Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 21 gennaio 2008 |
Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Vista la Regola VI/2, paragrafo 1, della suddetta Convenzione nonche' la Sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4 compreso del codice STCW, relative alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1996, n. 474 concernente il regolamento relativo ai requisiti e al programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Visto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 con il quale e' stato disposto che fino al 1° febbraio 2002 i certificati di abilitazione dei lavoratori marittimi per i mezzi di salvataggio (MAMS) possono essere rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474; Visto il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 con il quale e' stato sostituito il modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, di cui all'allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996; Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla Regola VI della suddetta Convenzione relativa alle conoscenze minime necessarie al conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;
Decreta: Art. 1.
Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio. 2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti bandiera italiana risultano addetti ai mezzi di salvataggio devono essere addestrati ed essere in possesso del certificato di addestramento di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio. 3. L'addestramento pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW e' svolto a bordo di una nave. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresi' copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilita' pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza. |
| Art. 2.
Requisiti 1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni; b) essere iscritto nelle matricole della gente di mare; c) aver assolto l'obbligo scolastico; d) aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione avendo svolto almeno tre esercitazioni di emergenza a bordo di una nave, partecipando attivamente alle stesse ai sensi del comma 3, art. 1 del presente decreto; e) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni; f) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico secondo il programma di esame di cui all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 3.
Programma di esame Regola VI della Convenzione STCW e Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW 1. La commissione di esame dovra' valutare la preparazione del candidato accertando, laddove possibile mediante simulazioni, o se del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue abilita' nello svolgimento delle operazioni di preparazione imbarco, ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio. 2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove: prova teorica 60 minuti: 1) caratteristiche e dotazioni dei vari tipi di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 2) caratteristiche dei vari sistemi di ammainata e recupero di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 3) ammainare un mezzo di salvataggio in condizioni di mare avverso; 4) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave; 5) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso di mezzi in dotazione per l'estinzione incendio; 6) governo di un mezzo di salvataggio in condizione meteo-marine avverse; 7) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre attrezzature; 8) razioni viveri del mezzo di salvataggio; 9) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei mezzi di salvataggio in pericolo; 10) metodi di ricerca con l'elicottero; 11) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di indumenti di protezione termica; 12) uso di mezzi di salvataggio a motore e non, per rimorchiare zattere di salvataggio e ricerca di naufraghi; 13) spiaggiamento di mezzi di salvataggio; 14) uso delle attrezzature radio di bordo (VHF/GMDSS) incluso EPIRBs e SARTs; 15) segnali di soccorso; 16) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione; 17) cura delle persone infortunate, incluso il trattamento dello shock e della perdita di sangue; prova pratica 60 minuti: 1) identificare le dotazioni dei vari tipi di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 2) dimostrare i diversi sistemi di ammainata e recupero di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 3) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave; 4) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso dei mezzi in dotazione per l'estinzione incendio; 5) governo di un mezzo di salvataggio in condizione meteo-marine avverse; 6) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre attrezzature; 7) dotazioni viveri del mezzo di salvataggio; 8) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei mezzi di salvataggio in pericolo; 9) metodi di ricerca con l'elicottero; 10) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di indumenti caldi, incluso tute di immersione e indumenti protezione termica; 11) uso di mezzi di salvataggio a motore e non per rimorchiare zattere di salvataggio e ricerca di sopravvissuti e persone in mare; 12) spiaggiamento di mezzi di salvataggio; 13) uso delle attrezzature radio di bordo incluso EPIRBs e SARTs; 14) segnali di soccorso pirotecnici; 15) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione; 16) cura delle persone infortunate, incluso il trattamento dello shock e della perdita di sangue. |
| Art. 4.
Commissione di esame 1. L'esame per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' svolto davanti alla commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da: a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (CP), presidente; b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un comandante di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT membro; c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anche funzioni di segretario della commissione. 2. La commissione potra' essere integrata, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualita' di esperto. 3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente. 4. Ai marittimi che hanno superato un esame teorico pratico secondo le disposizioni impartite all'art. 2, lettera f), del presente decreto e' rilasciato un certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio secondo il modello B allegato al presente decreto. |
| Art. 5.
Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio 1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame di cui all'art. 2, lettera f), del presente decreto, la commissione di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio, sottoscritto dal presidente della commissione conforme al modello B allegato al presente decreto. 2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio ha validita' quinquennale e deve essere rinnovato. 3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto. |
| Art. 6.
Norme transitorie 1. Tutti i marittimi in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio emesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1996 e successive modificazioni, per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato B, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno effettuare, davanti alla commissione di esame, la prova pratica di cui all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 7.
Norme abrogate 1. Il decreto direttoriale 9 ottobre 2002 relativo alla sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2008 Il direttore generale: Provinciali |
| Allegato A
----> Vedere immagini da pag. 22 a pag. 23 <---- |
| Allegato B
----> Vedere immagine a pag. 24 <---- |
|
|
|