Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 gennaio 2008
Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 31 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;
Visto il decreto 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002, con il quale l'«Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualita», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, a decorrere dal 21 giugno 2002;
Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Modena che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena l'organismo denominato Istituto Parma Qualita', con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;
Visti il decreto 25 marzo 2005 e successivi, con i quali, l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, e' stata prorogata fino all'emanazione di un decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che l'Istituto Parma Qualita' ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che l'Istituto Parma Qualita' ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 31 agosto 2007;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato Istituto Parma Qualita', con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 
Art. 2.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 31 agosto 2007, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'Istituto Parma Qualita'.
 
Art. 3.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Parma Qualita' del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualita' dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Prosciutto di Modena, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 5.
L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualita' non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 6.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Istituto Parma Qualita' o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualita' comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualita' immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Emilia-Romagna.
 
Art. 9.
L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualita' e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2008
Il direttore generale: La Torre
 
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