Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008
Annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, di talune disposizioni dello statuto del comune di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti 1'art. 10, commi 6, 7, 8 e 9, e l'art. 25, commi 3, 4 e 5, dello statuto del comune di Pisa, introdotti con la deliberazione consiliare n. 44 in data 8 giugno 2006, nella parte in cui riconoscono il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale agli apolidi e od agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, sezione I, n. 4852/2006 del 24 gennaio 2007, n. 1707/2007 del 6 giugno 2007 e n. 1707/2007 del 10 ottobre 2007, i cui testi sono allegati al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui riprodotte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Pisa, introdotte dalla deliberazione del consiglio comunale n. 44 in data 8 giugno 2006:
a) art. 10, commi 6, 7, 8 e 9;
b) art. 25, commi 3, 4 e 5.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte di conti il 28 gennaio 2008 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 252
 
Allegati

CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione prima 24 gennaio 2007 N. Sezione 4852/2006
La sezione Oggetto: Ministero dell'interno. Richiesta di parere nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, nella parte in cui estende agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei referendum.
Vista la relazione del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 15900/1338/L.142/1-bis/5.3. in data 30 novembre 2006, con la quale e' chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Marcello Borioni; Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente; Premesso.
Il Ministro dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, che introduce modifiche allo statuto comunale intese ad estendere agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.
L'amministrazione riferente sostiene l'illegittimita' delle norme predette richiamandosi ai precedenti pareri resi dal Consiglio di Stato nella materia (Sezione I, 16 marzo 2005, Sezioni I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004).
Il comune di Pisa, al quale il Ministero dell'interno ha dato comunicazione di avvio del procedimento, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Considerato.
Il tema sul quale verte la richiesta di parere e' stato esaminato in piu' occasioni da questo Consiglio (per tutti, Cons. Stato, sezione I e sezione II, n. 11074/2004) che, in via pregiudiziale, si e' espresso nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del decreto legislativo 18 marzo 2000, n. 167, e' compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Nel merito, ha rilevato che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni comunali e' materia riservata in via esclusiva allo Stato (articoli 10, comma 2, e 117, comma 2, della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento, difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni comunali dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati.
Le stesse considerazioni e la stessa conclusione valgono per le elezioni dei consigli circoscrizionali, che per le competenze proprie e per quelle che possono essere chiamati a esercitare per delega, condividono il munum pubblicum che caratterizza il comune (cit. parere n. 11074/2004).
Per le ragioni esposte nei pareri predetti, che si intendono qui richiamate, la Sezione ritiene che nel caso in esame sussistono i presupposti (tutela dell'unita' dell'ordinamento giuridico, illegittimita' dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 267/2000.
P.Q.M.
Nei sensi che precedono e' il parere.
Il Presidente della Sezione
Giovannini
Per estratto del verbale
Il Segretario della Sezione
Grassucci
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione prima 6 giugno 2007 N. Sezione 1707/2007
La sezione Oggetto: Ministero dell'interno. Richiesta di parere nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, che estende agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei referendum.
Vista la relazione del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 15900/1338/L.142/1-bis/5.3. in data 30 novembre 2006, con la quale e' chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Marcello Borioni;
Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;
Visto il parere n. 4852/2006 espresso da questa stessa Sezione nella seduta del 24 gennaio 2007;
Vista la nota n. 15900/131/1-bis/5.3 in data 9 febbraio 2007, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha trasmesso le osservazioni del comune di Pisa, pervenute alla prefettura di Pisa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento;
Vista la nota n. 5183/2007/5.5./Fasc.648 in data 18 aprile 2007, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha chiesto il riesame del predetto parere reso il 24 gennaio 2007, alla luce delle osservazioni presentate dal comune di Pisa. Premesso.
Il Ministro dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, che introduce modifiche allo statuto comunale intese ad estendere agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei referendum.
L'amministrazione riferente sostiene l'illegittimita' delle predette norme statutarie richiamandosi ai precedenti pareri resi dal Consiglio di Stato nella materia (Sezione I, 16 marzo 2005, Sezione I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004).
Il comune di Pisa ha fatto pervenire le proprie osservazioni alla prefettura di Pisa, con le quali sostiene la legittimita' della deliberazione n. 44 dell'8 giugno 2006.
Il Ministero dell'interno ha trasmesso le osservazioni del comune, chiedendo il riesame del predetto parere reso il 24 gennaio 2007, alla luce delle osservazioni presentate dal comune di Pisa. Considerato.
Il tema sul quale verte la richiesta di parere e' stato esaminato in piu' occasioni da questo Consiglio (per tutti, Cons. Stato, sezione I e sezione II, n. 11074/2004; sezione I, 16 marzo 2005, n. 9771) che, in via pregiudiziale, si e' espresso nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del decreto legislativo 18 marzo 2000, n. 267, permane se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Le osservazioni del comune di Pisa non inducono ad una conclusione diversa, poiche', per le considerazioni e nei limiti esposti nei pareri predetti, la previsione del citato art. 138 resta compatibile con l'autonomia comunale anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.
Nel merito, la Sezione ha rilevato che l'estensione ai cittadini non comunitari del diritto di elettorato attivo e passivo e' materia devoluta in via esclusiva allo Stato sia dall'art. 10, comma 2, della Costituzione, secondo il quale «la condizione giuridica dello straniero e' disciplinata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali» sia dal successivo art. 117, comma 2, lettera a) e lettera p), che riservano alla legislazione esclusiva dello Stato, rispettivamente, la «condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea» e la «legislazione elettorale... di comuni, province e citta' metropolitane».
Le predette norme costituzionali rendono ininfluenti i richiami fatti dall'Amministrazione comunale di Pisa alla posizione riconosciuta ai comuni dal nuovo art. 114 della Costituzione, che va letto, come ha ripetutamente sottolineato la Corte costituzionale, in stretta correlazione con le altre disposizioni costituzionali.
Non hanno rilievo neppure le considerazioni volte ad escludere il contrasto fra le norme statutarie in esame e gli articoli 48 e 51 della Costituzione.
Non e', infatti, in discussione l'astratta possibilita' del riconoscimento del diritto di elettorato ai cittadini stranieri, ma di affermare che la materia deve essere disciplinata con legge statale.
Neppure si puo' convenire con il comune che la fonte statale sia da individuare nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che consente agli stranieri non comunitari di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992».
Il punto e' che, secondo le norme costituzionali predette, l'esercizio dell'elettorato da parte degli stranieri e' oggetto di una riserva di legge statale, sicche' la condizione stabilita dal citato art. 9 («quando previsto dall'ordinamento») non puo' intendersi assolta quando il diritto di voto sia riconosciuto con atti di natura e valore formale diversi, tanto piu' che la Convenzione di Strasburgo del 1992 e' stata ratificata dal Parlamento limitatamente ai Capitoli A e B, che prevedono forme di partecipazione di carattere propositivo e consultivo, mentre l'esercizio dell'elettorato nelle consultazioni locali e' contemplato dal capitolo C.
Senza considerare che nelle materie in cui lo Stato e' titolare di una competenza legislativa l'intervento normativo dei comuni e' precluso dall'art. 117, comma 6, della Costituzione.
Le stesse considerazioni e la stessa conclusione valgono per il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli circoscrizionali e per la partecipazione ai referendum comunali.
In entrambi i casi si verifica una partecipazione dei cittadini stranieri all'esercizio di potesta' pubbliche, poiche' alle circoscrizioni, i cui atti sono «a tutti gli effetti atti del Comune» (art. 51, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sono attribuiti, fra l'altro, compiti di «gestione dei servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune» (art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000) e i referendum possono essere indetti per l'abrogazione di «atti amministrativi gia' approvati dagli organi competenti del comune» (art. 58, comma 1, dello Statuto del comune di Pisa).
La conseguenza e' che le norme statutarie in esame, ampliando il contenuto sostanziale della capacita' giuridica sul piano dei diritti pubblici, concorrono a definire «la condizione giuridica» degli stranieri e invadono, quindi, la sfera che l'art. 10, comma 2, e l'art. 117, comma 2, lettera a), riservano alla legislazione esclusiva dello Stato.
In conclusione, per le ragioni esposte nei pareri sopra richiamati, la Sezione ritiene, confermando quanto espresso nel precedente parere del 17 gennaio 2007, che sussistono i presupposti (tutela dell'unita' dell'ordinamento giuridico, illegittimita' dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 267/2000.
P.Q.M.
Nei sensi che precedono e' il parere.
Il Presidente della Sezione
Giovannini
Per estratto del verbale
Il Segretario della Sezione
Grassucci
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione prima 10 ottobre 2007 N. Sezione 1707/2007
La sezione Oggetto: Ministero dell'interno. Riesame del parere emesso il 6 giugno 2007 nel procedimento avviato dal Governo per annullamento straordinario della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, nella parte in cui estende ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea e agli apolidi l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.
Vista la relazione del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 4044023/2007/L142/5.3. in data 18 settembre 2007, con la quale e' chiesto il riesame parziale del parere del Consiglio di Stato indicato in oggetto;
Esaminati ali atti e udito il relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni;
Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;
Visti i pareri espressi in merito al procedimento indicato in oggetto da questa stessa Sezione nelle sedute del 24 gennaio e 6 giugno 2007;
Vista la nota n. 4044023/2007/L142/5.3, in data 18 settembre 2007, con la quale il Ministro dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha chiesto il parziale riesame del parere del 6 giugno 2007; Premesso e Considerato.
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parziale riesame del parere espresso da questa stessa Sezione nella seduta del 6 giugno 2007 in merito al procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione dell'8 giugno 2006, con la quale il consiglio comunale di Pisa ha esteso agli stranieri «non comunitari» e agli apolidi regolarmente soggiornanti in Italia il diritto di elettorato attivo e passivo delle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei referendum.
Come osserva il Ministero il promosso procedimento di annullamento riguarda la deliberazione consiliare nella sola parte in cui estende l'elettorato nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.
Preso atto di cio', devono intendersi espunte dal parere del 6 giugno u.s. le parole «e nei referendum» nell'«oggetto» a pagina 1 e nella riga 24 a pagina 2; le parole «e per la partecipazione ai referendum comunali» nella riga 18 a pagina 4; le parole da « e i referendum» a «Comune di Pisa)» nelle righe da 24 a 26 a pagina 4.
Le parole «In entrambi i casi» nella riga 19 a pagina 4 vanno sostituite con le parole «In tal caso».
P.Q.M.
Nei sensi che precedono e' il parere della Sezione.
Il Presidente: Giovannini
L'estensore: Borioni
Il segretario: Grassucci
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone