Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 28 novembre 2007
Inclusione dell'area sita in frazione Faltona del comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, fra le zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, lettera m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, comma 1, lettera c), 141, 142, comma 1, lettera m), 157, comma 2, e 183, comma 1;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'Allegato 3;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;
Visto il decreto 3 luglio 2006, del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di nomina ad interim del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, con decorrenza 1° luglio 2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94, 95 e 96;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 «di incarico al Segretario generale per assicurare il coordinamento e la continuita' dell'azione amministrativa del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007 concernente il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2007 «Proroga fino al 31 dicembre 2007 delle funzioni del Segretario generale per assicurare il coordinamento e la continuita' dell'azione amministrativa del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con nota n. 26327 del 17 dicembre 2001, indirizzata al comune di Borgo San Lorenzo, all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato, alla provincia di Firenze, ha trasmesso la proposta di perimetrazione ai sensi dell'allora art. 146, lettera m) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni) per una zona di interesse archeologico sita nella frazione Faltona nel comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, la cui area risulta circoscritta dal seguente perimetro: A) Imbocco, dalla strada regionale n. 302, del viottolo di crinale in sinistra Faltona di collegamento tra il ponte a Serravalle e il vocabolo Acquitrino; B) Incrocio tra il viottolo suddetto di crinale e la mulattiera che ridiscende verso la strada regionale n. 302 «Brisighellese-Ravennate»; C) Incrocio fra strada regionale n. 302 e la menzionata mulattiera di collegamento con il citato crinale in sinistra Faltona; D) Incrocio, in loc. la Ruzza, tra la strada regionale n. 302 e il sentiero diretto dalla Ruzza verso il crinale; E) Sbocco, nel viottolo citato di crinale, del menzionato sentiero proveniente dalla loc. La Ruzza; F) Incrocio, nel Podere Monte Caroso, tra il citato viottolo di crinale in sinistra Faltona e la mulattiera transitante per la villa dei Cini; G) Incrocio tra la menzionata mulattiera transitante per la villa dei Cini e la strada regionale «Brisighellese-Ravennate»; H) Imbocco, presso la localita' Poggiolo, dalla strada regionale «Brisighellese-Ravennate» in una locale strada vicinale; I) Incrocio della strada vicinale appena citata con la strada secondaria di collegamento fra la frazione di Polcanto e l'ex Monastero della Badia di Buonsollazzo, nei pressi dell'esercizio «High Forest»; L) Incrocio (chiuso da cancello) tra la strada secondaria menzionata e il sentiero erboso che transita a nord-ovest di Polcanto; M) Sbocco, poco a monte di Polcanto, del sentiero appena citato in una mulattiera diretta alla strada regionale n. 302; N) Diverticolo tra la strada regionale «Brisighellese-Ravennate» e la citata mulattiera proveniente dal punto M; O) Ponte della strada regionale n. 302 su un piccolo corso d'acqua affluente in sinistra Faltona alla quota di 316,8 s.l.m.; P) Confluenza del corso d'acqua citato nel torrente Faltona; Q) Sbocco della carrareccia che scende lungo il corso del Torrente di Monte nella strada regionale n. 302 «Brisighellese-Ravennate» individuata in Catasto al foglio 6 del Comune di Monterchi: confine regionale, Strada Vicinale;
Considerato che la sopracitata nota e' stata inviata anche alla regione Toscana - Dip. politiche territoriali e ambientali;
Considerato che l'area interessata dalla proposta di vincolo paesaggistico in oggetto, ricade nella valle del torrente Faltona percorsa gia' in epoca romano-repubblicana, dalla strada che collegava Faventia (Faenza) a Florentia e a Faesulae: si tratta della via percorsa da Sant'Ambrogio quando, esiliato dall'imperatore Teodosio da Milano a Faenza, nel 393 raggiunse Firenze. Si deve presumibilmente a tale passaggio il nuovo nome del capoluogo comunale che non si chiamo' piu' Anneianum e fu intitolato a San Lorenzo (che era particolarmente venerato a Milano e sotto il cui patronato Ambrogio, non a caso, pose anche l'insigne basilica che fondo' appena fuori Florentia, proprio sulla direttrice di quella «Faventina» per cui era pervenuto in citta). Numerose sono le valenze naturalistiche e le testimonianze storico-archeologiche ricadenti nell'area interessata dalla proposta di vincolo di cui trattasi. Infatti nella valle del torrente Faltona - omonimo alla frazione che vi si trova - gia' dal 1929 e' stato segnalato il ritrovamento di «materiale neolitico» in localita' La Ruzza. Della stessa localita', nella quale viene fra l'altro segnalato il ritrovamento di numerose punte di freccia in selce, sono ricordati anche materiali litici genericamente riferibili al Paleolitico. La valle Faltona e' tuttora percorsa dalla Strada Regionale n. 302, che non ha modificato il generale equilibrio dell'area e non ne ha alterato l'ambiente, contribuendo anzi nei secoli ad apportarvi radi insediamenti, che hanno via via arricchito il pregevole tessuto tettonico e naturale della valle con bei manufatti umani (ville, colombai, castelli, ponti, coloniche, torri ecc.) da tempo armonizzatisi col paesaggio. Lungo il Faltona, che tramite la Sieve costituisce un subaffluente dell'Arno, difronte a casa Carbiolo sono visibili imponenti ruderi murari in pietrame e laterizi, nelle «Carte dei Capitani di Parte guelfa» si fa infatti riferimento a un mulino di Chiaro databile intorno al XIV - XV sec. Di notevole interesse risultano poi i resti di mura individuati sulla Vetta del vicino Monte Caroso, in localita' Chiesino, riferibili a un impianto fortificato databile fra il XIII e XIV secolo e certo appartenenti a una torre costruita in conci regolari di arenaria e malta di colore biancastro. Vanno segnalati ruderi del vicino castello della Pila, ancor'oggi a monte della localita' omonima, che si erge su uno sperone quasi a picco sulla sponda sinistra del torrente Faltona. Tutta la costa montuosa che racchiude la valle e' tuttora coperta di fitti boschi, che raggiungono il santuario della Madonna del Sasso a sud-est e, a ovest i monasteri del Buonsollazzo e di Montesenario. L'intera area compresa all'interno dei confini della perimetrazione proposta assume un particolare rilievo rispetto alle modalita' e alle testimonianze di insediamento nell'amplissimo periodo che va dalla preistoria a tutto il medioevo e fino ad oggi, soprattutto se la si consideri in relazione all'antica viabilita' transappenninica, della quale rimangono ancora tracce nei pressi del mulino di Carbiolo. D'altra parte si tratta di emergenze archeologiche che si inseriscono in un ben determinato e pregevolissimo ambiente paesaggistico, del quale occorre preservare i valori concorrendo fattivamente alla salvaguardia e alla conservazione delle sue piu' significative testimonianze naturali, archeologiche e storico-artistiche/architettoniche;
Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con nota n. 2820 dell'8 febbraio 2002, ha comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del comune di Borgo San Lorenzo e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, sui quotidiani locali «Il giornale della Toscana» - «Corriere di Firenze», e sul quotidiano nazionale «Il Giornale», in data 7 febbraio 2002;
Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana con nota n. 13787 del 28 giugno 2002 ha trasmesso alla Direzione generale copia delle osservazioni alla proposta di vincolo di cui trattasi inviate dal comune di Borgo San Lorenzo, con le quali si richiedeva sostanzialmente la riduzione dell'area di vincolo in quanto «(... ...) alcuni suoi settori risulterebbero scevri da rischio, perche' posti in zone poco raggiungibili da attivita' e da interventi modificanti, mentre altri settori dell'area stessa, se tutelati, non sarebbero piu' alla portata di alcune attivita' produttive utili alle esigenze di sviluppo del territorio del comune di Borgo San Lorenzo»;
Considerato che la suddetta Soprintendenza, ha ritenuto non condivisibile la suddetta richiesta di riduzione del vincolo in quanto: «(... ...) ne' l'agricoltura o la pastorizia, ne' la silvicoltura o lo sfruttamento del bosco sarebbero a rischio, anzi, verrebbero implementati per il fatto stesso che l'assetto attuale del territorio risulterebbe conservato, che non sarebbero incoraggiate permanenti opere modificanti (quali lo sterro di strade verso contermini aree non tutelate o quali un'attivita' antropica non temporanea ne' reversibile) e che, auspicabilmente, non verrebbero permesse le altre attivita' citate dall'estensore (... ...)»;
Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con nota prot. n. 274 del 2 gennaio 2002, ha inoltrato all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui trattasi;
Considerato che, successivamente, l'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e al Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;
Considerato che i suddetti Comitati di settore valutati gli atti, con parere reso nella seduta dell'11 settembre 2003, di cui al verbale n. 121, hanno ritenuto necessario, al fine di esprimersi nel merito, che venisse effettuato un sopralluogo da parte di un architetto della Direzione generale per un approfondimento della questione;
Considerato che, il funzionario della citata Direzione generale, incaricato di effettuare il citato sopralluogo, con nota n. ST/701/370 del 7 gennaio 2004 ha presentato la propria relazione con la quale ha ritenuto di dover condividere l'operato della Soprintendenza archeologica di Firenze, evidenziando la necessita' di un coinvolgimento della Soprintendenza per i beni architettonici ed paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato, in considerazione del fatto che all'interno dell'area interessata dalla proposta di vincolo vi sono numerose emergenze architettoniche, oltre a quelle archeologiche, che bene si inseriscono in un ambito paesaggistico, non ancora antropizzato, che va sicuramente tutelato;
Considerato che l'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio con nota n. ST/701/570 del 9 gennaio 2004, ha inoltrato al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici ed il paesaggio la suddetta relazione tecnica, a seguito del sopralluogo effettuato;
Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, valutati gli atti, nella seduta del 29 gennaio 2004, con verbale n. 127 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza archeologica della Toscana «riconoscendo all'area perimetrata, che ricade nella valle del torrente Faltona, il valore paesaggistico richiesto dalla legge, grazie alla presenza di emergenze architettoniche di notevole interesse e di pregevoli manufatti (ville, colombai, castelli, ponti, torri ed altro), dovuti ad insediamenti risalenti sin dalla preistoria, realizzati in armonia con il pregevole tessuto tettonico e naturale della valle. Il Comitato di settore, visto che all'interno dell'area interessata vi sono piu' emergenze architettoniche che archeologiche e che la proposta di vincolo e' stata promossa dalla Soprintendenza archeologica della Toscana, ha invitato la Direzione generale ad interessare sulla questione la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze al fine di formulare correttamente il vincolo»;
Considerato che la suddetta Direzione generale, con nota n. ST/701/7922 del 4 marzo 2004, ha invitato la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato a voler fornire le proprie valutazioni in merito alla proposta di vincolo;
Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota n. 1812 del 30 marzo 2005 inviata alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo, poiche' cio' «(... ...) consentira' di rafforzare la protezione del sito anche sotto l'aspetto archeologico, facilitando sia la tutela, sia lo studio della sua evoluzione. In particolare, di grande interesse potranno essere i risultati degli scavi previsti lungo gli argini del torrente Faltona, che corredati dalle necessarie indagini storiche; aiuteranno a capire gli eventuali cambiamenti del corso del torrente stesso dal XVI secolo ad oggi e la natura dei resti di muratura in pietrame, (... ...) riferiti all'antico mulino di Garbiolo»;
Considerato che l'intera area compresa all'interno del citato perimetro assume particolare rilievo rispetto alle modalita' e alle testimonianze di insediamento nell'amplissimo periodo che va dalla preistoria a tutto il Medioevo e fino ad oggi, soprattutto se considerata in relazione all'antica direttrice viaria transappenninica, l'antica romana via Faentina, probabilmente chiamata, non a caso, via Faentina, conservata nell'attuale Strada Regionale n. 302;
Considerato che le emergenze archeologiche si inseriscono in un ben determinato e pregevolissimo ambiente del quale occorre preservare i valori paesaggistici;
Considerato che occorre salvaguardare e conservare tali significative testimonianze naturali, archeologiche, storico-artistiche-architettoniche, garantendo un'efficace tutela del comprensorio in questione ai fini della sua preservazione e valorizzazione;
Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' distinguibile da quella operata dal Titolo I del medesimo decreto legislativo, poiche' ha per oggetto non gia' direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;
Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i valori archeologico-paesaggistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualita' che e' assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;
Considerato che con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si e' rilevata la necessita' di individuare le zone interesse archeologico, allora definite ai sensi della legge n. 431/1985, con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;
Considerata pertanto la necessita' di garantire un'efficace tutela dell'area predetta che costituisce un sito idoneo per valorizzare e preservare il patrimonio archeologico presente;
Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;
Decreta:
L'area sita in frazione Faltona, nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, cosi' come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
La Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo del comune di Borgo San Lorenzo e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.
Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente.
Roma, 28 novembre 2007
Il direttore generale: Cecchi
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 18 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone