Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2008 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004
ORDINANZA 19 novembre 2007
Programma commissariale di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Primo accertamento dello stato di attuazione del programma. Interventi a favore delle imprese di pesca e acquicoltura. Individuazione delle risorse e dell'Assessorato competente. (Ordinanza n. 20).

IL COMMISSARIO DELEGATO
per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e' stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Atteso che la Regione Autonoma della Sardegna, per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di dicembre del 2004, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, ha disposto, con legge Regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, lo stanziamento di Euro 50.000.000,00 di cui Euro 10.000.000,00 a titolo di anticipazione, per l'attuazione di interventi programmati dal Commissario delegato per l'emergenza alluvione, con fondi di qualsiasi provenienza, comunitaria, statale, regionale e locale; comunque assegnati o destinati ad interventi correlati alle finalita' del superamento dell'emergenza;
Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e dell'art. 2, comma 2 della legge Regionale n. 10 del 20 dicembre 2004 il Presidente della Regione, in qualita' di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale, ha provveduto alla predisposizione di un programma complessivo di interventi per il superamento dei danni causati dall'evento alluvionale del dicembre 2004, a valere su diverse fonti finanziarie;
Atteso che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, il Presidente della Regione verifica la congruita' degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma e, nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilita' finanziarie, indica all'Assessore competente in materia di bilancio, che provvede con proprio decreto, le necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative unita' previsionali di base;
Considerato che, in attuazione del predetto disposto, la giunta regionale, preso atto che le imprese di pesca ed acquicoltura, pur essendo qualificate come imprese agricole, non esercitano attivita' agricola e non possono, quindi, essere indennizzate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2004 e dalla DGR 1/13 del 18 gennaio 2005 con le procedure di cui al decreto legislativo n. 102/04, all'art. 23 della legge regionale n. 8/98 nonche' accedere alle misure finanziate con fondi comunitari, con deliberazione n. 42/27 del 24 ottobre 2007 ha disposto:
di trattare i danni subiti dalle imprese di pesca e acquacoltura (non indennizzabili ai sensi delle procedure prescritte per le imprese agricole) come danni subiti da attivita' produttive ai sensi della legge regionale n. 10/04 art. 1, comma 2, lettera e) ed f) e dell'O.P.C.M. n. 3387/2004 e, pertanto, indennizzabili secondo quanto disposto dalle direttive di attuazione contenute nell'allegato alla D.G.R. n. 1/13 del 18 gennaio 2005;
di modificare le predette direttive di attuazione contenute nell'allegato alla D.G.R. 1/13 del 18 gennaio 2005;
di affidare all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Servizio territoriale degli enti locali di Cagliari, l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi alle imprese di pesca e acquacoltura per i danni subiti dall'alluvione del dicembre 2004;
di attivare, con riferimento agli stanziamenti necessari per far fronte a tale intervento, le procedure contemplate dall'art. 2, comma 2 della legge Regionale n. 10/2004 e, per l'effetto, autorizzare la variazione compensativa per l'importo di Euro 831.392,41 fra gli stanziamenti iscritti nelle UPB di spesa degli Assessorati dei lavori pubblici e degli enti locali finanze e urbanistica, rimodulando come segue il riparto dello stanziamento di 50 MEuro previsto dalla legge regionale n. 10/2004:

=====================================================================
Tipologia interventi | Competenza attuativa |Importo (MEuro) =====================================================================
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | Assessorato difesa |
lett. a) | ambiente | 7.933.250,35 ---------------------------------------------------------------------
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | Assessorato lavori |
lett. b) | pubblici | 30.252.587,29 ---------------------------------------------------------------------
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | |
lett. c), e) ed f) | Assessorato enti locali | 11.814.162,36 ---------------------------------------------------------------------
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | Assessorato |
lett. d) | dell'agricoltura | ---------------------------------------------------------------------
Ordinanza P.C.M. n. | Presidenza e assessorati |
3387/04 | competenti | ---------------------------------------------------------------------
| Totale | 50.000.000,00

dare mandato agli Assessorati dei lavori pubblici e della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, per l'adozione dei provvedimenti necessari.
Atteso che la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007, per quanto attiene al riparto dello stanziamento di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10 ed alle procedure relative agli interventi contributivi a favore delle imprese di pesca ed acquacoltura, costituisce proposta per l'approvazione da parte del commissario delegato ai sensi e per gli effetti di cui all'O.P.C.M. n. 3387/2004 ed alla legge regionale n. 10/2004 nonche' intesa della Regione all'utilizzazione, su disposizione commissariale, della somma di Euro 10.000.000,00, da effettuare in gestione unificata allo scopo di attuare in modo organico, coordinato e sinergico le azioni previste da entrambe le fonti normative e dispositive;
Ravvisata la necessita', al fine di garantire il rigoroso rispetto dei termini indicati nella predetta delibera della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007 per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei suddetti contributi alle imprese di pesca e acquicoltura in accordo con quanto richiesto dalla normativa comunitaria, di dover individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3387/2004, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura quale struttura di supporto al Servizio Territoriale degli enti locali di Cagliari dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica nella fase istruttoria del procedimento;
Ordina:
Art. 1.
Per le motivazioni indicate in premessa, gli interventi contributivi per i danni subiti dalle imprese di pesca e acquacoltura a seguito degli eventi alluvionali del dicembre 2004 - non indennizzabili ai sensi delle procedure prescritte per le imprese agricole - sono trattati come danni subiti da attivita' produttive ai sensi della legge regionale n. 10/04 art. 1, comma 2, lettera e) ed f) e dell'O.P.C.M. n. 3387/2004 e sono, pertanto, indennizzabili secondo quanto disposto dalle direttive di attuazione contenute nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, come modificate dalla deliberazione della giunta regionale n. 42/27 del 18 ottobre 2007, che a tal fine devono intendersi approvate con la presente Ordinanza.
 
Art. 2.
Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono finanziati con i fondi della legge regionale 20 dicembre 2004 n. 10, ivi compreso lo stanziamento destinato all'anticipazione dei fondi commissariali, nei limiti delle risorse disponibili, pari a Euro 831.392,41, a seguito della variazione compensativa di cui in premessa, operata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge.
L'Assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvedera' con immediatezza, al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento indicati nella predetta delibera della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007, alla predetta variazione compensativa dell'importo di Euro 831.392,41 fra gli stanziamenti iscritti nelle UPB di spesa degli Assessorati dei lavori pubblici e degli enti locali finanze e urbanistica, rimodulando il riparto dello stanziamento di 50 MEuro previsto dalla legge regionale n. 10/2004
 
Art. 3.
Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta regionale n. 42/27 del 18 ottobre 2007 e' approvata la seguente rimodulazione del riparto dello stanziamento di 50 MEuro previsto dalla legge regionale n. 10/2004.

=====================================================================
Tipologia interventi | Competenza attuativa |Importo (MEuro) =====================================================================
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | Assessorato difesa |
lett. a) | ambiente | 7.933.250,35 ---------------------------------------------------------------------
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | Assessorato lavori |
lett. b) | pubblici | 30.252.587,29 ---------------------------------------------------------------------
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | |
lett. c), e) ed f) | Assessorato enti locali | 11.814.162,36 ---------------------------------------------------------------------
L.R. 10/04 art. 1, c.2, | Assessorato |
lett. d) | dell'agricoltura | ---------------------------------------------------------------------
Ordinanza P.C.M. n. | Presidenza e assessorati |
3387/04 | competenti | ---------------------------------------------------------------------
Totale | 50.000.000,00 |
 
Art. 4.
Al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento indicati nella predetta delibera della Giunta regionale n. 42/27 del 24 ottobre 2007, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e' individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.P.C.M. n. 3387/2004, quale struttura di supporto nella fase istruttoria del procedimento di cui sopra affidato al servizio degli enti locali di Cagliari dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 19 novembre 2007
Il commissario delegato: Soru
 
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