Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2008
Regolamento concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attivita' peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 11).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 676 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente;

REGOLAMENTO

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 157, comma 1, e 158, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) "attivita' peritale": l'attivita' professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui alle disposizioni contenute nel Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
c) "ISVAP" o "Autorita'": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
d) "perito": il perito assicurativo che svolge l'attivita' di cui alla lettera a);
e) "Ruolo": il Ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e disciplina le modalita' di accesso e di svolgimento dell'attivita' peritale.
2. L'attivita' peritale non puo' essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto. Nel caso in cui l'attivita' peritale sia svolta nell'ambito di una societa' o associazione avente quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attivita' peritale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell'incarico, e' necessario che il perito delegante ottenga la previa accettazione della delega da parte di colui che ha conferito l'incarico.
4. Nell'attivita' peritale non rientrano le attivita' di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso.
 
Art. 4
(Ruolo dei periti assicurativi)

1. E' istituito presso l'ISVAP il Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto.
2. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita' peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative.

4. L'ISVAP assicura, anche mediante procedure informatiche, l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, nonche' delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 18.
5. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet.
 
Art. 5
(Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo la persona fisica deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 158, comma 1, del decreto;
b) avere superato la prova di idoneita' di cui all'articolo 9;
c) non essere iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in societa' ovvero esercizio di cariche sociali, l'attivita' di riparatore di veicoli o di natanti.
 
Art. 6
(Finalita' dei tirocinio)

1. Lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto e' finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attivita' peritale.
 
Art. 7
(Obblighi del tirocinante e del perito)

1. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuita' alle attivita' peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia il perito da' atto della partecipazione del tirocinante all'attivita' peritale.
2. Al tirocinante non e' consentita la redazione autonoma di perizie, ne' lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
3. A conclusione del tirocinio, il perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato n. 1.
4. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia la dichiarazione di cui al comma 3 limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
5. Il perito favorisce lo svolgimento del tirocinio da parte dell'aspirante che ne faccia richiesta, assicura l'effettivita' e favorisce la proficuita' del tirocinio.
 
Art. 8
(Titoli di ammissione alla prova di idoneita')

1. Per l'ammissione alla prova di idoneita' e' richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l'aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto, risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.
 
Art. 9
(Prova di idoneita')

1. La prova di idoneita' e' indetta dall'ISVAP almeno una volta all'anno con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorita'.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce la sede, le modalita' di svolgimento e fornisce ogni altra informazione relativa alla prova di idoneita'. Nel medesimo provvedimento sono determinati il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. La prova di idoneita' consiste in un esame scritto ed in uno orale.
4. L'esame scritto e' articolato in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni, elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
b) elementi di fisica; elementi di topografia e di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.

5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.
6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.
 
Art. 10
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e' nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due funzionari dell'ISVAP;
c) due docenti universitari, ovvero docenti di ruolo negli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti dell'ISVAP.

2. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze connesse all'elevato numero dei candidati, puo', prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente in materie tecniche.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilita' previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di almeno due terzi dei componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame sono determinati nel provvedimento di nomina.
 
Art. 11
(Domanda di iscrizione nel Ruolo)

1. La domanda di iscrizione e' presentata all'ISVAP in conformita' al modello di cui all'allegato n. 2 ed e' compilata anche mediante applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 12
(Iscrizione nel Ruolo)

1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel Ruolo sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
2. Al procedimento di iscrizione nel Ruolo si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 
Art. 13
(Cancellazione dal Ruolo)

1. L'ISVAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione di cui al Titolo XVIII, Capo VIII, del decreto;
b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione all'ISVAP di apposita domanda;
c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto;
d) in caso di sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto;
e) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337 del decreto, previa diffida dell'ISVAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.

2. La cancellazione dal Ruolo e' disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato.
3. L'ISVAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.
4. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal ruolo si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 
Art. 14
(Reiscrizione nel Ruolo)

1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 160 del decreto e risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d), e comma 2, del decreto stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione e' necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 158, commi 1 e 2, del decreto.
2. La domanda di reiscrizione e' presentata all'ISVAP in conformita' al modello di cui all'allegato n. 3 ed e' compilata anche mediante applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorita'.
3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12.
 
Art. 15 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza
dai benefici)

1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneita' e dell'iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci e' sanzionato ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall'idoneita' conseguita o dall'iscrizione nel Ruolo.
 
Art. 16
(Regole di comportamento dei periti)

1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalita', conformando la propria condotta ai principi di imparzialita'. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.
2. I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.
 
Art. 17
(Limiti al conferimento di incarichi peritali)

1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.
 
Art. 18
(Obblighi informativi)

1. I periti iscritti nel Ruolo comunicano all'ISVAP anche mediante l'applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorita':
a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa.
 
Art. 19
(Verifiche periodiche)

1. L'ISVAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione, nonche' l'assenza delle altre cause di cancellazione di cui all'articolo 159 del decreto.
2. L'ISVAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi dell'articolo 13, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.
 
Art. 20
(Sanzioni disciplinari)

1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti dei soggetti iscritti nel Ruolo, per la violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP.
2. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 21 (Trasferimento nel Ruolo dei soggetti gia' iscritti nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166)

1. Le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritte di diritto nel Ruolo ai sensi dell'articolo 344 del decreto.
2. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i periti iscritti, ai sensi del comma 1, comunicano all'ISVAP le eventuali correzioni e integrazioni necessarie per l'aggiornamento dei propri dati ovvero eventuali situazioni di incompatibilita' sopravvenute.
 
Art. 22 (Iscrizione nel Ruolo a seguito del superamento della prova di idoneita' per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti
assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Le persone fisiche che hanno superato la prova di idoneita' per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno diritto all'iscrizione nel Ruolo, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, e presentino domanda di iscrizione nel Ruolo entro e non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le persone fisiche che supereranno la prova di idoneita' in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno diritto all'iscrizione nel Ruolo purche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo e presentino domanda di iscrizione al Ruolo entro e non oltre un anno dalla comunicazione dell'esito della prova.
 
Art. 23 (Domande di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di
cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. L'ISVAP, in relazione ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno presentato domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e per il quale l'istruttoria sia ancora in corso, provvede all'iscrizione nel Ruolo in base alla normativa previgente.
2. I soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ISVAP abbia accertato l'equipollenza dei titoli ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, ma che, alla data entrata in vigore del presente Regolamento, non siano stati iscritti a causa della sussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dalla citata legge provvedono entro il 30 giugno 2008 a rimuovere le cause di incompatibilita', dandone comunicazione all'ISVAP nei medesimi termini.
 
Art. 24
(Applicazione informatica)

1. Fino al momento del rilascio dell'applicazione informatica di cui agli articoli 11 e 14, le domande di iscrizione e di reiscrizione disciplinate nei medesimi articoli sono presentate all'ISVAP, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, su supporto cartaceo conforme ai modelli contenuti negli allegati n. 2 e n. 3.
2. Fino al momento del rilascio dell'applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'ISVAP, la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18 avviene mediante supporto cartaceo.
 
Art. 25
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.
 
Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Roma, 3 gennaio 2008

II Presidente
(Giancarlo Giannini)
 
Allegati

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