Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2007
Aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vuinerabilita' del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
Vista la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
Vista la Procedura di emergenza climatica, approvata con decreti del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi aggiornamenti approvati con decreti del 12 dicembre 2005 e del 18 dicembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2007 recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas per il periodo invernale 2007-2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono infrastrutture ed impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerati gli esiti dell'emergenza climatica nei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;
Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» approvata con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, anche al fine di adattarla alle nuove disposizioni di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 sopra citato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;
Sentito il parere del Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

Decreta:
Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli
1. E' approvato l'Aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007» (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica), riportata in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.
3. Per quanto non diversamente specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 2.

Ruoli e compiti
I. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001 n. 120/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.
2. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di distribuzione di gas naturale e la societa' Terna Spa, in qualita' di gestore della rete di trasmissione nazionale, sono responsabili, ciascuna per quanto di sua competenza, dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.
3. Le imprese di trasporto di gas naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacita' di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas naturale hanno la responsabilita' di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel», hanno la responsabilita' di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti.
4. Tenuto conto dell'entita' e della potenzialita' dei consumi di gas naturale, impiegati nel settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la societa' Terna Spa, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorita' ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al Comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
 
Art. 3.

Responsabilita'
1. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio e le imprese di distribuzione di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che rifomiscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel», alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza ditali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' e' attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione di gas naturale per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.
2. La formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica - qualora non gia' attivata quale misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale come per l'anno termico 2007- 2008 - comporta quanto previsto al primo capoverso del punto 17 della procedura stessa.
3. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio di gas naturale, alla societa' Terna S.p.a. ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilita' civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica;
b) degli utenti e delle imprese di vendita che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto o le imprese di distribuzione, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica;
d) dei titolari degli impianti elettrici individuati come interrompibili, nonche' degli impianti industriali «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione;
e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalita' aggregata, per i quali non risulti evasa la richiesta di contenimento dei consumi.
5. Restano ferme le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 4.

Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi piu' gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, nei casi di mancata massimizzazione che risulti prolungata nel tempo o di rilevante entita' per il sistema, stabilisce con propria delibera i criteri per eventuali ulteriori corrispettivi sulla quota di capacita' di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabili nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, previo accertamento da parte del Comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.
3. In caso di mancata o incompleta massimizzazione delle importazioni, ai quantitativi di gas che dovessero risultare non importati, come determinati sulla base della procedura di calcolo pubblicata dall'impresa maggiore di trasporto, si applica quanto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 30 agosto 2007.
 
Art. 5.

Situazioni di emergenza diverse da quella climatica
1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.
2. L'impresa maggiore di trasporto e' tenuta ad informare con la massima tempestivita', ed a tenere aggiornata sulla evoluzione prevista ed effettiva, in qualunque momento dell'anno, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico su ogni evento di cui venga a conoscenza e che comporti, o possa comportare, significative anomalie nell'ordinaria gestione del sistema italiano del gas naturale per il coinvolgimento della rete di trasporto italiana o dei gasdotti di approvvigionamento dall'estero ad essa connessi.
 
Art. 6.

Norme transitorie
1. Il termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007 e' prorogato al 15 dicembre 2007 al fine di consentire una completa conoscenza ed attuazione degli adempimenti previsti.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.
Roma, 23 novembre 2007
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 269
 
Allegato

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