Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 febbraio 2008
Modalita' attuative di cui all'articolo 46-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, in legge 29 novembre 2007, n. 222, relativo alla rateizzazione delle somme percepite a titolo di aiuto per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;
Vista la legge del 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche»;
Visto il decreto legge del 3 settembre 1994, n. 561 convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura»;
Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1995 e 21 luglio 1995 concernenti rispettivamente le modalita' tecniche di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e le modalita' tecniche di attuazione degli accordi di programma previsti dal IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»;
Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea del 28 luglio 1999 che ha sancito l'incompatibilita' con il mercato comune degli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle cooperative di pesca o dei loro consorzi erogati ai sensi del decreto-legge n. 561 del 30 settembre 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 655 del 30 novembre 1994;
Considerato il conseguente obbligo per l'Amministrazione di provvedere al recupero delle somme corrisposte in ottemperanza alla Decisione di cui sopra;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico finanziaria per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto in particolare l'art. 46-quater del suddetto decreto che dispone che «il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con Decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, e' fissato in quattordici rate annuali fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art. 46-quater del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007 citato in premessa, le modalita' di rateizzazione della restituzione degli aiuti alla ricapitalizzazione percepiti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 novembre 1994, n. 655.
 
Art. 2.
Presentazione delle istanze
1. I soggetti obbligati alla ripetizione degli aiuti di cui al precedente art. 1 che intendono avvalersi della forma rateale devono presentare istanza entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'istanza, in bollo, deve essere trasmessa con raccomandata a/r al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.
Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale di partenza.
2. La mancata trasmissione dell'istanza entro il termine indicato al comma 1 determina il conseguente obbligo di restituzione in un'unica soluzione.
 
Art. 3.
Modalita' di restituzione
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura comunica ai soggetti che hanno presentato istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 2 il piano di restituzione e le relative scadenze.
2. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale di residenza dei soggetti interessati mediante versamento in conto Entrate dello Stato - Capo XVII sul Capitolo 3586, art. 0 per quanto attiene il capitale e sul Capitolo 3590, art. 0 per quanto attiene gli interessi legali.
 
Art. 4.
Registrazione e pubblicazione
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2008
Il direttore generale: Abate
 
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