Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 21 novembre 2007
Modalita' di accesso ai finanziamenti destinati ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici, finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilita'.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli affari generali, il bilancio
le risorse umane e la formazione
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 1141;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di euro 10.000.000,00 al cap. 7825 Piano Gestionale 12;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 febbraio 2007, istitutivo della Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 14 settembre 2007, recante la ripartizione delle somme summenzionate e, in particolare, l'art. 3 che dispone che la somma di euro 1.750.000,00 del cap. 7825 e' destinata ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilita' e che le modalita' di accesso ai finanziamenti sono definite con apposito bando di gara del direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;
Decreta:
Art. 1.
1. I finanziamenti citati in premessa sono concessi ad istituzioni e organismi privati, Universita', Enti di ricerca nel settore della disabilita', cooperative sociali, associazioni ed Onlus che si occupano delle persone con disabilita', sulla base di progetti finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari ed archivistici per la fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e di persone con disabilita', nonche' alla realizzazione di un sistema di qualita' per la fruizione del patrimonio museale da parte di ipovedenti e non vedenti.
2. Saranno privilegiati i progetti che prevedano il raccordo, il coordinamento, la messa in rete e l'informazione al pubblico di tutte le iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio (universita', enti locali, centri specializzati, associazioni, Onlus e cooperative sociali) per favorire la piena accessibilita' al patrimonio culturale delle persone con disabilita' sensoriale, motoria e psicocognitiva anche attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati che consentano la messa in rete delle informazioni, nonche' la visita e la conoscenza di musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, indipendentemente dalla presenza in loco, attraverso l'uso delle nuove tecnologie. In tale ambito si potra' prevedere anche la creazione di portali specializzati (con visibilita' nazionale e internazionale) di ricerca e fruizione di documenti in formato alternativo. Saranno inoltre privilegiati i progetti dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di servizi tra universita' e tra enti locali.
3. Saranno privilegiati anche progetti che promuovano la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilita' anche attraverso soluzioni originali ed innovative.
4. Fermi e impregiudicati i summenzionati criteri, gli articoli 2 e 3 delineano le caratteristiche che dovranno essere possedute in particolare da due categorie di progetti individuate volte ad assicurare:
la piena accessibilita' di 10 siti culturali mediante la dotazione di idonei strumenti;
un sistema informativo per la qualita' nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche.
 
Art. 2.
1. Saranno selezionati progetti finalizzati a realizzare la piena accessibilita' e fruibilita' di 10 siti culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali, sentiti gli uffici ministeriali competenti.
2. I progetti dovranno prevedere la realizzazione della piena accessibilita' e fruibilita' dei siti secondo criteri che saranno verificati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali, in particolare attraverso l'allestimento di idonee attrezzature volte a consentire una accessibilita' anche superiore agli standard minimi previsti dalla legge. Il risultato dovra' garantire, anche attraverso la sperimentazione dei supporti piu' innovativi e la specifica formazione del personale addetto all'accoglienza nei siti culturali, una migliore fruizione del patrimonio culturale alle persone con disabilita' temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva, nel rispetto della loro autonomia e delle pari opportunita' e soddisfacendo realmente il fabbisogno culturale e informativo di tutta la popolazione.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo della piena accessibilita' dei 10 siti selezionati e' previsto un finanziamento complessivo di euro 800.000,00 comprensivo delle varie forniture di apposite strutture ed attrezzature previste per ciascun sito, al fine di realizzare la piena accessibilita' di tutti i siti individuati.
4. L'approvvigionamento di tali forniture dovra' avvenire con la supervisione del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 7.
 
Art. 3.
1. Sara' selezionato un progetto che prevede come obiettivo un sistema informativo per la qualita' nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche mediante la rilevazione delle condizioni di accessibilita' di siti culturali e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona con disabilita' di poter stabilire se, rispetto alle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche di quella particolare struttura consentano una fruibilita' soddisfacente. La rilevazione dovra' tenere conto delle diverse forme di disabilita' (temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva) e dovra' essere effettuata su un numero stimato di 800 siti culturali statali.
2. La metodologia dovra' essere caratterizzata dai seguenti elementi:
la raccolta delle informazioni deve essere basata sulla rilevazione diretta da parte del personale della struttura selezionata, supportato da operatori adeguatamente formati;
la raccolta delle informazioni deve avvenire mediante l'utilizzo di un questionario, appositamente studiato con la collaborazione delle associazioni e della Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali, per la rilevazione di tutte le caratteristiche e degli elementi necessari per garantire un'informazione esauriente in relazione ad una larga tipologia di esigenze. Il questionario sara' somministrato attraverso la rete intranet del Ministero;
la rilevazione sul campo deve avvenire mediante l'utilizzo di un'articolata serie di strumenti. Le informazioni testuali dovranno essere integrate in mappe dei siti rilevati, messe a disposizione dal responsabile del sito e corredate di fotografie per garantire maggior chiarezza nella descrizione delle condizioni di fruibilita' di ogni struttura.
Il progetto dovra' prevedere le seguenti attivita':
coordinamento, organizzazione logistica della campagna di rilevazione, rendicontazione progetto;
confronto con le associazioni delle persone disabili e con la Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali;
definizione degli elementi che identificano le strutture da rilevare;
definizione dei questionari relativi;
supporto alla realizzazione del software di rilevazione e del sistema di restituzione delle informazioni: attivita' di confronto con gli esperti del Ministero per la definizione del sistema di acquisizione e restituzione informazioni;
formazione dei rilevatori: impostazione 3 corsi, predisposizione materiale didattico, coordinamento calendario docenti, erogazione corsi, preferibilmente in modalita' di e-learning;
supporto alla campagna di rilevazione in 800 siti culturali statali, incluso spese di missione;
assistenza e supporto del personale incaricato della rilevazione per la soluzione di problemi durante la stessa;
validazione delle rilevazioni e rilascio delle informazioni: verifica dei dati pervenuti attraverso la compilazione del questionario, breve descrizione degli elementi significativi all'interno della struttura (caratteristiche dei sistemi di collegamento, tipologia dei servizi offerti, ecc), rilascio definitivo del dato validato.
L'obiettivo del progetto dovra' essere quello di fornire alla generalita' degli utenti la possibilita' di avere informazioni sull'accessibilita' dei luoghi della cultura attraverso l'uso di mappe che riproducano gli spazi fisici dei luoghi della cultura (musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, ...) con icone e dettagli di approfondimento. Le icone potranno descrivere gli elementi presenti nel sito culturale, valutati come significativi per la comoda, sicura ed autonoma fruizione del bene.
Il progetto sara' realizzato in raccordo con la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione del Ministero. Per la realizzazione di tale progetto e' previsto un finanziamento complessivo di euro 250.000,00.
 
Art. 4.
1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate dallo specifico progetto, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dovranno essere inoltrate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umilta', 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'elencazione dei 10 siti culturali, individuati ai sensi dell'art. 2 dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali, sara' pubblicata sul sito internet della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali (www.librari. beniculturali.it).
 
Art. 5.
1. I progetti saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione, composta da tre rappresentanti della Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali, un rappresentante della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, un rappresentante della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, un rappresentante della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, un rappresentante della Direzione generale per i beni archeologici, un rappresentante della Direzione generale per i beni archivistici, un rappresentante della Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, avra' il compito di accertare l'ammissibilita' delle domande, di valutare la qualita' tecnico scientifica dei progetti e di proporre al Responsabile del procedimento il piano di ripartizione dei finanziamenti.
2. La partecipazione alla Commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'. Ai componenti della Commissione spetta, secondo le disposizioni vigenti, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, i cui oneri graveranno sul pertinente capitolo del Centro di responsabilita' beni librari e istituti culturali, nei limiti delle disponibilita' di bilancio assegnate.
 
Art. 6.
1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il responsabile del procedimento, sulla scorta della proposta espressa dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto.
2. Detto decreto dirigenziale e' pubblicato, anche solo per via telematica, a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.
3. I finanziamenti sono erogati per meta' dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al punto 1 e per la restante meta' a seguito di una relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti verificata dalla Commissione.
4. La Commissione segnala al direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali l'ammissibilita' alla restante parte del finanziamento, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca di quanto gia' erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivita' di verifica e monitoraggio sulle modalita' di gestione dei finanziamenti concessi.
5. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:
a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);
b) spese di consulenza per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
c) spese di personale direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;
d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprieta' industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;
e) spese per la formazione del personale;
f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.
 
Art. 7.
1. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono tenuti, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le realizzazioni finanziate: «Intervento realizzato con il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilita' nei siti Internet il cui adeguamento alle esigenze dei disabili sia realizzata con le strutture finanziate all'interno del progetto.
Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.
Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/69654217-4212 o all'indirizzo di posta elettronica dg-bl. programmadisabilita@beniculturali.it
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2007
Il direttore generale: Turetta Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 135
 
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