Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 dicembre 2007
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, contenenti fenarimol, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45 CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/132/CE della Commisione dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 che indica il 30 giugno 2008 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Viste le limitazioni e le nuove condizioni fissate per l'impiego della sostanza attiva fenarimol dall'allegato del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (parte A e parte B);
Considerato che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/132/CE la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n. DGSAN/7/3623/P a comunicare alle imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalita' e le procedure di attuazione della direttiva stessa;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 17 ottobre 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere espresso il 25 maggio 2007 dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, favorevole alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 giugno 2008 dei prodotti fitosanitari riportati in allegato. con le limitazioni e alle nuove condizioni d'impiego fissate per l'impiego della sostanza attiva fenarimol;
Considerato che detto parere favorevole e' stato espresso, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato del medesimo decreto, pena la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione;
Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato hanno trasmesso gli atti definitivi richiesti dall'ufficio;
Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente fino al 30 giugno 2008 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, del citato decreto 17 ottobre 2007 e la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato del medesimo decreto, pena la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione;
Considerato che le condizioni d'iscrizione della sostanza attiva fenarimol in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, costituiscono una restrizione dei campi d'impiego finora autorizzati in Italia;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:
Art. 1.
1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenarimol, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le limitazioni e alle condizioni d'impiego riportate nelle relative etichette aggiornate.
2. Sono fatti salvi, gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, del citato decreto 17 ottobre 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 e la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato del medesimo decreto pena la revoca delle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari in questione.
3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti in commercio.
4. Le imprese titolari delle registrazioni sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 28 dicembre 2007
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato;

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