Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 giugno 2007
Istituzione del «Gruppo operativo mobile».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta» e successive modiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario»;
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», cosi come modificato dalla legge del 13 febbraio 2001, n. 45;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia, 23 aprile 2004, n. 161, recante «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45»;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;
Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
Visto il proprio decreto 19 febbraio 1999 con cui e' stato istituito il gruppo operativo mobile;
Considerato che permane la necessita' di adottare, nei confronti dei detenuti ed internati sottoposti allo speciale regime previsto all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei collaboratori di giustizia, misure idonee a prevenire ed impedire fatti o situazioni pregiudizievoli sia all'ordine ed alla disciplina degli istituti penitenziari, sia alla sicurezza delle traduzioni e dei piantonamenti; e' inoltre necessario estendere l'operativita' del Gruppo operativo mobile anche ad ulteriori forme d'intervento presso gli istituti penitenziari e, comunque, in ogni altra situazione di allarme, qualora il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ne ravvisi l'opportunita';
Sentito le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:
Art. 1.

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
per «dipartimento», il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
per «capo del dipartimento», il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
per «G.O.M.», il Gruppo operativo mobile;
per «direttore», il direttore del gruppo operativo mobile;
 
Art. 2.

Compiti del G.O.M.
1. Il G.O.M., unita' di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'ufficio del capo del dipartimento, e' alle dirette dipendenze del capo del dipartimento che ne dispone l'impiego.
2. Il G.O.M. svolge i seguenti compiti:
a) cura le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati ad altissimo indice di pericolosita' e con particolare posizione processuale che possono essere effettuate, per motivi di sicurezza e riservatezza, con modalita' operative anche in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia;
b) provvede, di regola, al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' dei detenuti che collaborano con la giustizia ritenuti dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento di maggiore esposizione a rischio.
3. Il capo del dipartimento, inoltre, dispone l'utilizzazione di personale del G.O.M.:
a) nei casi previsti dall'art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) in ogni altro caso determinato dall'esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali in ambito penitenziario;
 
Art. 3.

Composizione del G.O.M.
1. Il personale del G.O.M. e' nominato dal capo del dipartimento fra il personale appartenente ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria e tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto corpo degli agenti di custodia.
2. Per i soli compiti amministrativi e' nominato personale appartenente al comparto ministeri, al quale non si applicano le disposizioni previste all'art. 5.
 
Art. 4.

Direttore del G.O.M.
1. L'incarico di direttore e' conferito dal capo del dipartimento ad un appartenente al ruolo dei dirigenti del corpo di polizia penitenziaria, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, ed e' rinnovabile per una sola volta.
2. Fino alla disponibilita' di adeguate qualifiche del ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, alla direzione del G.O.M. e' preposto un ufficiale generale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, tenuto conto del percorso professionale, delle capacita' professionali ed organizzative dimostrate e dei titoli acquisiti. Si applicano i termini indicati al comma 1.
3. Su delega del capo del dipartimento, il direttore dispone, anche con conseguenti provvedimenti amministrativi, l'impiego del personale posto alle sue dipendenze secondo la necessita' richiesta dai servizi assegnati.
 
Art. 5.

Contingente di personale
1. Con provvedimento del capo del dipartimento, su proposta del direttore, acquisito il parere della Direzione generale del personale e della formazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, e' determinata nel massimo e nel minimo l'aliquota di personale del Corpo di polizia penitenziaria da destinare all'impiego nel G.O.M.
2. lI personale del Corpo di polizia penitenziaria accede al G.O.M. a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale e di un corso di formazione, organizzati dalla direzione generale del personale e della formazione.
3. La domanda di accesso e trasferimento al G.O.M. contiene la clausola espressa di accettazione della temporaneita' dell'incarico e del successivo trasferimento alla sede di provenienza, salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Il periodo di permanenza nel G.O.M. e' pari a quattro anni, prorogabile una sola volta per un tempo non eccedente due anni.
5. Al completamento del periodo indicato al comma 4, il personale e' trasferito a domanda alla sede di provenienza anche in sovrannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, ovvero ad altra sede secondo criteri individuati mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il capo del dipartimento, su proposta del direttore, puo' disporre, secondo le procedure indicate agli articoli 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il trasferimento immediato nella sede di provenienza dell'appartenente al G.O.M. che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio svolto.
6. Il servizio operativo espletato alle dipendenze del G.O.M. e' computato secondo un criterio di maggiorazione progressiva del punteggio in funzione del tempo di permanenza, definito con provvedimento del capo del dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
Art. 6.

Requisiti per l'accesso al G.O.M.
1. La direzione generale del personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso al G.O.M., individuando il numero dei posti disponibili, prevedendo che il 10% degli stessi sia riservato agli agenti neoassunti, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione.
2. Gli agenti neoassunti ammessi frequentano un corso di formazione della durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
3. Alla restante parte dei posti resi disponibili con l'interpello e' assegnato personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore a trentacinque anni per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;
b) assenza di patologie anche se dipendenti da causa di servizio;
c) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a «buono»;
d) completa disponibilita' all'impiego nel G.O.M. in qualsiasi sede ove sia chiamato ad operare.
4. Il personale ammesso frequenta il corso di formazione previsto all'art. 5, comma 2, per la durata di tre mesi.
 
Art. 7.

Reparti periferici
1. Il G.O.M. ha sede in Roma. Possono essere istituiti reparti periferici di collegamento del G.O.M. presso gli istituti ed i servizi dell'amministrazione penitenziaria per il tempo necessario per l'espletamento del servizio in tali luoghi. Il personale dei reparti periferici dipende dal direttore, nei limiti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Le responsabilita' ed il coordinamento di tutte le attivita' dei reparti periferici possono essere affidate a personale del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore.
3. Il responsabile del reparto periferico ha l'obbligo di comunicare al Direttore e al direttore dell'istituto i fatti e gli elementi che riguardano i profili dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del reparto.
4. Il direttore dell'istituto informa il responsabile del reparto periferico dei fatti e degli elementi che ritiene possano aver rilevanza per il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina del reparto.
5. Il responsabile del reparto periferico possiede autonomia operativa finalizzata all'espletamento dei compiti e delle responsabilita' assegnatigli nell'ambito delle proprie competenze, ferma restando la subordinazione funzionale al comandante di reparto e, in ogni caso, al direttore dell'istituto in cui ha sede il reparto periferico.
6. Qualora sussistano eccezionali esigenze organizzative il capo del dipartimento, su proposta del direttore e sentito il direttore dell'istituto, puo' disporre che taluni servizi connessi all'operativita' dell'incarico svolto dal G.O.M. siano affidati al personale dell'istituto presso cui e' istituito il reparto periferico.
7. I reparti periferici sono istituiti e soppressi con provvedimento del capo del dipartimento.
 
Art. 8.

Centri di servizio
1. Il G.O.M. dispone di centri di servizio ove vengono custoditi e mantenuti in perfetta efficienza gli automezzi ed il materiale in dotazione.
 
Art. 9.

Servizio amministrativo-contabile
1. Il Direttore, sulla base della programmazione della spesa delineata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, provvede alle spese di gestione, di esercizio ed alla manutenzione dei mezzi, compreso l'equipaggiamento, degli apparati strumentali, tecnici e logistici, alla gestione, alle spese di esercizio ed alla manutenzione degli apparati di telecomunicazione a distanza, alla manutenzione, ristrutturazione e adattamento degli immobili e degli impianti, nonche' alle diverse spese per il personale alle dipendenze del gruppo e ad ogni altra necessita' tecnico-operativa.
2. Il direttore generale per il bilancio e della contabilita', tenuto conto della rispondenza al piano di ripartizione delle risorse finanziarie, emette aperture di credito a favore del funzionario delegato del G.O.M. sui capitoli 1601, 1604, 1605, 1612, 1615, 1627, 1673, 1675, 1676, 1678, 1762, 7300, 7303, 7321, 7322, 7341 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
 
Art. 10.

Relazione annuale del direttore del G.O.M.
1. Il direttore presenta annualmente al capo del dipartimento una relazione circa l'attivita' svolta, gli obiettivi perseguiti ed i risultati conseguiti.
2. Inoltre, il direttore trasmette periodicamente al capo del dipartimento resoconti informativi relativi alle attivita' gestionali ed operative del G.O.M.
3. I responsabili dei reparti periferici producono periodicamente analoghe relazioni al direttore.
 
Art. 11.

Sicurezza e tutela del direttore del G.O.M.
1. Per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumita' personale, al direttore del G.O.M. e' concesso un alloggio di servizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314.
 
Art. 12.

Norme transitorie
1. Al fine di consentire la continuita' gestionale ed operativa del G.O.M., per il personale che ivi presta servizio da almeno sei anni, i termini di permanenza sono prorogati di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 19 febbraio 1999 e' abrogato.
Dato a Roma, il 4 giugno 2007
Il Ministro: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 39
 
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