Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2008 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE
DECRETO 11 febbraio 2008
Deroghe in materia di arsenico naturale per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE
REGIONI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro- settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 con il quale e' stato prorogato il suddetto stato di emergenza fino al 30 giugno 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, n. 3598, con la quale il direttore dell'Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile e' stato nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza e che abbiano effetti di rilievo nazionale;
Visto in particolare il comma 3, lettera q), dell'art. 1 della citata ordinanza n. 3598 che prevede da parte del commissario delegato, l'adozione di ogni ulteriore azione necessaria a fronteggiare e superare la situazione di emergenza in atto;
Vista la nota prot. n. 0196771 del 18 dicembre 2007 con la quale la regione Umbria ha espresso motivata richiesta di concessione di deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 µg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;
Vista la nota prot. n. DPC/UCDEI/78370 del 22 dicembre 2007 con la quale e' stato richiesto al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di procedere in via ordinaria all'avvio dell'iter autorizzativo relativo alla concessione della deroga per il parametro arsenico ai limitiindicati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 µg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642, che prevede che il commissario delegato puo' operare in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la nota prot. n. DPC/UCDEI/5248 del 23 gennaio 2008 con la quale e' stato richiesto al Ministero della salute di voler esprimere un proprio parere tecnico in ordine all'ammissibilita' della deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 µg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;
Visto l'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, n. 3598, con il quale si stabilisce che i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo;
Preso atto che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha consentito con propri decreti ministeriali che le regioni richiedenti possano stabilire deroghe ai valori di parametro per arsenico fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per i comuni per i quali sia stata fatta esplicita richiesta, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 50 µg/l;
Ravvisato il carattere di urgenza della misura richiesta e la necessita' di concedere dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al termine dello stato emergenziale dichiarato, la deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 µg/l, per i comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;

Decreta:

Art. 1.
1. Di concedere dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non oltre il termine dello stato emergenziale dichiarato, la deroga ai valori di parametro per arsenico indicati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, entro i Valori massimi ammissibili (V.M.A.) di 40 µg/l ai comuni di Orvieto, Castel Viscardo e Castel Giorgio;
2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
 
Art. 2.
1. La regione Umbria deve provvedere ad informare la popolazione interessata, in analogia a quanto disposto dall'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro, mediante una apposita campagna d'informazione, e deve inoltre fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all'uso di eventuali prodotti specifici.
2. La regione Umbria dovra' inoltre redigere, in analogia a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni:
a) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza nei controlli;
b) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria.
3 Delle iniziative e dei risultati conseguiti dovra' essere data informazione al Ministero della salute ed allo scrivente commissario.
 
Art. 3.
1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 4.
3. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della salute che provvedera' alle comunicazioni di competenza.
Roma, 11 febbraio 2008

Il commissario delegato
De Bernardinis
 
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