Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2008
Regolamento concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 10).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera c) e comma 5, 15, comma 4, 28, commi 5 e 6 e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) "albo delle imprese": l'albo nel quale sono iscritte le imprese autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica;
b) "alta Direzione": l'amministratore delegato, il direttore generale, nonche' l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
c) "attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi": l'attivita' che un'impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i rischi stessi;
d) "attivita' in regime di stabilimento": l'attivita' che un'impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro in cui sono ubicati i rischi;
e) "decreto": decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
f) "impresa di assicurazione": l'impresa autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
g) "impresa di riassicurazione": l'impresa autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare i rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
h) "ISVAP" o "Autorita'": l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
i) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;
j) "particolari mutue assicuratrici": le societa' di mutua assicurazione di cui all'articolo 52 del decreto costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile;
k) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo dell'impresa di assicurazione e le partecipazioni individuate dall'ISVAP con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
l) "quota di garanzia": la quota del margine si solvibilita' come determinata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
m) "rappresentante per la gestione dei sinistri": il rappresentante nominato dalle imprese esercenti l'attivita' assicurativa in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, residente o stabilito nel proprio territorio e dotato dei poteri indicati nell'articolo 12 bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE;
n) "sede secondaria o succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa;
o) "Stato di origine": lo Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
p) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
q) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;
r) "Stato membro di stabilimento": lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
s) "Stato terzo": uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
t) "stretti legami": il rapporto tra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto di tale limite, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa;
u) "Ufficio nazionale di assicurazione": l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli.

2. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento e' riferita alla classificazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto.
 
Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
a) le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica e delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo che intendono operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
b) l'abilitazione delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ad esercitare l'attivita' assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi;
c) l'istituzione e il funzionamento dell'albo delle imprese.
 
Art. 4
(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)

1. L'impresa che intende esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione.
2) All'istanza sono allegati:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell'oggetto sociale in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del capitale sociale o del fondo di garanzia, nonche' delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto;
b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia adeguato alle previsioni formulate nel programma di attivita' di cui all'articolo 7 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall'articolo 5;
c) documentazione comprovante l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell'articolo 6;
d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell'organo amministrativo e dell'Alta direzione;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell'organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unita' aziendali ed ai relativi responsabili;
g) programma di attivita' contenente le informazioni indicate nell'articolo 7 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;
h) relazione tecnica di cui all'articolo 8;
i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette e' specificato il soggetto tramite il quale e' detenuta la partecipazione, ai sensi dell'articolo 73 del decreto;
j) documentazione di cui all'articolo 9 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;
k) documentazione necessaria ai fini della verifica dell'insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell'articolo 10.

3. L'impresa che intende esercitare anche l'attivita' riassicurativa puo' chiedere l'autorizzazione esclusivamente per i rami per i quali richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' assicurativa.
4. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui alla lettera e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
5. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e) fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1.
 
Art. 5.
(Requisiti di capitale o del fondo di garanzia)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia e' stabilito in misura non inferiore a:
a) 5 milioni di euro, per l'esercizio di uno dei rami vita I, II, III, IV, V e VI;
b) 5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
c) 2,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18;
d) 1,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 9 e 17;
e) 7,5 milioni di euro, per l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2. Di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami vita e 2,5 milioni di euro alla gestione dei rami danni 1 e 2.
2. Se l'autorizzazione riguarda piu' rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del capitale iniziale o del fondo di garanzia, si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del comma 1, e' richiesta la misura piu' elevata.
 
Art. 6.
(Fondo a copertura delle spese di impianto)

1. L'impresa, in aggiunta al capitale sociale o al fondo di garanzia di cui all'articolo 5, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e per l'organizzazione agenziale e produttiva, come risultanti dal programma di attivita'.
2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalita' indicate al medesimo comma, che non puo' essere computato ai fini del margine di solvibilita' disponibile.
3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall'impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attivita' patrimoniali.
4. Decorso un triennio dal rilascio dell'autorizzazione le disponibilita' residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.
 
Art. 7.
(Programma di attivita')

1. Il programma di attivita', approvato dall'organo amministrativo, illustra con riferimento al primo triennio:
a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l'autorizzazione, le obbligazioni ed i rischi che l'impresa intende assumere;
b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale o il fondo di garanzia;
c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva;
d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assunti e il piano di riassicurazione, a cui vanno allegate le bozze dei trattati di riassicurazione e le lettere di impegno dei riassicuratori a sottoscriverli;
e) la struttura della rete di vendita e le modalita' operative della distribuzione, in conformita' al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
f) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;
g) le procedure di emissione delle polizze e di incasso dei premi. In caso di vendita tramite sportelli bancari, sono indicati anche gli aspetti organizzativi ed informatici e i presidi tesi a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, escludendo la possibilita' di modifiche da parte dell'operatore bancario;
h) la struttura liquidativa, direzionale e periferica;
i) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
j) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l'impresa intende adottare;
k) l'assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di risk management e di compliance;
l) le procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui alla legge del 5 luglio 1991, n. 197;
m) per ciascun soggetto terzo a cui l'impresa intende esternalizzare proprie attivita', le indicazioni richieste dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:
a) la prevedibile situazione di tesoreria;
b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita', tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura del margine di solvibilita' devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;
c) le previsioni relative all'ammontare dei premi, coerenti con le possibilita' operative offerte dal mercato;
d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni riconosciute alle reti di vendita;
e) le previsioni relative all'ammontare delle prestazioni dovute per i rami vita e all'ammontare dei sinistri da pagare per i rami danni, comprese le spese di liquidazione, da iscrivere a riserva;
f) il dettaglio delle previsioni dei costi e dei ricavi riferibili a ciascun ramo, tenuto conto delle operazioni di assicurazione, delle operazioni di riassicurazione passiva e delle operazioni di riassicurazione attiva, se l'impresa intende essere autorizzata anche all'esercizio di quest'ultima.

Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilita') e la modulistica di vigilanza (conti tecnici di ramo) previsti dalla vigente normativa.
3. Il programma di attivita' dell'impresa che presenta istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei rami danni 10, 12, 14, 15, 17 e 18 e' integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dalla Sezione II del presente Capo.
4. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, fornisce le informazioni richiamate per il programma di attivita' e la relazione tecnica in maniera distinta per le due gestioni.
5. Nel caso in cui l'impresa richieda l'autorizzazione anche all'esercizio dell'attivita' riassicurativa, il programma di attivita' illustra la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti, la politica di retrocessione, nonche' i dati di cui al comma 2 riferiti all'attivita' riassicurativa.
 
Art. 8.
(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica contiene l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attivita' e' stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.
2. La relazione tecnica e' sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.
3. La relazione tecnica delle imprese che presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei rami danni 10 e 12, e' integrato dalle informazioni previste dalla Sezione II del presente Capo.
 
Art. 9.
(Soggetti partecipanti al capitale)

1. L'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, trasmette all'ISVAP la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione del Ministro dello Sviluppo Economico, nonche' della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 45, commi 2 e 3.
3. Ai fini dell'esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l'ISVAP puo' richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa e agli stessi soggetti.
 
Art. 10.
(Stretti legami)

1. L'impresa, al fine di consentire all'ISVAP l'individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all'istanza di autorizzazione la documentazione di cui all'allegato B.3 al Regolamento. L'impresa non e' tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa e' stata gia' inviata nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 9.
2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l'ISVAP puo' richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.
 
Art. 11.
(Programma di attivita' per l'autorizzazione
all'esercizio dei rami 10 e 12)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio dei rami 10 e 12 allega al programma di attivita':
a) le condizioni generali e speciali di contratto;
b) la nota informativa redatta ai sensi dell'articolo 185 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
c) l'elenco dei mandatari per la liquidazione dei sinistri da designare nei singoli Stati membri;
d) la documentazione attestante il rispetto dell'articolo 131, comma 1, del decreto in ordine all'allestimento del sito Internet.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione per i rami 10 e 12 indica nella relazione tecnica di cui all'articolo 8 le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione, tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.
 
Art. 12.
(Programma di attivita' per l'autorizzazione
all'esercizio dei rami 14 e 15)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio dei rami 14 o 15 allega al programma di attivita':
a) una relazione sulla struttura e sulle procedure che regolano le istruttorie tecnico-informative, finalizzate ad evidenziare la natura e la caratteristica dei rischi da garantire nonche' a valutare l'assicurando e la solidita' patrimoniale, finanziaria ed economica e l'affidabilita' dei debitori, in modo da poter determinare i limiti di affidamento, le caratteristiche tecniche del contratto ed il costo della garanzia;
b) una relazione illustrativa delle procedure di affidamento, di emissione dei contratti nonche' di gestione delle polizze, dei sinistri e dei recuperi e delle procedure di conservazione della documentazione;
c) documentazione dalla quale risulti il livello di specializzazione del personale incaricato della gestione del ramo.
 
Art. 13.
(Programma di attivita' per l'autorizzazione
all'esercizio del ramo 17)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17 indica nel programma di attivita' quale, tra le modalita' di cui all'articolo 164, comma 2, del decreto, intende adottare per la gestione dei sinistri e per la relativa attivita' di consulenza.
2. Se l'impresa intende avvalersi della facolta' di cui all'articolo 164, comma 2, lettera a), del decreto, illustra nel programma di attivita' le procedure idonee a garantire l'indipendenza del personale incaricato della gestione dei sinistri e della relativa attivita' di consulenza, evitando che lo stesso svolga le medesime attivita' in altri rami danni esercitati dall'impresa o da altre imprese con le quali intercorrono legami finanziari, commerciali o amministrativi.
3. Se l'impresa intende avvalersi della facolta' di cui all'articolo 164, comma 2, lettera b), del decreto, allega al programma di attivita' gli accordi, o le bozze di accordi, che conferiscono ad altra impresa l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo ed alla relativa consulenza. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, gli accordi prevedono l'impegno dell'impresa incaricata a:
a) trasmettere l'elenco del personale preposto all'attivita' di gestione dei sinistri e a quella di consulenza;
b) curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'accordo, la gestione dei sinistri in corso.
 
Art. 14.
(Programma di attivita' per l'autorizzazione
all'esercizio del ramo 18)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 descrive nel programma di attivita' la struttura organizzativa nonche' le modalita' operative che intende adottare per adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio del ramo, allegando idonea documentazione. La struttura organizzativa, interna od esterna, cui e' affidata l'attivita' di gestione dei sinistri che richiedono l'erogazione di prestazioni in natura e' organizzata in modo tale da soddisfare i requisiti determinati ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. L'impresa non dotata di attrezzature e di personale propri per l'erogazione delle prestazioni di assistenza in natura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dimostra di poter disporre dei mezzi e degli operatori di una o piu' strutture organizzative, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, appartenenti a societa' terza non esercente l'attivita' assicurativa o ad altra impresa di assicurazione. A tal fine allega all'istanza di autorizzazione:
a) nel caso di struttura di societa' terza o di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 18, copia dell'accordo con il quale e' conferito a tale societa' o impresa, proprietaria della struttura, l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo;
b) nel caso di struttura di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 18 e dell'attivita' riassicurativa, bozza del trattato di riassicurazione obbligatoria in quota stipulato con tale impresa e copia del collegato accordo di conferimento al riassicuratore dell'incarico di trattazione dei sinistri del ramo. Il trattato di riassicurazione puo' prevedere una cessione massima del 90 per cento dei premi e dei sinistri del ramo.
3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, l'accordo di cui al comma 2, lettera a), stipulato con la societa' non esercente attivita' assicurativa prevede l'impegno della stessa a:
a) consentire il controllo da parte dell'ISVAP anche per quanto concerne la sua rete di collaboratori indipendenti;
b) comunicare all'ISVAP l'eventuale assunzione di nuovi obblighi di prestazione di servizi verso altri soggetti.
 
Art. 15.
(Attivita' istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 del decreto e al presente Capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 dei 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica all'impresa l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati all'articolo 4, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione dei procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione dei termine per provvedere.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere ad Autorita' nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorita'. In questo caso, il termine per la conclusione dei procedimento e' sospeso sino alla data dei ricevimento di quanto richiesto.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 203 del decreto, l'ISVAP consulta in via preliminare le Autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorita' consultate.
7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
8. Trascorsi novanta giorni senza che l'impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'ISVAP ne da' comunicazione all'impresa istante.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le previsioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 
Art. 16.
(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza fatte le salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 15 e trasmette il provvedimento all'impresa istante.
2. L'impresa invia all'ISVAP il certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'ISVAP, preso atto dell'adempimento di cui al comma 2, iscrive l'impresa nell'albo di cui all'articolo 35, dandone comunicazione all'impresa e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
4. L' impresa puo' avviare l'attivita' dal momento in cui e' iscritta nell'albo delle imprese.
 
Art. 17.
(Diniego dell'autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 del decreto e di cui al presente Capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata puo' presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.
 
Art. 18.
(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita')

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni, che intende estendere l'attivita' ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:
a) e' stato interamente versato il capitale sociale o il fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
b) e' in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' individuale ed alla quota di garanzia, nonche' al margine di solvibilita' corretto, se l'impresa e' soggetta al relativo calcolo. Se per l'esercizio dei nuovi rami e' richiesta una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, l'impresa deve dimostrare altresi' di disporre di tale quota minima;
c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o rischi oggetto dell'estensione se l'esercizio di tali rami o rischi comporta spese di impianto ulteriori.
2. L'impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l'inclusione nell'oggetto sociale dell'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attivita' di riassicurazione. Se l'estensione dell'attivita' determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica la parte del capitale sociale o del fondo di garanzia nonche' delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto.
3. L'istanza di autorizzazione e' corredata del programma di attivita' di cui all'articolo 7, concernente l'attivita' oggetto di estensione, nonche' della relazione tecnica di cui all'articolo 8. In caso di estensione dell'esercizio dell'attivita' nei rami 10, 12, 14, 15, 17 e 18, il programma di attivita' e' integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dal Capo I, Sezione II, del presente Titolo.
 
Art. 19.
(Istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'attivita', l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto e di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento.
2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi da 2 a 9.
 
Art. 20.
(Provvedimento di estensione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di estensione dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 19, comma 2.
2. L'ISVAP trasmette all'impresa istante il provvedimento di estensione dell'autorizzazione, provvede all'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 35, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
3. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa a nuovi rami o rischi, puo' avviare la nuova attivita' a decorrere dal momento in cui l'autorizzazione all'estensione viene annotata nell'albo delle imprese.
 
Art. 21.
(Diniego dell'estensione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto e di cui al presente Capo, si applicano le diposizioni dell'articolo 17.
 
Art. 22.
(Esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 16 del decreto, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attivita'. A tal fine allega alla comunicazione:
a) una relazione che illustra:
1) le motivazioni dell'operazione;
2) gli obiettivi che intende conseguire con la creazione della sede secondaria;
b) un programma di attivita' contenente le seguenti informazioni:
1) i rischi e le obbligazioni che intende assumere;
2) la struttura organizzativa della sede secondaria con indicazione della denominazione e dell'indirizzo della sede, del personale che intende impiegare e dei costi di impianto e di gestione;
3) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo che intende esercitare;
4) la situazione previsionale del margine di solvibilita';
5) la struttura della rete di vendita di cui intende avvalersi;
6) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
d) la copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, dei decreto;
e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).
3. L'impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilita' del vettore, allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche una dichiarazione dalla quale risulta che essa e' divenuta membro dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato della sede secondaria.
4. L'impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalita' di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
5. L'impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale e sulle attrezzature di cui intende avvalersi e sulle modalita' operative da adottare per l'esercizio del ramo.
6. La documentazione indicata al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' quella richiamata nei commi 3, 4 e 5 e' trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'impresa intende operare o in lingua inglese.
7. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5 del decreto.
 
Art. 23.
(Estensione dell'abilitazione all'esercizio
dell'attivita' in regime di stabilimento)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l'attivita' della propria sede secondaria in un altro Stato membro a rami e rischi non oggetto della prima abilitazione invia all'ISVAP, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni e la documentazione di cui all'articolo 22.
2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto.
 
Art. 24.
(Esercizio dell'attivita' in regime di liberta'
di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende operare in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 18 del decreto, allegando alla comunicazione un programma di attivita' contenente le seguenti informazioni:
a) gli Stati membri in cui intende svolgere l'attivita';
b) la denominazione e indirizzo degli stabilimenti situati negli Stati membri dai quali intende esercitare l'attivita' di libera prestazione di servizi se tale attivita' non viene svolta direttamente dalla sede legale dell'impresa;
c) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
d) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo in cui intende operare;
e) la rete di vendita di cui intende avvalersi.

2. L'impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilita' del vettore, indica, nella comunicazione di cui al comma 1, il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, allegando una dichiarazione dalla quale risulta che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.
3. L'impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalita' di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
4. L'impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale, sulle attrezzature e sulle modalita' operative di cui intende avvalersi per l'esercizio del ramo.
5. La documentazione di cui al presente articolo e' trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la societa' intende operare o in lingua inglese.
6. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, del decreto.
 
Art. 25.
(Estensione dell'abilitazione all'esercizio
dell'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro a rami o a rischi non oggetto della prima abilitazione invia, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni di cui all'articolo 24.
2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, dei decreto.
 
Art. 26
(Esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento
e in regime di liberta' di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria o operare in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attivita'.
2. L'impresa allega alla comunicazione un programma di attivita' contenente le seguenti informazioni:
a) l'indirizzo della sede secondaria, se intende svolgere l'attivita' in regime di stabilimento;
b) il nominativo della persona che intende preporre alla direzione della sede secondaria;
c) la struttura organizzativa della sede secondaria, con evidenza del numero degli addetti e delle spese di impianto da sostenere nei primi tre esercizi;
d) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
e) relativamente ai primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare del gettito dei premi, delle provvigioni da corrispondere e dell'ammontare dei sinistri da pagare o delle prestazioni dovute;
f) la situazione previsionale del margine di solvibilita' tenuto conto della nuova attivita'.

3. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP.
 
Art. 27
(Procedura di abilitazione)

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto e dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, l'ISVAP trasmette, nei termini e secondo le procedure indicate rispettivamente negli articoli 17 e 19 del decreto, le necessarie informazioni all'Autorita' di vigilanza competente e ne da' notizia all'impresa.
2. Ai fini dell'avvio dell'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi si applicano rispettivamente l'articolo 17, comma 4, e l'articolo 19, comma 3 del decreto.
3. Nel caso in cui l'ISVAP rilevi che non sussistono i presupposti per l'avvio dell'attivita' in regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto, adotta un provvedimento motivato di diniego e ne da' comunicazione all'impresa nei termini e secondo la procedura previsti dai medesimi articoli.
4. Nel caso in cui l'impresa comunichi la propria intenzione di svolgere l'attivita' assicurativa in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo, l'ISVAP rende note all'impresa le proprie valutazioni entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
 
Art. 28.
(Istanza di autorizzazione)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo, costituita nello Stato di origine in una forma sociale equivalente a quella di societa' per azioni, societa' cooperativa, societa' di mutua assicurazione, per esercitare l'attivita' assicurativa e la relativa riassicurazione nel territorio italiano in regime di stabilimento, presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa prima di dar corso al procedimento di iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese.
2. L'impresa deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'autorizzazione.
3. L'impresa che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni limita la propria istanza ai rami vita o ai rami danni o all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2.
4. All'istanza di autorizzazione sono allegati, redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 29, nonche' delle riserve patrimoniali attribuite rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto;
b) documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
c) copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del decreto;
d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
e) elenco nominativo dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di direzione e di gestione della sede secondaria;
f) documentazione di cui all'articolo 10 atta a dimostrare l'insussistenza di stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) certificato rilasciato dalle competenti Autorita' di vigilanza dello Stato di origine con indicazione dei rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare e delle attivita' o dei rischi effettivamente esercitati;
h) dichiarazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato di origine dalle quale risulti il preventivo consenso alla istituzione di una sede secondaria nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa;
i) attestazione dell'Autorita' di vigilanza dello Stato di origine in ordine al rispetto, da parte dell'impresa, dei requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dall'ordinamento nazionale, all'adeguatezza delle strutture amministrative e contabili dell'impresa o del gruppo assicurativo di appartenenza. Impegno a tenere presso la sede secondaria una contabilita' specifica dell'attivita' esercitata e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
j) impegno a costituire un margine di solvibilita' in conformita' a quanto disposto dalla normativa italiana;
k) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se l'impresa esercita l'attivita' da meno di tre anni, quelli relativi agli esercizi gia' chiusi.

5. Con riguardo alla documentazione di cui alla lettera d), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).
 
Art. 29
(Fondo di dotazione e mezzi finanziari
a copertura delle spese di impianto)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo deve disporre di un fondo di dotazione non inferiore all'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia, prescritto all'articolo 5, e dei mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto, secondo quanto disposto all'articolo 6.
2. Il fondo di dotazione ed i mezzi finanziari di cui al comma 1, costituiti esclusivamente da conferimenti in denaro, devono essere interamente versati.
3. Un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia e' investito nel territorio della Repubblica. Una somma in numerario o in titoli, pari ad almeno la meta' dell'importo minimo della quota di garanzia, e' depositato a titolo di cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso la Banca d'Italia.
 
Art. 30
(Programma di attivita' e relazione tecnica)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo predispone un programma di attivita' e una relazione tecnica, comprensivi dei relativi allegati, conformi alle indicazioni contenute negli articoli 7 e 8 nonche' nel Titolo II, Capo I, Sezione II.
 
Art. 31
(Istanza di autorizzazione ad estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica in uno o piu' rami vita o danni, che intende estendere l'attivita' ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'estensione deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami, corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'estensione.
2. L'impresa allega all'istanza di cui al comma 1 documentazione idonea a dimostrare che:
a) dispone interamente del fondo di dotazione minimo di cui all'articolo 29 previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
b) e' in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Ove sia richiesta, per l'esercizio dei nuovi rami, una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, attesta di disporre anche di tale quota minima;
c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o delle nuove attivita' oggetto dell'estensione, se l'esercizio di tali rami comporta spese di impianto ulteriori;
d) lo statuto prevede l'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attivita' di riassicurazione. Se l'estensione dell'attivita' determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica anche la parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 29, nonche' delle riserve patrimoniali, destinata rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto.

3. L'istanza di estensione e' corredata dal programma di attivita' e dalla relazione tecnica per l'attivita' oggetto di estensione, secondo quanto previsto dall'articolo 30.
 
Art. 32
(Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o di estensione ad un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 28 del decreto e dal presente Capo.
2. L'ISVAP valuta altresi' le seguenti condizioni:
a) che lo Stato di origine rispetti il principio di parita' di trattamento e di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano costituito in tale Stato una sede secondaria;
b) che nello Stato di origine che intende istituire la sede secondaria nel territorio della Repubblica vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza prudenziale a fini di stabilita' sulle imprese di assicurazione;
c) che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con l'Autorita' di vigilanza dello Stato di origine.

3. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi da 2 a 9 e dall'articolo 16.
4. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di estensione dell'autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e dall'articolo 20.
 
Art. 33
(Diniego dell'autorizzazione)

1. Ove sussistano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. Si applica quanto previsto dall'articolo 17.
2. Nel caso in cui lo Stato di origine non rispetti il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese con sede legale in Italia che abbiano costituito o intendano costituire una sede secondaria, l'ISVAP, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, informa la Commissione europea. Si applica la procedura indicata dall'articolo 208, comma 3, del decreto.
 
Art. 34
(Requisiti di accesso)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni da parte della sede secondaria di un'impresa avente sede legale nella Confederazione Elvetica e' regolata dalle disposizioni di cui all'Accordo tra la Comunita' Economica Europea e la Confederazione Svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, siglato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989.
2. All'impresa di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, dei decreto, relativamente al potere del rappresentante generale di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale, ne' quelle di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto, limitatamente al possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia ed al deposito cauzionale.
3. Salvo quanto indicato al comma 2, le imprese aventi sede legale nella Confederazione Elvetica che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni ed i rami vita sono soggette alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II.
 
Art. 35
(Albo delle imprese)

1. E' istituito presso l'ISVAP l'albo delle imprese.
2. L'albo delle imprese si compone di cinque sezioni:
a) nella sezione I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
b) nella sezione II sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
c) nella sezione III sono iscritte le particolari mutue assicuratrici;
d) nella sezione IV sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
e) nella sezione V sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

3. L'albo delle imprese e' reso disponibile sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 36
(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo delle imprese sono indicate le informazioni essenziali ai fini della identificazione di ogni impresa iscritta, incluse quelle relative agli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa.
2. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalita' e la tempistica di acquisizione delle informazioni.
 
Art. 37
(Iscrizione di diritto nell'albo)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell'articolo 338 del decreto, nell'albo delle imprese.
 
Art. 38
(Variazioni e aggiornamento dell'albo)

1. Le imprese iscritte nell'albo comunicano tempestivamente all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo stesso.
2. L'ISVAP, ad avvenuta comunicazione delle intervenute variazioni, provvede ad aggiornare l'albo.
3. L'ISVAP procede alla cancellazione dell'impresa dall'albo nelle ipotesi di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 240 del decreto, di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 242, 243, 244 del decreto, nonche' di operazioni straordinarie di cui agli articoli 201 e 202 del decreto.
 
Art. 39
(Elenchi)

1. In appendice all'albo delle imprese sono istituiti i seguenti elenchi:
a) nell'elenco I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
b) nell'elenco II sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi;
c) nell'elenco III sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.
 
Art. 40
(Contenuto degli elenchi)

1. Nell'elenco I di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa e' abilitata.
2. Nell'elenco II di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa e' abilitata.
3. Nell'elenco III di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), per ogni impresa di riassicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa e' abilitata.
4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalita' e la tempistica di acquisizione delle informazioni.
 
Art. 41
(Iscrizione negli elenchi)

1. L'ISVAP iscrive negli elenchi di cui all'articolo 39 le imprese con sede legale in uno Stato membro a conclusione delle procedure previste per l'accesso all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
 
Art. 42
(Iscrizione di diritto negli elenchi)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, gia' ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell'articolo 338, commi 6 e 7 del decreto, rispettivamente negli elenchi I e II di cui all'articolo 39.
2. Le imprese di riassicurazione con sede legale in altri Stati membri, gia' ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto nell'elenco III di cui all'articolo 39.
 
Art. 43
(Variazioni e aggiornamento degli elenchi)

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 39.
 
Art. 44
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
a) le circolari ISVAP:
n. 113 del 20 marzo 1989;
n. 177 del 20 maggio 1992, limitatamente ai paragrafi 4.1 e 4.2;
n. 170 del 21 febbraio 1992;
b) i provvedimenti ISVAP:
n. 97 del 13 dicembre 1995;
n. 98 del 13 dicembre 1995.

2. Non e' applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.
 
Art. 45
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 76 del decreto:
a) i soggetti cui sono attribuite funzioni di amministrazione e di direzione dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186;
b) i soggetti cui sono attribuite funzioni di controllo dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 e all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato A al presente Regolamento.
2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 77 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato B.1 al Regolamento.
3. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 68 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto, devono dimostrare di essere in grado di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato B.2 al Regolamento.
4. In relazione alle verifiche da effettuare ai sensi del presente articolo, l'ISVAP puo' richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati.
5. Fino all'entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione e delle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese che intendono esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
 
Art. 46
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 47
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Roma, 2 gennaio 2008

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
 
Allegato A

----> VEDERE IMMAGINE A PAG. 28 <----
Allegato B.1

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DI ONORABILITA' DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL CINQUE PER CENTO

a) Perle persone fisiche:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

b) Perle persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle societa' che detiene il controllo o la partecipazione;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 nei confronti delle persone individuate al numero 1.

Se la persona giuridica e' una banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del TUB, in luogo della documentazione di cui al punto 2, puo' essere inviata copia dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo della banca, nel corso delle quali e' stata accertata la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Allegato B.2

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL CINQUE PER CENTO.

a. Per le persone fisiche:

1. curriculum vitae;
2. informazione e documentazione in ordine alla situazione economico contabile con riferimento anche alle societa' controllate e all'attivita' d'impresa eventualmente svolta direttamente;
3. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
4. relazione sui programmi che il soggetto intende realizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
5. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
6. dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far si' che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'ISVAP.

b. Per le persone .giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della societa';
2. curricula vitae delle persone individuate al numero 1;
3. certificato di iscrizione della societa' nel registro delle imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4. copia autentica dell'ultimo statuto aggiornato;
5. relazione sulla struttura giuridica del gruppo e sulle sue attivita' economiche, da cui risultino gli obiettivi e i programmi che la societa' intende realizzare, attraverso la partecipazione nell'impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
6. bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, bilancio consolidato del gruppo di appartenenza corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dall'eventuale relazione della societa' di revisione della societa';
7. copia del contratto di acquisto della partecipazione.
8. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
9. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

Oltre alla documentazione sopra indicata l'ISVAP puo' richiedere ogni specifica informazione, nonche' assumere ogni ulteriore e piu' specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione.
Allegato B.3

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI STRETTI LEGAMI

A) Relazione che illustri:
1. la struttura giuridica del gruppo del quale fa parte l'impresa istante, riferita ai legami di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), punti 1 e 3, nonche' le attivita' economiche del gruppo stesso;
2. gli assetti proprietari dell'impresa di assicurazione con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3. i rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che l'impresa intrattiene con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui al punto 1 e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa;

B) Copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo, anche in corso di stipulazione, fra i soci dell'impresa di assicurazione o della societa' che la controlla, che consentono il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa o che comunque abbiano per effetto l'esercizio concertato del voto nell'impresa o nella societa' che la controlla.

C) Dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far si' che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'ISVAP.
 
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