Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 19 ottobre 2007
Ingresso gratuito e agevolato nelle sedi espositive dello Stato ai cittadini della Confederazione svizzera.

IL DIRETTORE GENERALE
per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente le «Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 7 del decreto ministeriale n. 239/2006 che recita «Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6»;
Vista la nota in data 3 settembre 2007, con la quale il Gabinetto del Ministro - Ufficio del Consigliere Diplomatico ha trasmesso la nota verbale dell'Ambasciata della Confederazione Svizzera del 24 luglio 2007, relativa alla proposta di accordo di «reciprocita» con la Repubblica italiana, in materia di agevolazioni per l'ingresso nelle istituzioni culturali pubbliche a favore dei cittadini dei rispettivi Paesi;
Vista la nota del 5 settembre 2007 del Gabinetto del Ministro, Ufficio del Consigliere Diplomatico, con la quale ha trasmesso la nota verbale del Governo italiano in data 31 luglio 2007 relativa all'accoglimento della proposta dell'Ambasciata Svizzera, di cui alla nota verbale del 24 luglio 2007;
Considerato che le note verbali dei due Paesi costituiscono un accordo tra i due Governi, stabilendo «che ai cittadini delle relative parti contraenti vengano concesse le stesse condizioni che ai cittadini nazionali, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni nazionali, in merito all'accesso a istituzioni culturali pubbliche come musei, gallerie, siti archeologici o parchi e giardini considerati monumenti, per quanto riguarda i prezzi d'entrata comprese le riduzioni speciali»;
Decreta:
Ai cittadini della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6, dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 ottobre 2007
Il direttore generale: De Santis
 
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