Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 29 novembre 2007
Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 riguardante la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di una offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004 riguardante la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;
Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004 riguardante la certificazione intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni e province di Trento e Bolzano 5 ottobre 2006 riguardante la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessita' di definire i criteri generali per l'accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato accordo nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, si adempie l'obbligo di istruzione, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia;
Considerato che le strutture formative accreditate dalle regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentali, devono rispondere a criteri generali che ne assicurino la qualita' e il perseguimento delle finalita' educative proprie dell'obbligo di istruzione di cui alla legge e alle disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento;
Considerato che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delle loro famiglie;
Considerato, in particolare, che i criteri relativi all'assenza di fini di lucro delle strutture formative impegnate nei citati percorsi, all'utilizzazione di docenti in possesso dei titoli culturali e professionali necessari ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze, indicati dal regolamento n. 139/07 sopra richiamato, come risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del nuovo obbligo d'istruzione, all'osservanza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nel trattamento dei suddetti docenti costituiscono requisiti indispensabili ai predetti fini;
Considerato che, ai fini di cui all'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n 296, restano confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi a valere sui bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale;
Considerato che, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;
Considerato il fatto che l'obbligo di istruzione innalzato a dieci anni e' vigente dall'inizio del corrente anno scolastico per tutti i giovani della relativa fascia di eta' e che e' necessario diversificare l'offerta formativa per non lasciarne indietro nessuno;
Ritenuto necessario e urgente, che per le ragioni sopra indicate, si attivi la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Prima attuazione dell'obbligo di istruzione
1. A norma dell'art. 1, comma 624 della legge n. 296/2006, l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
 
Art. 2.
Criteri generali
1. Ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/2007, le strutture formative accreditate dalle regioni devono rispondere ai seguenti criteri generali:
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;
c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione dei personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;
d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialita' nella progettazione e nella gestione delle attivita' didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.
 
Art. 3.
Contributi statali
1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006, allo scopo stanziati nei bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono destinati ai percorsi di cui all'articolo 1 realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, ferma restando la prosecuzione dei percorsi gia' avviati.
2. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione e' finalizzato esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1. Tali risorse sono ripartite in base al numero degli studenti annualmente iscritti ai predetti percorsi, riservandone il 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche che utilizzano la quota di flessibilita' oraria di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
3. Il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le relative risorse a valere sul bilancio del Ministero medesimo concorrono alla realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 1, secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del Ministero predetto adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 226/2005.
 
Art. 4.
Misure di sistema
1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono oggetto di monitoraggio e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005.
2. Allo scopo di sostenere l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1 e' costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Coordinamento delle regioni per l'istruzione e la formazione, dall'Unione province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani che si avvale della consulenza e dell'assistenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.
3. La quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, da destinare alle misure di sistema di cui ai commi 1 e 2 e' fissata nella misura dell'1%; la quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, da destinare al medesimo fine, e' stabilita nel decreto ivi previsto nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006.
 
Art. 5.
Percorsi e progetti sperimentali
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, possono essere realizzati, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, percorsi e progetti sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica nonche' per favorire il successo formativo dei giovani, con eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione dal ministero della pubblica istruzione nel quadro di intese con singole regioni.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro
della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone