Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2008
Autorizzazione dell'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino di Filiano, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 10 giugno 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pecorino di Filiano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 1° aprile 2004;
Visto il Regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;
Considerato che l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Pecorino di Filiano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il gia' citato Regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con decreto del 10 giugno 2004, all'organismo denominato «Agroqualita' Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Pecorino di Filiano» e' da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) 1485/2007 del 14 dicembre 2007.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa, e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2008
Il direttore generale: La Torre
 
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