IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 2739/2008/Gab, del 16 gennaio 2008 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativi al fascicolo processuale n. 3040/2007 a carico di Alessandrina Lonardo Mastella, Presidente del Consiglio regionale della regione Campania, ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 14 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 110, 56, 81 cpv. e 317 del codice penale; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli del 30 gennaio 2008, prot. n. 5448 con la quale si comunica che con ordinanza collegiale pronunciata in data 29 gennaio 2008 il tribunale distrettuale del riesame di Napoli, 10ª Sezione Penale - in riforma dell'ordinanza impositiva degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14 gennaio 2008 - ha disposto, nei confronti della sig.ra Alessandrina Lonardo Mastella l'obbligo di dimora nel comune di Ceppaloni (Benevento) ai sensi dell'art. 283 del codice di procedura penale, fattispecie quest'ultima che non rientra tra quelle di sospensione dalla carica di consigliere regionale, di cui al citato art. 15 della legge n. 55/1990; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli del 5 febbraio 2008, prot. n. 6470, con la quale e' stata trasmessa l'ordinanza pronunciata in data 3 febbraio 2008 dal tribunale di Napoli, Ufficio 22° del giudice per le indagini preliminari che ha dichiarato l'inefficacia della misura coercitiva del divieto di dimora nel comune di Ceppaloni applicata con ordinanza del tribunale del riesame in data 29 gennaio 2008 nei confronti del Presidente del Consiglio regionale sig.ra Lonardo Alessandrina. Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalle cariche di «... consigliere regionale», quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 14 gennaio 2008 e fino alla data del 29 gennaio 2008, data in cui e' stata revocata l'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno; Decreta: A decorrere dal 14 gennaio 2008 e fino al 29 gennaio 2008 e' accertata la sospensione della sig.ra Alessandrina Lonardo Mastella dalla carica di consigliere regionale e di Presidente del Consiglio regionale della regione Campania, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Roma, 7 febbraio 2008 Il Presidente: Prodi |