IL DIRIGENTE della Direzione provinciale del lavoro di Isernia Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti commissioni provinciali; Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997; Visto il precedente proprio decreto direttoriale n. 4/2000; Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per i lavoro di facchinaggio da applicare nella provincia di Isernia; Viste le tariffe minime di facchinaggio in vigore nelle limitrofe provincie di Frosinone e Chieti e considerati, altresi', gli indici ISTAT del costo della vita; Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori gia' rappresentate nella disciolta Commissione provinciale di facchinaggio, cosi' come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, nonche' quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella apposita riunione tenutasi il 25 gennaio 2008. Decreta: Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Isernia vengono cosi' rideterminate: I. Tariffa oraria: Euro14,50; II. Maggiorazioni: a. lavoro notturno: 30%; b. lavoro festivo diurno: 40%; c. lavoro festivo notturno: 50%. III. Straordinario: a. feriale diurno: 15%; b. feriale notturno: 20%; c. festivo diurno: 20%; d. festivo notturno: 20%. Le tariffe sopra indicate hanno validita' biennale con decorrenza 1° gennaio 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Isernia, 1° febbraio 2008 Il dirigente: Parisi |