Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2007
Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 febbraio 2006, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
Vista la decisione della Commissione n. 2006/464/CE del 27 giugno 2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2006/464/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 espresso nella seduta del 7 e 8 maggio 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Scopi generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio nazionale del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, in appresso denominato «l'organismo».
 
Art. 2.
Definizioni
1. Nel presente decreto per «vegetali» si intendono i vegetali e le parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
 
Art. 3.
Divieti
1. E' vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio nazionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso.
2. E' vietato spostare vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto.
 
Art. 4.
Importazione di vegetali
1. Fatto salvo quanto disposto, dall'allegato III, parte A, sez. II e dall'allegato IV, parte A, sez. I, punti (11.1), (11.2), (33), (36.1), (39) e (40) del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio nazionale unicamente nel caso in cui:
a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 214/2005, che indica alla rubrica «dichiarazione supplementare»:
che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione ubicati in Paesi dove l'organismo non e' presente, oppure
che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «paese di origine» indica la denominazione della zona indenne.
b) al loro ingresso nella Comunita' sono stati sottoposti ad ispezione, conformemente all'art. 36 del decreto legislativo n. 214/2005, per determinare la presenza dell'organismo e ne siano stati dichiarati indenni.
 
Art. 5.
Produzione e circolazione di vegetali
all'interno del territorio nazionale
1. Ai sensi del presente decreto i vegetali sono sottoposti a controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 214/2005.
2. In fase di commercializzazione i vivaisti e gli operatori professionali notificano sia alla propria struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che alla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per il territorio di destinazione, ogni movimentazione di piante e materiali di moltiplicazione, compresi i dati identificativi degli acquirenti.
3. I vegetali originari della Comunita' o importati nella Comunita' in conformita' all'art. 4 del presente decreto possono essere spostati dal loro luogo di produzione, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionali, solo se accompagnati da un passaporto delle piante conformemente al decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 6.
Requisiti particolari
1. Fatti salvi i requisiti previsti al punto 7 dell'allegato IV, parte A, sezione II del decreto legislativo n. 214/2005, il passaporto delle piante di cui all'articolo precedente puo' accompagnare esclusivamente i vegetali che:
a) sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunita' in un luogo di produzione in uno Stato membro dove l'organismo e' notoriamente assente, oppure;
b) sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comunita' in un luogo di produzione che la struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ne ha dato notifica al Servizio fitosanitario centrale.
 
Art. 7.
Indagini e notifiche
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, eseguono annualmente controlli ufficiali per riscontrare la presenza dell'organismo nei territori di propria competenza, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali. I risultati di tali controlli sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora accertino la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
3. Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo e' obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 8.
Fissazione delle zone delimitate
1. Quando viene confermata la presenza dell'organismo in una zona, le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fissano zone delimitate e prescrivono le misure ufficiali previste, impartendone le prescrizioni attuative, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 214/2005.
2. Dell'istituzione delle zone delimitate viene data immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, trasmettendo le opportune mappe in scala e specificando le misure in esse adottate sia per eradicare sia per contenere l'organismo.
 
Art. 9.
Zone delimitate
1. Le zone delimitate di cui all'articolo precedente consistono in:
a) zona focolaio, dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo, e' costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo e' stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo, e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione, piu' una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di la' del confine dell'area infestata;
b) zona insediamento, dove la diffusione dell'organismo e' tale che non si ritiene piu' possibile la sua eradicazione, e' costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo e' stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo piu' una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di la' del confine dell'area infestata.
2. Nei casi in cui diverse fasce tampone si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovra' definire una zona delimitata piu' ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.
3. Se in base ai controlli annuali di cui all'art. 7, l'organismo non e' piu' rinvenuto nelle zone focolaio, in cui sono stati effettuati interventi di eradicazione, per un periodo di tre anni, tali zone sono abolite e non sono piu' applicate le misure previste.
 
Art. 10.
Misure nelle zone delimitate
1. Le misure ufficiali da prescrivere nelle zone delimitate comprendono almeno:
a) nelle zone focolaio:
il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse, a norma dell'art. 3, comma 2 del presente decreto;
azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo, come la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto e un controllo della presenza dell'organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di potenziale presenza nelle galle infestate;
b) nelle zone insediamento:
il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse, a norma dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 11.
Notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri
1. Il servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:
a) i risultati delle indagini annuali, di cui all'art. 7, entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni, ai sensi dell'art. 16 della direttiva n. 2000/29 CE, appena ricevuta la comunicazione dalla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;
c) l'istituzione delle zone delimitate, corredate dalle opportune mappe in scala, e le misure in esse adottate sia per eradicare sia per contenere l'organismo, appena ricevuta la comunicazione dalla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.
 
Art. 12.
Autorizzazioni
1. Il servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare l'introduzione, lo spostamento o la detenzione di esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo o di vegetali infestati dallo stesso, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, secondo le procedure previste dagli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 214/2005.
2. In applicazione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali prodotti nelle aree delimitate del territorio di loro competenza e adottano le specifiche procedure ritenute valide su conforme parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005.
3. A seguito dei risultati di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, possono autorizzare gli spostamenti di vegetali all'interno delle aree di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del territorio di loro competenza.
4. Dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo, i vegetali prodotti conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto, previa specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio, possono esser temporaneamente introdotti nelle zone delimitate ai fini del loro immagazzinamento e condizionamento.
 
Art. 13.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.
 
Art. 14.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del presente decreto, e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 15.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 23 febbraio 2006 concernente le misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu e' abrogato.
2. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 foglio n. 218
 
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