Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2008
Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»;
Premesso:
che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
visto, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», l'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonche' la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nella seduta del 13 febbraio 2008;
considerato altresi' che a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti firmati dal Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, essendo quindi incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28/2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare ha ritenuto di disciplinare con la massima urgenza e sollecitudine la fase gia' in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;
considerato che visti i tempi e le modalita' della presentazione delle candidature e dell'espressione di voto, occorre provvedere a disciplinare, per la circoscrizione estero, le trasmissioni di comunicazione politica e di informazione anche per la parte relativa al periodo successivo alla presentazione delle liste;
Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 13 e 14 aprile 2008, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
 
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3, comma 2. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 6 del presente provvedimento, nonche' le interviste di cui all'art. 7 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3, anche in sede regionale;
b) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'art. 4, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;
c) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b) che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'art. 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
6. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.
 
Art. 4.
Informazione
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'art. 3, comma 2, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. La RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresi' sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.
 
Art. 5.
Illustrazione delle modalita' di presentazione delle liste
1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
2. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 1 sono altresi' illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili, con apposito spot diffuso con la medesima frequenza, nelle stesse fasce orarie.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 6.
Tribune elettorali
1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 13 e il 14 aprile 2008, la RAI organizza e trasmette, nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19, e comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi a contenuto informativo della Rai, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse forze politiche.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 3.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5 e 6.
4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.
6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 9.
 
Art. 7.
Interviste dei rappresentanti delle diverse forze politiche
1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo oggetto della presente delibera, in aggiunta alle Tribune di cui all'art. 6, una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, ha una durata di cinque minuti ed e' trasmessa tra le ore 22,30 e le ore 23,30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
4. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L'ordine di trasmissione delle interviste e' determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.
 
Art. 8.
Trasmissioni per la circoscrizione estero
1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sara' trasmessa da Rai International e da Rai Uno e il cui testo sara' pubblicato sul sito web della RAI, nonche' una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresi', le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica previste per il 13 e 14 aprile, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonche' ai tempi e alle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai International e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalita' di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
3. La Direzione di Rai International, sentita la Direzione di RAI Parlamento, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalita' idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di piu' repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell'art. 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.
4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilita' di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.
5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, Rai international e' tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andra' in onda su RAIUNO e Rai international in orari di maggiore ascolto.
 
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 10. Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione e del Direttore
generale
1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base quindicinale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai e' chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa.
3. La violazione della presente disciplina, fermi restando i diritti dei soggetti politici e le conseguenze sul piano del diritto comune, costituisce inosservanza degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Roma, 20 febbraio 2008
Il presidente: Landolfi
 
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