Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
17° aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformita' delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (supplemento ordinario), n. 110 del 14 maggio 2007, n. 145 del 25 giugno 2007, n. 208 del 7 settembre 2007 e n. 295 del 20 dicembre 2007 per i modelli specificati in allegato.
 
Allegato

----> Vedere immagini da pag. 57 a pag. 58 <----

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Note:
al numero CN 130 e' inserita la seguente nota: l'arma
viene importata anche dalla ditta «G.M. Competition Arms»,
con sede in Arcola (La Spezia).

Rifiuto di attribuzione del numero di verifica di
conformita'
Viste le domande con le quali il sig. Rembert Olivier
Jean, nato a Thias (Francia) il 26 settembre 1973,
residente in Crema (Cremona), via XX Settembre n. 97, ha
chiesto la verifica di conformita' prevista per le «armi ad
aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva» di
cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno
n. 362 del 9 agosto 2001, per le seguenti armi:
pistola ad aria compressa in bombola serbatoio
semiautomatica «Tippmann» mod. A5 cal. 68 (mm 16,7), (canna
mm 216), serbatoio 30 colpi;
pistola ad aria compressa in bombola serbatoio
semiautomatico «Tippmann» mod. 98 Custom cal. 68 (mm 16,7),
(canna mm 216), serbatoio 50 colpi;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, la quale, nella
seduta del 23 maggio 2007, ha ritenuto di dover respingere
le istanze in argomento poiche', in relazione alle
caratteristiche tecniche ed al calibro, emerge che si
tratta di armi che possono essere destinate al lancio di
pallini idonei a contenere e trasportare altre sostanze o
materiali, previsione, questa, non consentita dal dettato
del predetto decreto ministeriale;
Vista la comunicazione, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente
avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non
accogliere le istanze in argomento;
Tenuto conto delle controdeduzioni all'avviso, ex art.
10-bis della legge n. 241/1990 fatte pervenire dalla ditta
interessata;
Visto il parere espresso, in sede di riesame, dalla
suddetta Commissione nella seduta del 26 settembre 2007,
con il quale ha confermato il respingimento delle istanze,
in quanto le ulteriori precisazioni fatte pervenire non
hanno apportano alcun ulteriore elemento di valutazione
utile;
Ritenuto di doversi uniformare ai citati pareri;
Visto l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visti gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del
suddetto regolamento n. 362/2001;
Visto il decreto 557/B-50.474/C/2002 del 26 giugno
2002, con cui il Capo della Polizia ha delegato al prefetto
dott. Giulio Cazzella, direttore dell'Ufficio per
l'amministrazione generale, la firma dei provvedimenti
amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di
verifica di conformita' per le armi ad aria o gas
compressi, riconosciute con modesta capacita' offensiva a
norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del
9 agosto 2001;

Decreta:
Le istanze di cui alle premesse sono, per i suesposti
motivi, respinte.
Vista la domanda con la quale il sig. Ambrosio Leone,
nato a Bova Marina (Reggio Calabria) il 28 marzo 1940,
residente in Torino, largo Re Umberto n. 102,
rappresentante legale della ditta «Paganini S.a.s.», con
sede in Torino, corso Regina Margherita n. 19-bis, ha
chiesto la verifica di conformita' prevista per le «armi ad
aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva» di
cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno
n. 362 del 9 agosto 2001, per la seguente arma:
carabina ad aria compressa a caricamento successivo e
singolo (manuale) «Diana» mod. Panther F 31 T05
Professional cal. mm 4,5 (canna mm 395). L'arma e' dotata
di un copricanna della lunghezza di mm 200 posizionabile
sulla canna a distanze variabili, conferendole una
lunghezza complessiva compresa tra un minimo di mm 400 ed
un massimo di mm 520;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, la quale, nella
seduta del 26 settembre 2007, ha ritenuto di dover
respingere l'istanza in argomento poiche', dal certificato
delle prove balistiche rilasciato dal Banco nazionale di
prova, emerge un esubero dell'energia cinetica espressa
dall'arma in relazione alle previsioni del dettato del
predetto decreto ministeriale;
Vista la comunicazione, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente
avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non
accogliere le istanze in argomento;
Tenuto conto che la ditta interessata non ha fatto
pervenire controdeduzioni all'avviso, ex art. 10-bis della
legge n. 241/1990;
Ritenuto di doversi uniformare ai citati pareri;
Visto l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visti gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del
suddetto regolamento n. 362/2001;
Visto il decreto 557/B-50.474/C/2002 del 26 giugno
2002, con cui il Capo della Polizia ha delegato al prefetto
dott. Giulio Cazzella, direttore dell'Ufficio per
l'amministrazione generale, la firma dei provvedimenti
amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di
verifica di conformita' per le armi ad aria o gas
compressi, riconosciute con modesta capacita' offensiva a
norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del
9 agosto 2001;

Decreta:
L'istanza di cui alle premesse e', per i suesposti
motivi, respinta.
 
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