Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2008 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 24 gennaio 2008 |
Valutazione di idoneita' della disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione sottoscritta in data 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu, riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.a. (pos. 28962). (Deliberazione n. 08/41). |
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LA COMMISSIONE Su proposta del prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore, Premesso: 1) che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita (art. 1, comma 2, lettera e); 2) che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio postale e' contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002); 3) che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, una disciplina negoziale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 18) definita dalle parti in occasione della stipulazione del nuovo C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.; 4) che, con nota del 14 settembre 2007, la Commissione ha inviato il nuovo testo dell'art. 18 del C.C.N.L. alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dal citato art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000; 5) che con deliberazione n. 07/550 dell'11 ottobre 2007 la Commissione ha valutato idonea, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la suddetta disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.a.; 6) che, successivamente, in data 26 ottobre 2007 Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso, ai fini della valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, l'accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu, riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.a.; Considerato 1) che il predetto accordo sulle procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu riproduce esattamente il contenuto della disciplina (art. 18 procedure di raffreddamento e conciliazione) del C.C.N.L. dell'11 luglio 2007, gia' valutata idonea dalla Commissione con deliberazione n. 07/550 dell'11 ottobre 2007; 2) che pertanto anche l'accordo in esame risponde alle esigenze di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000. Valuta idonea ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione sottoscritta in data 2 agosto 2007 tra Poste Italiane S.p.a. e le organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu riguardante il personale direttivo di Poste Italiane S.p.a.; Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche', al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.a., ed alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Sindip Quadri, Tecstat Usppi e Ciu, Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 24 gennaio 2008 Il presidente: Martone |
| Allegato Verbale di accordo Art. 18. Procedure di raffreddamento e conciliazione Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della legge n. 146 del 1990, cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto piu' possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate. A) Controversie collettive. Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralita' di dipendenti dovranno essere sottoposti al tentativo di composizione da effettuarsi tra la Societa' e le OO.SS. stipulanti, esclude,ridosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. E' esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991. Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si dara' corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalita' disciplinate dall'art. 2, lett A), del presente CCNL. B) Conflitti di lavoro. 1) Livello di Unita' Produttiva. Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unita' Produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del sindacato, apriranno la procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'Unita' Produttiva. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera a), del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intendera' comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto. Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si dara' luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale. In tal senso l'Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avviera' con la Delegazione di cui all'art. 7, lettera b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca di possbili soluzioni conciliative. La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di Unita' Produttiva. Ove il conflitto a livello di Unita' Produttiva insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente punto 1, l'Azienda fissera' l'incontro con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera a) del presente CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si dara' luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all'art. 7, lettera b) del presente CCNL. La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di Unita' Produttiva. Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta. 2) Livello regionale. Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso piu' Unita' Produttive di una stessa regione, la Segreteria regionale dell'O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'Azienda, chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lettera b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo 6 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro. Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta. 3) Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi piu' regioni la Segreteria nazionale della O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'Azienda dara' corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lettera A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo 5 giorni successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di «procedure di raffreddamento e di conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000 ed all'Accordo dell'11 luglio 2007. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146/90, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000. Conseguentemente, all'esito positivo della predetta valutazione, la normativa di cui al presente Accordo sostituira' la disciplina prevista dall'art. 18 del CCNL 11 luglio 2007. Nelle more della predetta valutazione le Parti continueranno ad osservare le procedure previste dall'art. 18 del CCNL 11 luglio 2007. Roma, 2 agosto 2007 p. Poste Italiane S.p.a. (Firmato) p. le OO.SS. SINDIP QUADRI (Firmato) TECSTAT USPPI (Firmato) CIU (Firmato) |
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