Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. 273
Regolamento recante la modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto delle merci e di favorire la tutela dell'ambiente e promuovere l'innalzamento degli standard di sicurezza del trasporto stradale, ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate;
Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno visto rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza n. 3805 del 22 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche europee;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
c) per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di «standard» piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, commi 918, 919 e 1223, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario),
cosi' recita:
«918. Per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino
misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, per
interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese
di autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
politiche europee, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del fondo di cui al primo periodo.
L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e'
prelevato l'importo di 70 milioni di euro, da destinare a
misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano,
anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti
al trasporto di merci, di massa complessiva pari o
superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al
comma 918 sono determinati criteri e modalita' per la
fruizione di dette agevolazioni.
(Omissis).
1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006 - pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale
29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario), cosi'
recita:
•«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge
1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
denominato "Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
- Il testo dell'art. 47, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38 (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva (R).».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;•
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata).».
- Il testo dell'art. 87, del Trattato 25 marzo 1957,
trattato che istituisce la Comunita' europea (versione in
vigore dal 1° febbraio 2003), versione consolidata
pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. 325, cosi'
recita:
«Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.».
- Il regolamento (CE) 22 marzo 1999, n. 659, recante
«Regolamento del Consiglio recante modalita' di
applicazione dell'art. 93 del trattato CE.» e' pubblicato
nella G.U.C.E. 27 marzo 1999, n. L 83, ed e' entrato in
vigore il 16 aprile 1999.
Note all'art. 1:
- Il libro V, titolo VI, capo I, del codice civile,
reca: «Libro quinto - Del lavoro - Titolo VI - Delle
imprese cooperative e delle mutue assicuratrici - Capo I -
Delle imprese cooperative.».
- Il libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis
del codice civile, reca: «Libro quinto - Del lavoro -
Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei
consorzi - Capo II - Dei consorzi per il coordinamento
della produzione e degli scambi - Sezione II - Dei consorzi
con attivita' esterna - Sezione II-bis - Art. 2615-ter.
Societa' consortili.».



 
Art. 2.
Entita' e modalita' di erogazione dei contributi
1. La somma di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1, e' destinata a contributi a favore delle imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto che acquisiscano, nel biennio 2007-2008, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, appartenenti alla categoria Euro 5 o superiori.
2. Il contributo per ogni nuovo veicolo acquisito e' fissato in euro 3.400 per le piccole e medie imprese ed in euro 2.550 per le altre imprese di autotrasporto.
3. Per le imprese situate nelle aree in via di sviluppo, rientranti fra quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e' applicata un'ulteriore maggiorazione del 10 per cento, per cui l'importo massimo del contributo ascende ad euro 4.250 per le piccole e medie imprese, e ad euro 3.400 per le altre imprese. L'importo massimo del contributo attribuibile resta fissato al 50 per cento dei costi ammissibili, e cioe' in euro 4.250 conformemente agli orientamenti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a finalita' regionale 2007-2013.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalita' operative per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, nonche' l'eventuale rimodulazione dell'entita' del contributo, in funzione del numero delle istanze pervenute.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 87, comma 3, lettera a), del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 3.
Finanziamenti
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono concesse mediante contributi a fondo perduto.
 
Art. 4.
Procedura di richiesta dei contributi Valutazione delle istanze
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, sono stabiliti termini e modalita' per accedere ai contributi previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno figurare quelle relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.
2. Con lo stesso decreto, e' istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente presso la stessa amministrazione, a valutare le istanze presentate.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Clausola sospensiva
1. L'applicazione delle misure di cui al presente regolamento e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.



Nota all'art. 5:
- Il testo del 3° paragrafo, dell'art. 88, del citato
Trattato 25 marzo 1957, e' il seguente:
«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.».



 
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bonino, Ministro per le politiche
europee Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 79
 
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