Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007, n. 275 |
Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale; Visto il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, recante attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369; Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana degli autori ed editori; Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per le politiche europee; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione della rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 1. La rubrica del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e' sostituita dalla seguente: «Diritti sulle vendite successive».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premessa: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - La direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 13 ottobre 2001, n. L 272. - Il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, recante «Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite all'originale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2006, n. 71. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166. - Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1942, n. 286. - La legge 20 giugno 1978, n. 399, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1978, n. 214. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250. - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1999, n. 268, e' il seguente: «Art. 7 (Societa' italiana autori e editori). - 1. La Societa' italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni: a) esercita l'attivita' di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate; b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633; c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della societa' dell'informazione, nonche' la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno. 2. L'attivita' della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato. 3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati. 4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13, comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea. 5. Lo statuto e' adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonche', a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario. 7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante. 8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'art. 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.». - La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d'autore» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114; la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164. Nota all'art. 1: - Per il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si veda in note alla premessa.
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| Art. 2. Sostituzione degli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti: «Art. 44. - 1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge. Art. 45. - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonche', qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione. 2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 puo' essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verra' predisposto dalla SIAE. 3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma). 4. Se l'opera e' pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione puo', inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla. Art. 46. - 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione. 2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalita' degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalita', il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo. Art. 47. - 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonche' l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. 2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco e', altresi', pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale. Art. 48. - 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della Legge. 2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potra' versare le somme dovute anche tramite le societa' di gestione collettiva dei relativi Paesi.».
Note all'art. 2: - Per il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, si veda in note alla premessa. - Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 144, 145 e 154 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633: «Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. 2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. 3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.». «Art. 145. - 1. Ai fini dell'art. 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'art. 2, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali. 2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono considerate come originali purche' siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.». «Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale. 2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».
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| Art. 3. Abrogazione dell'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 1. L'articolo 43 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali Bonino, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 131
Nota all'art. 3: - Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda in note alla premessa.
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