IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30 novembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, n. 3641 del 16 gennaio 2008 e n. 3649 del 25 gennaio 2008; Considerato che occorre procedere alla tempestiva definizione delle procedure di gara volte alla individuazione dei nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Ritenuto di dover prevedere, stante le difficolta' tecniche ed economiche presenti nel ciclo industriale di smaltimento, meccanismi incentivanti per coloro che risulteranno affidatari del predetto servizio; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di assicurare la rapida conclusione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania gli impianti di termodistruzione o di gassificazione che saranno realizzati nei territori del comune di Acerra, di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, usufruiranno delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nonche' dell'art. 2, commi 136 e 137, della legge n. 244 del 2007. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2008 Il Presidente: Prodi |