 12. dichiarazione di autenticita' delle informazioni rese (Allegato 6). Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione indicata al punto 1 di ciascun elenco o della indicazione di cui al punto 3 del primo elenco non potranno essere ammesse a valutazione. I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro il piu' breve tempo possibile dalla scadenza di presentazione e comunque prima che si esprima la Commissione di valutazione, ad eccezione della documentazione gia' in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e il comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa che l'interessato dovra' comunicare all'Amministrazione, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del relativo documento, gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Roma, 31 gennaio 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia Il Responsabile della Struttura di Missione: Onelli NB: Per gli allegati e' possibile consultare il sito: http://www.governo.it/Presidenza/politiche___famiglia/index.asp |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 32 a pag. 37 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato da pag. 38 a pag. 48 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere allegato da pag. 49 a pag. 56 <---- |
| Allegato 4
----> Vedere allegato a pag. 57 <---- |
| Allegato 5
----> Vedere allegato a pag. 58 <---- |
| Allegato 6
----> Vedere allegato alle pagg. 59-60 <---- |
| Allegato 7
----> Vedere allegato a pag. 61 <---- |
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