Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007
Modalita' delle prestazioni sanitarie esterne dei medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche;
Visto il comma 800 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;
Visto il proprio decreto 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2005, come modificato dal decreto 21 gennaio 2006;
Considerato che, ai sensi del citato comma 800 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, occorre definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita' per lo svolgimento di attivita' professionale esterna da parte dei consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto pertanto di dover procedere a dare attuazione alla suddetta norma di legge, anche in considerazione della necessita' di assicurare al personale medico in questione la migliore valorizzazione delle competenze acquisite ed il costante aggiornamento professionale;
Decreta:
Art. 1.
Attivita' professionali esterne
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi e incarichi, i consiglieri e i referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono svolgere, presso soggetti pubblici e privati, attivita' professionali sanitarie esterne non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, con esclusione di quelle comportanti vincoli di subordinazione.
2. Le predette attivita' potranno essere svolte esclusivamente al di fuori della sede di servizio e dell'impegno di lavoro ai sensi dell'art. 19, primo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII sottoscritto in data 13 aprile 2006, non potranno comportate oneri di alcun genere per l'amministrazione di appartenenza e non dovranno in alcun modo arrecare pregiudizio alle funzioni ed ai compiti istituzionali connessi alla posizione di lavoro ricoperta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai medici appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento.
 
Art. 2.
O n e r i
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 3.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2007
Il Presidente: Prodi
 
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