Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2008
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attivita' di gioco e di scommessa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale;
Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;
Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonche' la possibilita' di scelta dell'organizzazione alla quale affidarne la diffusione e la gestione;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, del decreto-legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;
Visto il comma 4-ter del predetto art. 4, della predetta legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, comma 539 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la definizione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle modalita' di rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 2 gennaio 2007, recante disposizioni per la rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;
Visto l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire l'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
Visto l'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 agosto 2007, concernente la gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ovvero ad eventi non sportivi;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 agosto 2007, concernente la gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali, 15 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in piu' formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 26 ottobre 2005, che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata «Nuova Tris nazionale»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate «Quarte' nazionale» e «Quinte' nazionale»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 giugno 2007, concernente le modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione stessa, le modalita' ed i tempi di versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;
Visto l'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto l'istituzione, con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di un nuovo concorso pronostici su base ippica;
Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, a seguito dello svolgimento delle procedure di selezione, sono state stipulate le convenzioni di concessione per l'esercizio dei giochi pubblici, con assegnazione dei diritti per la raccolta del gioco a distanza;
Considerato che occorre consentire ai concessionari dei giochi pubblici l'esercizio del diritto per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, attraverso la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, e dell'ippica nazionale;
Considerato, altresi', che e' imminente l'istituzione, con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del nuovo concorso pronostici, di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui raccolta a distanza e' opportuno sia regolata da misure omogenee a quelle adottate per i concorsi pronostici su base sportiva, per le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e per l'ippica nazionale;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema centralizzato previsto dal regolamento del gioco, che identifica univocamente la giocata;
c) concessionari dei giochi pubblici, i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) concorsi pronostici sportivi, i concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) concorso pronostici ippico, il nuovo concorso pronostici, di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) ippica nazionale, le formule di scommessa su base ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quarte' e quinte', introdotte ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;
g) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sistema centralizzato, il sistema informatico centrale, organizzato da AAMS, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo del gioco e la convalida delle giocate e delle vincite;
i) sistema del concessionario, la piattaforma tecnologica multicanale del concessionario, interconnessa con il sistema centralizzato e con il sistema del giocatore, per la raccolta a distanza del gioco;
j) titolare di sistema, il concessionario autorizzato alla raccolta a distanza, ai sensi del decreto direttoriale 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone del sistema per la gestione dei conti di gioco ed ha stipulato i contratti di conto di gioco con i giocatori;
k) vincite e/o rimborsi di fascia bassa, vincite e rimborsi il cui importo complessivo non e' superiore all'ammontare massimo per il quale le disposizioni che disciplinano i flussi finanziari e gli adempimenti contabili riguardanti ciascuno dei giochi oggetto del presente decreto prevedono, con riferimento alle giocate raccolte presso i punti di vendita, il pagamento direttamente presso i punti di vendita stessi e la conseguente deduzione dall'incasso della raccolta, ai fini della determinazione del saldo periodico da versare ad AAMS;
l) vincite e/o rimborsi di fascia alta, vincite e rimborsi il cui importo complessivo e' superiore a quello massimo della vincita e/o rimborso di fascia bassa;
 
Art. 2.

Ambito di applicazione
1. Le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, fatto salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 5, anche:
a) ai concorsi pronostici sportivi;
b) alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
c) all'ippica nazionale;
d) al concorso pronostici ippico.
 
Art. 3.

Soggetti ammessi
1. Hanno facolta' di esercitare la raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 2, con le modalita' disciplinate dal presente decreto, i concessionari dei giochi pubblici titolari del diritto all'attivazione della rete di gioco sportivo a distanza o del diritto all'attivazione della rete di gioco ippico a distanza, previa verifica tecnico funzionale da parte di AAMS per il gioco a distanza.
 
Art. 4.

Svolgimento del gioco
1. La partecipazione a distanza ai giochi di cui all'art. 2 e' subordinata:
a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco che prevede espressamente le modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi indicate all'art. 5;
b) all'ottenimento, da parte del concessionario, ovvero del titolare di sistema terzo, dell'esplicito consenso del giocatore all'abilitazione del proprio conto di gioco allo svolgimento dei giochi di cui all'art. 2.
2. Il giocatore si identifica sul sistema del conces-sionario, ovvero del titolare di sistema terzo, e quindi sceglie il gioco al quale intende partecipare.
3. Il giocatore, connesso con il sistema del concessionario, richiede la giocata selezionandola sull'interfaccia di gioco, ovvero comunicandola al call center del concessionario stesso. La richiesta della giocata e' irrevocabile.
4. Il concessionario, nel caso sussistano le condizioni, autorizza la giocata e ne da' comunicazione al sistema centralizzato. L'autorizzazione della giocata e' irrevocabile. Qualora il concessionario neghi l'autorizzazione ne da' comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.
5. Il sistema centralizzato, nel caso sussistano le condizioni, convalida la giocata, attribuendole il codice univoco e dandone comunicazione al concessionario, che provvede:
a) alla immediata contabilizzazione sul conto di gioco, mediante la registrazione del codice univoco e degli elementi identificativi della giocata, nonche' all'addebito del relativo importo, anche per il tramite del titolare di sistema terzo;
b) alla immediata comunicazione al giocatore.
6. La giocata convalidata non puo' essere annullata.
7. E' vietata la prenotazione della giocata.
8. La registrazione della giocata e del relativo esito sul sistema centralizzato sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
9. Il concessionario e' tenuto a consentire al giocatore, tramite accesso al conto di gioco, la stampa, a titolo di promemoria, dei dati della giocata, incluso il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema centralizzato, il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato e del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore, nonche' la dicitura: «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.».
10. Con apposito provvedimento di AAMS saranno stabilite, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura con partecipazione a distanza.
 
Art. 5.

Pagamento delle vincite e dei rimborsi
1. Relativamente alle vincite e/o rimborsi di fascia bassa, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:
a) provvede al corretto e immediato pagamento, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo;
b) comunica immediatamente al sistema centralizzato l'avvenuto pagamento della vincita.
2. Relativamente alle vincite e/o rimborsi di fascia alta, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:
a) provvede alla immediata comunicazione al giocatore dell'esito stesso, dando evidenza della procedura di pagamento adottata;
b) comunica immediatamente al sistema centralizzato la richiesta di accredito della vincita e/o rimborso, assumendo l'impegno al corretto e puntuale pagamento della medesima, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo, entro e non oltre il terzo giorno successivo alla data dell'accredito da parte di AAMS sull'apposito conto corrente bancario del concessionario stesso; il concessionario puo' adottare termini di pagamento delle vincite e/o rimborsi di fascia alta piu' favorevoli ai giocatori, dandone preventivamente informazione impegnativa sul proprio sito.
3. Il concessionario, nonche' l'eventuale titolare di sistema terzo, danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento adottate.
 
Art. 6.

Flussi finanziari ed adempimenti contabili
1. Sono adottate le modalita' di gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili previsti dalle vigenti disposizioni, con riferimento ai medesimi giochi raccolti presso i punti di vendita.
 
Art. 7.

Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 18 gennaio 2008
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 184
 
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