Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2008
Disposizioni di attuazione dell'articolo 746, comma quarto, del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente adesione della Repubblica italiana, alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e successive modificazioni;
Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e' deputata ad autorizzare l'utilizzazione dell'indicatore di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;
Vista la direttiva 21 settembre 2007 recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;
Visto l'accordo concluso in data 5 maggio 2006 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006, recante criteri di equiparazione dell'attivita' di volo eseguita da aeromobili privati a quella svolta dagli aeromobili di Stato;
Visto il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, e, in particolare, l'art. 746, quarto comma, come modificato dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 151 del 2006;
Ritenuta la conseguente necessita' di intervenire nella materia al fine di individuare i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Qualifica di volo di Stato
1. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato e' intesa a consentire l'efficace svolgimento delle attivita' aeronautiche occorrenti per realizzare o supportare la cura di interessi pubblici rilevanti.
2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato costituisce, ove occorra, il presupposto per il riconoscimento del carattere prioritario delle attivita' di cui al comma 1.
3. La qualifica di volo di Stato e' attribuita alle attivita' aeronautiche esercitate, con aeromobili di Stato, equiparati o privati, per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, eccezionalmente, di altre Amministrazioni dello Stato, in presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative o protocollari ovvero di impedimenti al normale svolgimento delle operazioni aeree o aeroportuali, per l'effettuazione del trasporto aereo di interesse di autorita' ed istituzioni pubbliche, allorquando sussistono rilevanti ragioni collegate all'esercizio di funzioni istituzionali, alla tutela della sicurezza, della salute pubblica o concernenti altri interessi primari della Repubblica.
 
Art. 2.
Modalita' di attribuzione della qualifica di volo di Stato
1. La qualifica di volo di Stato e' attribuita dal Sottosegretario di Stato delegato, sentito il parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
2. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato e' effettuata, di volta in volta, per singole tratte e si estende ai trasferimenti direttamente funzionali a quello oggetto della specifica missione.
3. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato individua l'aeromobile nonche' la natura, le finalita', i limiti geografici e temporali del trasferimento a mezzo trasporto aereo.
4. In caso di straordinaria e imprevedibile urgenza ovvero in occasione di eccezionali esigenze organizzative inerenti a eventi nazionali di particolare rilevanza che non consentano l'effettuazione del procedimento previsto dal comma 1, la qualifica di volo di Stato e' attribuita dall'Ufficio di cui al comma 1 il quale ne da' motivata notizia al Sottosegretario di Stato delegato e al Segretario generale entro il giorno lavorativo successivo ai fini della ratifica.
 
Art. 3.
Adempimenti conseguenti
1. L'atto che attribuisce la qualifica di volo di Stato e' comunicato alle Autorita' preposte alla regolazione ed alla gestione della navigazione aerea dall'Ufficio di cui all'art. 2, comma 1, secondo procedure concordate con tali Autorita'.
2. L'Ufficio attribuisce all'aeromobile individuato per l'effettuazione della missione di trasporto aereo i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo riconosciuti da EUROCONTROL.
3. L'attribuzione di codici di esenzione non e' consentita per altri aeromobili, fatta eccezione per la sussistenza di insopprimibili ragioni di urgenza, comprovate dagli esercenti che ne facciano specifica e motivata istanza.
4. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato da' diritto, ove l'aeromobile non abbia titolo ad un trattamento piu' favorevole, alla priorita' di cui all'art. 748, secondo comma, ultima parte, del codice della navigazione.
5. L'attribuzione della qualifica di volo di Stato non esonera in nessun caso dall'osservanza delle autorizzazioni tecnico-operative rilasciate all'esercente dalle competenti Autorita' aeronautiche.
 
Art. 4.
Aeromobili destinatari dell'attribuzione
1. La qualifica di volo di Stato puo' essere attribuita, ricorrendone tutti i criteri e i presupposti fissati nel presente decreto, al trasporto aereo disposto o autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o comunque dalla stessa riconosciuto di interesse dello Stato, impiegando, quanto agli aeromobili di cui alle lettere a) e b), sulla base di accordo con il Ministero della difesa:
a) in via primaria, aeromobili dedicati principalmente a tale fine, allestiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture;
b) in via sussidiaria, aeromobili appartenenti a reparti militari secondo specifiche intese stipulate con l'Amministrazione della difesa;
c) in via residuale, altri aeromobili di Stato ovvero aeromobili equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i relativi gestori;
d) in via eccezionale, aeromobili appartenenti a privati esercenti il trasporto aereo.
 
Art. 5.
Organizzazione e vigilanza
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, a mezzo dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari del Segretariato generale, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio dei voli di Stato.
2. L'Ufficio segnala alle competenti Autorita' aeronautiche i casi di utilizzazione impropria della qualifica di volo di Stato e dei codici di esenzione.
 
Art. 6.
Abrogazione
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2006 citato nelle premesse e' abrogato.
 
Art. 7.
Controllo
1. Il presente decreto sara' inviato agli organi del controllo per il visto di competenza.
Roma, 23 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
 
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