Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008
Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 13).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Considerata l'opportunita' di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformita' con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143 del Codice delle assicurazioni private;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «coassicuratrice delegataria» o «impresa delegataria»: l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse;
c) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
d) «contratto in coassicurazione»: il contratto relativo all'assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, da piu' imprese di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
e) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
f) «natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;
g) «rimorchi»: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) «Stati esteri»: gli Stati membri dell'Unione europea o gli Stati aderenti allo spazio economico europeo, nonche' gli Stati terzi;
l) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;
m) «veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
 
Art. 4.
Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e' comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.
2. Il contrassegno, consegnato dall'impresa di assicurazione all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, e' applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l'assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall'art. 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con se' il certificato di assicurazione e il contrassegno e li esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.
 
Art. 5.
Contratti assunti in coassicurazione
1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziche' in proporzione della rispettiva quota ed e' stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione e' indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto e' concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.
2. Nel contrassegno puo', in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.
 
Art. 6. Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a
motore
1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, il numero di iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'ISVAP o negli elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile;
b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione;
g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
h) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
3. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.
 
Art. 7.
Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti
1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonche' quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.
 
Art. 8.
Informazioni facoltative
1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalita' tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.
 
Art. 9.
Caratteristiche del contrassegno
1. Il contrassegno e' predisposto in conformita' al modello di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell'impresa di assicurazione;
b) dati della targa per i veicoli a motore, i rimorchi ed i semirimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non e' prescritta la targa di riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;
c) tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione e' stipulata con riferimento al motore amovibile di cui all'art. 123 del decreto;
d) giorno, mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e);
e) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione;
f) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Per i rimorchi e i semirimorchi e' rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.
 
Art. 10. Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti
per prova, collaudo o dimostrazione
1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, puo' essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validita' del foglio di via.
2. Le imprese di assicurazione hanno facolta' di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.
3. Nel caso di stipula delle assicurazioni di cui al comma 2 le imprese rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo e del periodo di validita' dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo cui si riferisce con le modalita' stabilite dall'art. 4, comma 2. Le imprese adottano adeguate procedure per la gestione, in entrata e in uscita, degli stampati relativi a tali assicurazioni.
 
Art. 11. Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione e del
contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti
1. A norma dell'art. 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 e' considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
4. Le imprese di assicurazione per le finalita' di cui al comma 2:
a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;
oppure
b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2:
a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalita' stabilite dall'art. 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 4, comma 3.
b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l'applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).
 
Art. 12. Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del
contrassegno
1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato e del contrassegno, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.
3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorita' o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l'evento accaduto.
5. Il rilascio del duplicato e' oggetto di registrazione da parte dall'impresa. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno e' apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».
 
Art. 13.
Modulo di denuncia di sinistro
1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e' redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro).
 
Art. 14. Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di
denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera
1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro puo' essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purche' conformi al modello di cui all'art. 13.
 
Art. 15. Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di
denuncia di sinistro
1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, nonche' in occasione di ogni denuncia di sinistro.
 
Art. 16.
Altre informazioni
1. Al modulo di cui all'art. 13 e' aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2 (altre informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'art. 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'art. 13 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.
 
Art. 17.
Abrogazioni
1. Dal 1° luglio 2008, e' abrogato il provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.
 
Art. 18.
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e di cui al Capo III che entrano in vigore il 1° luglio 2008.
2. Fino al 30 giugno 2008 le imprese possono continuare ad utilizzare i documenti assicurativi ed il modulo di denuncia di sinistro redatti rispettivamente secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.
Roma, 6 febbraio 2008
Il Presidente: Giannini
 
Allegato 1
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CONTRASSEGNO
Il contrassegno di cui all'art. 127, comma 3 del decreto ed all'art. 8 del presente regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:
larghezza mm 80; lunghezza mm 76 (pari a 3 pollici).
Esso comprende una fascia bianca di mm 3, sui lati di mm 76 e di mm 6, sui lati di mm 80.
La stampa e' in litografia su carta del peso di gr 70 al metro quadrato.
I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e cosi' distribuiti:
Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;
Fondo - colore giallino;
Testo - colore nero.
Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

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Allegato 2 CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE DENUNCIA DI SINISTRO

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ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO
1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo puo' anche essere utilizzato per assolvere alle formalita' previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine e' sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sara' presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e cosi' via). Il modulo puo' essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo e' sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
4. Nel compilare il modulo ricordare:
di servirsi per rispondere alle domande:
a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle cosi' segnate;
al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovra' compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sara' sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio «altre informazioni».
7. Se l'altro conducente e' in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potra' essere utilizzato anche detto modulo, purche' conforme al presente.
 
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