Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008
Rettifica della deliberazione n. 07/643 del 15 novembre 2007, recante «Revisione della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni». (Deliberazione n. 08/59).

LA COMMISSIONE su proposta del presidente, sentito il commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore;
Premesso:
che, con delibera n. 07/643, la Commissione, nella seduta del 15 novembre 2007, ha approvato la proposta di revisione della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni (ad integrale sostituzione della provvisoria regolamentazione adottata con delibera n. 02/152 del 25 luglio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2002);
che la stessa delibera, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008 a seguito di richiesta inoltrata con nota del 17 dicembre 2007;
che, per mero errore materiale, i commi 1 e 3 dell'art. 8 e il comma 2 dell'art. 12 sono stati pubblicati in un testo differente da quello oggetto dell'approvazione della Commissione e gia' a suo tempo inviato ai soggetti interessati nell'ambito del procedimento per la revisione;
Delibera:
Di richiedere la rettifica del testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dunque di sostituire il testo del comma 1 dell'art. 8 con il seguente: «Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione da parte dello stesso soggetto sindacale del successivo, che incide sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno due giorni»;
Il testo del comma 3 dell'art. 8 con il seguente: «La segnalazione come illegittimo da parte della Commissione di uno sciopero in precedenza proclamato non esonera dal rispetto delle regole di cui ai due commi precedenti».
Conseguentemente, per esigenze di coordinamento, sostituire il testo del comma 2 dell'art. 12 con il seguente: «Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilita', fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non puo' essere superiore a trenta giorni consecutivi per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 8) della presente regolamentazione. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario».
Pertanto, il testo dell'art. 8 risulta cosi' integralmente formulato: Art. 8 - Intervallo tra azioni di sciopero. Tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione da parte dello stesso soggetto sindacale del successivo, che incide sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno due giorni. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione del successivo, proclamati da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo minimo di almeno dieci giorni. La segnalazione come illegittimo da parte della Commissione di uno sciopero in precedenza proclamato non esonera dal rispetto delle regole di cui ai due commi precedenti. Telefonia mobile e telefonia fissa non sono considerati, ai fini dell'applicazione della regola dell'intervallo, come «stesso servizio finale»;
Il testo dell'art. 12 risulta cosi' integralmente formulato: Art. 12 - Altre forme di azione di sciopero. La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilita', fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non puo' essere superiore a trenta giorni consecutivi per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 8) della presente regolamentazione. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario. La regola di intervallo minimo non opera nel caso di scioperi concomitanti, il che si verifica quando lo sciopero, anche dello straordinario, proclamato successivamente, sempre nel rispetto del termine di preavviso, e' attuato in un periodo coincidente o ricompreso in quello dello sciopero proclamato in precedenza. La regola di intervallo minimo non impedisce la proclamazione di uno sciopero delle prestazioni ordinarie da attuare in un periodo di' sciopero dello straordinario proclamato da altra organizzazione, fermo restando l'obbligo di preavviso minimo e di intervallo minimo rispetto ad eventuale altro sciopero delle prestazioni ordinarie proclamato in precedenza».
Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alle organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, UILCOM UIL, CISAL Comunicazione, UGL Comunicazione, SNATER Telecomunicazioni, FIALTEL, FLM UNITI CUB, COBAS TLC, CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM e UILM, nonche' alla Confindustria, all'Unione industriali di Roma, alla Assotelecomunicazioni ed alle aziende Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a., Blu S.p.a., Vodafone S.p.a., Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., H3G S.p.a.
Dispone la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 31 gennaio 2008
Il Presidente: Martone
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone