Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2008
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosita' dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore. (Deliberazione ARG/elt 4/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 gennaio 2008
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 283 (di seguito: decreto ministeriale n. 283/2007;
lo Schema di decreto interministeriale concernente «Criteri e modalita' per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati» previsto ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge n. 266 del 2005 (di seguito: schema di decreto tariffe elettriche agevolate);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999);
la deliberazione dell'autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'autorita' 27 giugno 2007 n. 156/2007, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'autorita' 11 luglio 2007, n. 171/2007;
la deliberazione dell'autorita' 8 agosto 2007, n. 207/2007;
la deliberazione dell'autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/2007;
la deliberazione dell'autorita' 21 dicembre 2007, n. 333/2007, e successive modificazioni e integrazioni;
la deliberazione dell'autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/2007 (di seguito: deliberazione n. 337/2007);
il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07 «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007);
il documento per la consultazione 2 agosto 2007, atto n. 35/07 «Orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticita' di esecuzione dei contratti di fornitura» (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
i documenti per la consultazione 18 gennaio 2007, atto n. 3/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007», 21 maggio 2007, n. 22/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dal 1° luglio 2007 Proposta finale» e 20 dicembre 2007, n. 56/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione».
Considerato che:
l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'autorita' garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che l'autorita' emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995 e l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 attribuiscono all'autorita' il potere di regolare le modalita' di accesso alla rete, nonche' l'erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica;
l'art. 2, comma 6, della legge n. 481/1995 attribuisce all'autorita' una funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento ed al Governo nelle materie di propria competenza;
il nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1° luglio 2007, sino al completo recepimento della direttiva, prevede un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse unicamente in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), e un regime di tutela rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di salvaguardia);
ai sensi della legge n. 125/2007, l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita e che ai sensi della medesima legge, il servizio di maggior tutela e' erogato dall'impresa distributrice attraverso apposite societa' di vendita, mentre il servizio di salvaguardia e' erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e che dette procedure saranno adottate dal 1° aprile 2008 sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 283/2007 e delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 337/07;
fino alla data di operativita' del servizio di salvaguardia di cui la precedente alinea, la fornitura ai clienti finali ricompresi in tale servizio e' assicurata dalle imprese distributrici o da societa' di vendita collegate a tali imprese;
il nuovo assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica ha pertanto modificato le funzioni svolte dai soggetti che operano nel settore elettrico in particolare comportando una separazione tra le attivita' svolte:
dall'impresa distributrice, che continua ad erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione (di seguito: servizio di trasporto) a cui compete la sospensione e la riattivazione dei punti di prelievo connessi alla propria rete;
dal soggetto che conclude con il cliente finale il contratto di vendita di energia elettrica, che puo' essere alternativamente il venditore sul mercato libero, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia (di seguito: esercente la vendita), in base al quale garantisce la somministrazione di energia e riceve mandato per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto;
tale evoluzione dell'assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica comporta la necessita' di adeguare l'articolazione dei rapporti e delle responsabilita' tra l'impresa distributrice e l'esercente la vendita, con particolare riferimento:
all'esigenza di tutela del credito dell'esercente la vendita nei confronti del cliente finale nei casi di inadempimento contrattuale operato da quest'ultimo soggetto, assicurando al medesimo esercente la facolta' di sospendere la fornitura dell'energia;
all'esigenza di tutela dei clienti finali esposti al rischio di rimanere privi di un contratto di dispacciamento e trasporto, nel caso di inadempimenti del proprio venditore nei confronti degli esercenti tali servizi.
Considerato, inoltre, che:
con il documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorita' ha espresso i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nonche' dei servizi di vendita a seguito di criticita' di esecuzione dei contratti di vendita, evidenziando in particolare l'intenzione di:
a) regolare le modalita' con cui il venditore sul mercato libero possa sospendere la fornitura di energia elettrica, a tutela del proprio credito nei confronti del cliente finale inadempiente (di seguito: clienti finali morosi);
b) porre a carico del venditore che intenda avvalersi della facolta' di cui alla lettera a), una serie di adempimenti volti ad assicurare al cliente finale eventualmente inadempiente trasparenza e certezza sia sulle conseguenze che gli potranno derivare dall'inadempimento sia sulle modalita' per porvi rimedio;
c) prevedere che l'esercente la vendita nel richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica al punto di prelievo del cliente finale inadempiente dichiari di aver rispettato le prescrizioni di cui alla precedente lettera b);
d) definire una regolazione specifica per i clienti finali cui, date le proprie caratteristiche, non puo' essere effettuata la sospensione della fornitura (di seguito: clienti non disalimentabili);
e) al fine di identificare i clienti non disalimentabili, prevedere un elenco anche con l'obiettivo di permettere ai venditori di avere a disposizione maggiori elementi per potersi coprire dal rischio creditizio relativo ai clienti finali;
f) definire le modalita' per l'accesso ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia nelle ipotesi in cui sia il venditore a risultare inadempiente nei riguardi della societa' Terna S.p.A. (di seguito: Terna) o dell'impresa distributrice;
un congruo numero di soggetti interessati alla consultazione, seppure nella diversita' di posizioni ed opinioni, ha positivamente valutato gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, ed in particolare:
a) e' stato espresso un generale consenso agli interventi volti ad armonizzare la disciplina relativa alla gestione dei clienti finali morosi tra servizi tutelati e mercato libero;
b) alcune imprese distributrici hanno evidenziato la necessita' che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa la responsabilita' di verificare che il venditore, che richiede la sospensione del cliente finale moroso, abbia adempiuto alle prescrizioni previste dall'autorita';
c) gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la salvaguardia hanno richiesto di introdurre specifiche misure a tutela del proprio credito, nei casi in cui la morosita' del cliente finale che cambi fornitore sia rilevabile solo dopo l'avvenuto cambiamento, cio' che si verificherebbe in particolare per le ultime due fatture emesse;
d) altri operatori hanno evidenziato l'esigenza, in relazione alla previsione dedicata all'identificazione dei clienti non disalimentabili, di:
i. prevedere che i soggetti preposti attestino i requisiti necessari per ottenere la qualifica di cliente non disalimentabile;
ii. considerare ammissibili alla categoria dei clienti non disalimentabili le forniture non distaccabili identificate ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979, e successive modifiche e integrazioni, alle quali aggiungere clienti finali esercenti servizi di pubblica utilita', nonche' clienti finali dotati di apparecchiature elettromedicali salvavita;
e) alcuni operatori hanno suggerito di prevedere a tutela del credito dell'esercente la vendita, oltre alla sospensione della fornitura dell'energia elettrica, la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;
f) alcuni operatori, infine, hanno evidenziato problemi relativi ai tempi previsti per le operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura sottolineando che:
i. la sospensione della fornitura per morosita' per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratori elettronici messi in servizio comporta un'attivita' di elevato livello operativo con accesso fisico del personale responsabile dell'operazione di sospensione presso ciascun punto di prelievo;
ii. la previsione di tempistiche vincolanti a carico dell'impresa distributrice per l'esecuzione dell'intervento di sospensione e per gli obblighi informativi connessi richiederebbe, pertanto, un periodo iniziale di sperimentazione e di monitoraggio in esito al quale definire le suddette tempistiche in caso di punti di prelievo non dotati di misuratori elettronici messi in servizio.
Considerato, infine, che:
l'esigenza di rafforzare gli ordinari strumenti di tutela del credito previsti dall'ordinamento, in relazione alle possibili condotte opportunistiche del cliente finale che, nel cambiare il proprio fornitore, non paghi le ultime due fatture venute a maturazione in un momento successivo a tale cambiamento (switching) risulta particolarmente rilevante per il servizio di salvaguardia, anche al fine di permettere una maggiore partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia;
la deliberazione n. 200/1999 prevede gia' che non possa essere prevista la sospensione della fornitura per morosita' nei casi di forniture di energia elettrica necessarie per il funzionamento di apparati di cura;
l'individuazione dei requisiti per l'identificazione delle altre categorie di clienti non disalimentabili diversi da quelli di cui al precedente punto rientra nelle competenze del Governo in materia di indirizzo sui temi di politica sociale e di sicurezza nazionale;
al fine di contenere gli oneri che possano scaturire dall'eventuale mancato recupero da parte degli esercenti la maggior tutela o degli esercenti la salvaguardia dei crediti vantati nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, debbano essere previste modalita' il piu' possibile efficienti di gestione e recupero dei suddetti crediti.
Ritenuto opportuno:
definire una disciplina relativa alla gestione nei casi di morosita' da parte del cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita a tutela del credito del medesimo esercente, nel rispetto dell'esigenza di avere trasparenza delle informazioni e certezza sui tempi previsti per il pagamento e le conseguenze in caso di morosita' per il cliente finale, nonche' nei casi di inadempimenti del venditore verso Terna o verso l'impresa distributrice;
al fine di tutelare le esigenze del credito dell'esercente la salvaguardia dai possibili comportamenti opportunistici del cliente finale sopra richiamati, assicurare all'esercente medesimo di cedere, ai sensi degli articoli 1260-1267 c.c., al nuovo venditore che subentra, il proprio credito relativo alle due ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale;
prevedere a tal fine, anche in considerazione dei tempi necessari per l'emissione e la scadenza delle predette fatture, che per clienti finali serviti sino a tre mesi prima da un esercente la salvaguardia, il nuovo venditore, unitamente alla richiesta di switching, formuli una proposta irrevocabile di acquisto del suddetto credito, sospensivamente condizionata al fatto di essere ancora controparte del cliente finale moroso al momento in cui il credito verra' in esistenza;
definire un periodo transitorio che stabilisca specifiche regole per la gestione della sospensione della fornitura in caso di morosita' di clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio e nell'ambito del quale prevedere un'attivita' di monitoraggio dell'efficacia delle modalita' operative adottate per la gestione delle richieste di sospensione e riattivazione della fornitura;
prevedere a tal fine, durante il suddetto periodo transitorio obblighi informativi a carico delle imprese distributrici.
Ritenuto, inoltre, opportuno:
nelle more dell'approvazione dello schema di decreto tariffe elettriche agevolate nel quale verranno identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute, prevedere che, coerentemente con quanto stabilito con la deliberazione n. 200/99, non possa essere prevista la sospensione della fornitura dell'energia elettrica nel caso di forniture di energia elettrica necessarie per il funzionamento di apparati di cura;
segnalare al Governo l'esigenza, anche rappresentata dagli operatori nell'ambito della consultazione, di definire criteri per l'individuazione dell'elenco relativo ai clienti non disalimentabili prevedendo in via transitoria che siano considerati non disalimentabili anche clienti finali diversi da quelli di cui al precedente punto, come identificati dalle imprese distributrici.
Ritenuto, infine, opportuno:
predisporre, con successivo provvedimento, la definizione di ulteriori misure volte alla identificazione di strumenti idonei e ulteriori alla sospensione della fornitura di energia elettrica atti a consentire agli esercenti la vendita di dotarsi di strumenti atti a ridurre il rischio creditizio relativo ai clienti finali, quali la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;
prevedere, ai fini della definizione delle misure di cui al precedente punto, di avvalersi della collaborazione dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003 e, per le modalita' di implementazione delle medesime misure, della Cassa conguaglio del settore elettrico;
definire, con successivo provvedimento, le modalita' che concorrano alla copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e dagli esercenti la salvaguardia relativi alla morosita' dei clienti non disalimentabili, prevedendo nel contempo misure finalizzate al contenimento di tali oneri, quali l'eventuale predisposizione di opportune procedure concorsuali per la selezione di soggetti qualificati rivolti ad offrire servizi di gestione e recupero dei crediti vantati, dagli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, nei confronti della propria clientela non disalimentabile.
Delibera:
1. di approvare il documento «Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di morosita' dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore» allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di conferire mandato al Direttore della direzione mercati dell'autorita' affinche' provveda, in collabo-razione con la direzione consumatori e qualita' del servizio, e previa informativa all'autorita':
a) a dare completamento, con determinazioni del medesimo direttore, all'Allegato A, con eventuali disposizioni tecniche di implementazione del medesimo Allegato A, ai fini del corretto svolgimento delle attivita' di sospensione e di riattivazione della fornitura per morosita' dei clienti;
b) ad avviare una collaborazione con l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, per i profili di competenza, ai fini dell'individuazione di strumenti di tutela del credito dell'esercente l'attivita' di vendita, ulteriori alla sospensione della fornitura di energia elettrica, quali la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;
c) ad avviare una collaborazione con la Cassa conguaglio per l'implementazione e la gestione operativa delle misure ulteriori di cui alla precedente lettera;
3. di segnalare al Governo l'esigenza di provvedere all'individuazione dei requisiti delle categorie di clienti finali non disalimentabili ai fini della piena definizione e operativita' dell'elenco dei medesimi clienti;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Governo e al Ministero dello sviluppo economico;
5. di modificare la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente modificata e integrata, prevedendo che:
a) i commi 8.1, 8.2, 8.3 lettere da a) e d), f) e g) nonche' il comma 8.5 siano abrogati;
b) al comma 8.4, le parole «dal comma 8.2» siano sostituite dalle parole «dal comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08»;
6. di prevedere che le modifiche di cui al precedente punto 5 decorrano a partire dal 1° marzo 2008 per i punti di prelievo connessi in bassa tensione dotati di misuratore orario messo in servizio e, con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore orario messo in servizio, decorrano a partire dal 1° aprile 2008;
7. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 25 gennaio 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA) DELL'ENERGIA ELETTRICA NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI O DI INADEMPIMENTO
DA PARTE DEL VENDITORE (DELIBERAZIONE ART/elt 4/08).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007 n. 278/07, alla deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2007, n. 333/07 come successivamente integrata e modificata, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
Cliente finale disalimentabile e' il cliente finale per il quale, in caso di morosita', puo' essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura;
Cliente finale non disalimentabile e' il cliente finale, individuato ai sensi dell'art. 18, per il quale, in caso di morosita', non puo' essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte dell'esercente la vendita;
Esercente la vendita e' alternativamente il venditore, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia controparte del contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale;
Esercente la vendita entrante e' il venditore o l'esercente la maggior tutela, che, in qualita' di controparte di un nuovo contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale titolare di un punto di prelievo, presenta all'impresa distributrice la richiesta di switching con riferimento al medesimo punto;
Esercente la vendita uscente e' l'esercente la vendita che, con riferimento al cliente finale titolare del punto di prelievo indicato nella richiesta di switching, a decorrere dalla data di efficacia dello switching:
a) cessa di essere l'utente del dispacciamento e del trasporto qualora il medesimo esercente la vendita sia un venditore del mercato libero o nella salvaguardia;
b) cessa di erogare il servizio di maggior tutela al medesimo cliente;
Inadempimento del venditore e' l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal venditore per il servizio di trasporto o per il servizio di dispacciamento in base ai relativi contratti;
Morosita' del cliente finale e' l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la vendita in base al relativo contratto di vendita;
POD e' il codice identificativo alfanumerico di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06;
Switching e' la variazione dell'utente del dispacciamento relativa a uno o piu' punti di prelievo associati a un cliente finale;
Servizio di trasporto e' il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale e' ubicato il punto di prelievo del cliente finale; erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione;
Sospensione della fornitura e' la mancata consegna fisica dell'energia elettrica di uno o piu' punti di prelievo a seguito della morosita' del cliente finale titolare dei medesimi punti di prelievo;
Venditore e' il soggetto controparte del contratto di vendita con il cliente finale nel mercato libero che ha ricevuto mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento dal medesimo cliente finale;
deliberazione n. 200/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99, come successivamente modificata e integrata;
deliberazione n. 111/06 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, e successive modificazioni e integrazioni;
deliberazione n. 333/07 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'autorita' 21 dicembre 2007, n. 333/07, e successive modificazioni e integrazioni;
TIV (Testo integrato vendita) e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;
TILP (Testo integrato load profiling) e' il testo integrato delle disposizioni dell'autorita' in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) approvato con deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007 n. 278/07.
Art. 2.
Ambito oggettivo
2.1 Il presente provvedimento:
a) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosita' del cliente finale;
b) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento del venditore;
c) definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna e agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).
Titolo II REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI
MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI
Art. 3.
Morosita' dei clienti finali disalimentabili

3.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo II si applicano nei casi di morosita' dei clienti finali disalimentabili.
3.2 L'esercente la vendita puo' richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura con le modalita' di cui all'art. 4. Prima di effettuare la richiesta, l'esercente la vendita e' tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente e' tenuto a provvedere al pagamento;
b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvedera' ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
c) le modalita' con cui il cliente puo' comunicare l'avvenuto pagamento.
3.3 Il termine di cui al comma 3.2 lettera a) non puo' comunque essere inferiore a cinque giorni dall'avvenuto avviso postale o dell'avvenuta consegna al cliente finale della raccomandata contenente la comunicazione di cui al medesimo comma 3.2.
3.4 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione di cui al comma 3.2 dovra' inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verra' effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verra' effettuata la sospensione della fornitura.
Art. 4.
Richiesta di sospensione della fornitura
4.1 La richiesta di sospensione della fornitura puo' essere presentata:
a) dal venditore per i clienti finali serviti sul mercato libero;
b) dall'esercente la maggior tutela per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio;
c) dall'esercente la salvaguardia per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio.
4.2 La richiesta di sospensione della fornitura di uno o piu' punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso e' presentata all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la vendita idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta all'impresa distributrice. Tale richiesta e' valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, i seguenti elementi informativi:
a) il POD;
b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.

4.3 La richiesta di sospensione della fornitura non puo' comunque essere presentata all'impresa distributrice nei casi in cui:
a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3.2 nei modi ivi stabiliti;
b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalita' di cui al comma 3.2, lettera c);
c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
d) per i clienti in maggior tutela, la morosita' del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
e) in presenza di un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente;
f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosita' non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorita'.
4.4 La richiesta di sospensione inoltrata dall'esercente la vendita puo' essere revocata dal medesimo in qualsiasi momento. Qualora la revoca della richiesta di sospensione pervenga successivamente all'intervento di sospensione della fornitura, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui al comma 7.1.
Art. 5.
Sospensione della fornitura di energia elettrica
5.1 A seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice:
a) effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
b) informa l'esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'esito positivo dell'intervento indicando la data in cui l'operazione e' stata effettuata, entro due giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento di sospensione della fornitura;
c) qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause ad essa non imputabili ai sensi del comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione n. 333/07, comunica il mancato intervento all'esercente la vendita entro due giorni lavorativi successivi all'effettivo tentativo di sospensione.
5.2 L'intervento di sospensione della fornitura non puo' essere eseguito durante i giorni indicati come festivi, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale e' ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi.
5.3 Qualora il termine di cui al comma 5.1, lettera a), scada in uno dei giorni di cui al comma 5.2, esso e' posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
5.4 Nella comunicazione di cui al comma 5.1, lettera c), l'impresa distributrice e' tenuta anche ad indicare:
a) il POD e la partita IVA o il codice fiscale relativi a ciascuno dei punti di prelievo oggetto della richiesta di sospensione per cui la medesima richiesta non e' andata a buon fine;
b) le cause del mancato intervento ai sensi dell'art. 79, comma 79.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 333/07.
5.5 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice e' tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, secondo i medesimi tempi previsti al comma 5.1, lettera a). Decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte del venditore, alla sospensione della fornitura.
5.6 Nei casi di cui al comma 5.5, l'impresa distributrice informa l'esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'avvenuta riduzione della potenza indicando la data in cui l'operazione e' stata effettuata, entro due giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento.
Art. 6. Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia
elettrica sullo switching dei clienti finali
6.1 Qualora una richiesta di switching sia riferita a punti di prelievo gia' sospesi per morosita' del cliente finale, l'impresa distributrice e' tenuta a informare l'esercente la vendita entrante, entro quattro giorni dal ricevimento dalla richiesta di switching inoltrata dal medesimo esercente, che il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione da parte dell'esercente la vendita uscente.
6.2 Il venditore entrante puo' revocare la richiesta di switching relativa al punto di prelievo sospeso per morosita' entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.1. Detta revoca e' efficace se l'impresa distributrice non ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 21.4.
6.3 Qualora una richiesta di switching sia riferita a punti per i quali successivamente pervenga una richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 4, l'impresa distributrice procede alla sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 5, dandone comunicazione all'esercente la vendita entrante entro quattro giorni dalla richiesta di sospensione.
6.4 Nelle ipotesi di cui al comma 6.1, qualora il venditore entrante non si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2, e al comma 6.3, l'impresa distributrice e' tenuta ad eseguire la richiesta di switching riattivando, alla data di efficacia dello switching, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.
Art. 7.
Riattivazione della fornitura di energia elettrica
7.1 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosita' avviene con le tempistiche e le modalita' previste all'art. 68 della deliberazione n. 333/07.
7.2 L'impresa distributrice e' tenuta ad informare l'esercente la vendita, entro due giorni lavorativi dalla data di riattivazione della fornitura, dell'avvenuta riattivazione indicando la data in cui l'intervento e' stato effettuato.
7.3 L'impresa distributrice, qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di riattivazione per le cause di cui dell'art. 79, comma 79.1, lettera a) e b) della deliberazione n. 333/07, ne informa l'esercente la vendita, entro un giorno lavorativo dall'avvenuto tentativo, indicando per ciascun punto di prelievo non riattivato gli elementi informativi di cui al comma 4.2 e le cause del mancato intervento.
Art. 8.
Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia
8.1 Il presente articolo si applica alle procedure di switching relative a punti di prelievo associati a clienti finali in precedenza forniti dall'esercente la salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del cliente finale dal servizio di salvaguardia.
8.2 La richiesta di switching contiene, a pena di irricevibilita', la proposta irrevocabile del venditore entrante di acquistare, secondo le modalita' di cui ai commi 8.4 ed 8.5 ed ed alle condizioni economiche di cui al comma 8.6, l'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia, nei confronti del cliente finale, relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato. La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di cui al comma 8.5, il proponente sia ancora utente del dispacciamento dei punti di prelievo oggetto della proposta.
8.3 Il credito di cui al comma 8.2 comprende le somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonche' la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento.
8.4 L'esercente la salvaguardia puo' procedere alla cessione del credito di cui al comma 8.2, notificando al venditore entrante copia delle fatture non pagate, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.
8.5 La notifica di cui al comma 8.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura, ma non oltre i venti giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 8.2 diviene inefficace.
8.6 Per il credito acquistato ai sensi del presente articolo, il venditore entrante corrisponde all'esercente la salvaguardia una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo.
Art. 9.
Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice
9.1 Contestualmente all'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura dei punti di prelievo oggetto dell'intervento, secondo le previsioni stabilite ai commi 18.3 e 18.4 del TIV.
9.2 L'impresa distributrice comunica, entro i termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo per i quali e' stata richiesta la sospensione della fornitura per morosita' specificando se il punto risulta sospeso. Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.2.
9.3 Ai fini dell'applicazioni delle disposizioni dell'art. 8, l'impresa distributrice e' tenuta a rilasciare all'esercente la salvaguardia entro due giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'esercente medesimo il nominativo dell'esercente la vendita, controparte del cliente finale.
Art. 10.
Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita
10.1 I contratti di vendita di energia elettrica predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:
a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita' del cliente;
b) del termine, comunque non inferiore a cinque giorni, successivo all'avvenuto avviso postale o all'avvenuta consegna della raccomandata da parte del cliente finale decorso il quale il venditore richiedera' la sospensione della fornitura;
c) delle modalita' di comunicazione da parte del cliente all'esercente la vendita dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;
d) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosita' del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o piu' punti di prelievo nella titolarita' del medesimo cliente;
e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorita'.
10.2 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, i contratti di vendita devono altresi' specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verra' effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verra' effettuata la sospensione della fornitura.
10.3 Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 6.2, il contratto di vendita deve contenere espressa indicazione che l'esecuzione del contratto e' condizionata al fatto che il cliente finale non risulti sospeso per morosita' al momento della richiesta di switching.
Titolo III REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI
INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE
Art. 11.
Ambito di applicazione
11.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano nel caso in cui il venditore risulta inadempiente verso Terna o verso l'impresa distributrice relativamente alle obbligazioni inerenti rispettivamente al contratto di dispacciamento e al contratto di trasporto.
11.2 Le disposizioni di cui al presente Titolo III prevedono obblighi di comunicazione in capo a Terna e alle imprese distributrici nonche' le modalita' di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento del venditore inadempiente al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.
Art. 12. Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimento
relativi al servizio di dispacciamento
12.1 Contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'art. 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, Terna e' tenuta ad comunicare ciascuna impresa distributrice di riferimento il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al medesimo venditore verra' risolto.
12.2 Ciascuna impresa distributrice di riferimento di cui al comma 12.1 provvede ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna:
a) i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti;
b) le imprese distributrici sottese, indicando il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento del venditore inadempiente si intendera' risolto.
12.3 Ciascuna impresa distributrice sottesa di cui la comma 12.2, lettera b), provvede ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa distributrice di riferimento, i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti.
12.4 La comunicazione ai clienti finali effettuata dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 12.2 e 12.3 deve riportare:
a) la data a partire dalla quale i punti di prelievo associati al cliente finale saranno trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia a seconda che il cliente abbia diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia;
b) il termine ultimo entro il quale il cliente finale puo' concludere un nuovo contratto di vendita con un venditore diverso dal preesistente, al fine di evitare l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia.
Art. 13. Obblighi dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al
servizio di trasporto
13.1 In caso di inadempimenti del venditore, l'impresa distributrice interessata e' tenuta a:
a) diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto;
b) informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui alla lettera a), i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti.
13.2 La comunicazione di cui al comma 13.1 lettera b), riporta i medesimi elementi informativi della comunicazione di cui al comma 12.4.
13.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma 13.1 lettera a), e qualora il venditore non adempia ai propri obblighi, l'impresa distributrice e' tenuta a informare Terna che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo venditore si intende risolto.
Art. 14. Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di
salvaguardia per inadempimento del venditore
14.1 L'impresa distributrice e' tenuta ad inviare all'esercente la maggiore tutela o all'esercente la salvaguardia interessati, l'elenco dei punti di prelievo di rispettiva competenza oggetto del contratto di dispacciamento concluso dal venditore, al quale e' stata comunicata una diffida ai sensi del comma 12.1 e del comma 13.1.
14.2 La comunicazione di cui al comma 14.1 deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla diffida di cui al comma 12.1 o al comma 13.1, e deve indicare:
a) l'elenco dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente, dando evidenza per ciascun punto di prelievo del POD, della partita IVA o del codice fiscale del cliente finale;
b) la data a partire dalla quale i punti di prelievo potrebbero essere trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia.
14.3 A seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per inadempimento del venditore, l'impresa distributrice provvede, secondo le tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo a trasferire i punti di prelievo associati al venditore inadempiente:
a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto alla salvaguardia.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15.
Indennizzi a carico dell'impresa distributrice
15.1 Fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 333/07 nei casi di indennizzo per mancato rispetto dei tempi di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' per cause imputabili all'impresa distributrice, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi di mancato intervento di sospensione della fornitura su richiesta dell'esercente la vendita nei tempi previsti dal comma 5.1, lettera a) per cause imputabili all'impresa distributrice ai sensi del comma 79.1, lettera c) della deliberazione n. 333/07.
15.7 L'impresa distributrice e' tenuta al versamento all'esercente la vendita di indennizzi pari a quelli fissati dalla deliberazione n. 333/07.
15.3 Nei casi in cui il cliente finale e' titolare di punti di prelievo connessi in alta tensione, gli indennizzi sono pari a quelli fissati ai sensi dell'art. 80 della deliberazione n. 333/07 con riferimento a clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in media tensione.
Art. 16. Disposizioni transitorie per l'anno 2008 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione
non dotati di misuratore elettronico messo in servizio
16.1 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, l'impresa distributrice, fino al 31 dicembre 2008, non e' tenuta agli obblighi di cui al comma 5.1 e a versare i corrispondenti indennizzi in caso di mancato intervento di sospensione. In luogo, valgono le disposizioni di cui al presente articolo.
16.2 Con riferimento a ciascun mese, l'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per un numero di richieste non inferiore alla propria capacita' mensile di sospensione fissata pari, per ciascuna impresa distributrice, al valore massimo tra:
a) il numero medio mensile di sospensioni effettuate per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007;
b) il prodotto tra 0,25% e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice.
16.3 La capacita' mensile di sospensione determinata ai sensi del comma 16.2, e' attribuita a ciascun esercente la vendita sulla base del rapporto tra i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio associati al medesimo esercente e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nel proprio ambito territoriale.
16.4 Le richieste di sospensione devono essere inoltrate all'impresa distributrice da ciascun esercente la vendita settimanalmente. L'esercente la vendita deve adempiere a tutte le previsioni di cui all'art. 4 e puo' indicare, con riferimento alle richieste di sospensione inoltrate, un ordine di priorita' nella sospensione dei punti di prelievo.
16.5 L'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione sulla base delle richieste di sospensione della fornitura inoltrate dall'esercente la vendita ai sensi del comma 16.4, tenendo conto dell'ordine attribuito dal medesimo esercente, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
16.6 Qualora, in una settimana, il numero complessivo dei punti di prelievo associati alle richieste di sospensione inoltrate da un esercente la vendita risulti superiore ad un ammontare pari ad un quarto della quota di capacita' mensile di sospensione attribuita al medesimo esercente la vendita ai sensi del comma 16.3, l'impresa distributrice non e' tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione per il numero di punti di prelievo eccedenti a tale ammontare.
16.7 L'impresa distributrice e' tenuta a comunicare all'esercente la vendita:
a) l'esito positivo dell'intervento di sospensione, indicando la data in cui l'operazione e' stata effettuata, entro quattro giorni lavorativi successivi all'intervento di sospensione della fornitura;
b) il mancato intervento di sospensione, specificando le cause del mancato intervento ai sensi del comma 79.1 della deliberazione n. 333/07, entro quattro giorni lavorativi successivi al tentativo di sospensione.
Art. 17.
Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici
17.1 A partire dal 9 giugno 2008 e, successivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo dalla fine di ciascun bimestre, ciascuna impresa distributrice di cui all'articolo 16 comunica all'Autorita':
a) il numero totale di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio ubicati nel proprio ambito territoriale, specificando la percentuale dei medesimi punti serviti, in ciascun mese del bimestre precedente, dall'esercente la maggior tutela;
b) con riferimento alla sola comunicazione del 9 giugno 2008, le informazioni di cui comma 16.2, lettera a);
c) il numero di richieste di sospensione ricevute nel bimestre precedente e il numero totale di punti di prelievo interessati distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;
d) il numero di sospensioni effettuate in ciascun mese, distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;
e) il numero di sospensioni non effettuate per ciascun mese, distinti per esercente la vendita.
Art. 18.
Clienti finali non disalimentabili
18.1 I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) fino all'emanazione della normativa concernente criteri e modalita' per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati nella quale verranno identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute, i clienti finali identificati ai sensi del comma 8.3, lettera e) della deliberazione n. 200/99;
b) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979, e successive modificazioni e integrazioni;
c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non e' stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilita' svolta dai medesimi.
18.2 Ciascuna impresa distributrice predispone e aggiorna un elenco dei clienti finali non disalimentabili, contenente il POD e la partita IVA o il codice fiscale di ciascuno dei punti di prelievo per i quali l'impresa distributrice attribuisce la qualifica di cliente finale non disalimentabile.
18.3 Dall'elenco di cui al comma 18.2 le imprese distributrici espungono i clienti finali che dichiarano per iscritto al proprio esercente la vendita e sotto la propria responsabilita' di non voler essere ricompresi nella categoria di cliente finale non disalimentabile, esonerando contestualmente terzi da eventuali conseguenze di tale dichiarazione. A tal fine, l'esercente la vendita trasmette tempestivamente all'impresa distributrice l'eventuale dichiarazione del cliente finale.
Art. 19.
Morosita' dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero
19.1 In caso di morosita' dei clienti finali non disalimentabili, il venditore puo' risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto per gli effetti di cui al comma 19.3.
19.2 La richiesta di risoluzione del contratto di trasporto e' presentata dal venditore all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. Tale richiesta e' valida se riporta, per ciascun punto di prelievo, i seguenti elementi informativi:
a) il POD;
b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale;
c) la specificazione che la richiesta di risoluzione e' inoltrata a seguito dello stato di morosita' del cliente finale.
19.3 A seguito della richiesta di risoluzione del contratto di trasporto per morosita' del cliente finale non disalimentabile, l'impresa distributrice provvede a trasferire i punti di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento:
a) dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
b) dell'esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
19.4 L'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia per morosita' del cliente di cui al comma 19.3 avviene secondo le medesime tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo.
Art. 20.
Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice
20.1 L'impresa distributrice comunica mensilmente, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili di cui al comma 18.1. Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi inseriti nell'elenco di cui al comma 18.2.
20.2 L'impresa distributrice specifica, nella comunicazione di cui al comma 4.3 del TIV, se l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia e' effettuata per morosita' del cliente finale non disalimentabile.
Art. 21.
Disposizioni finali
21.1 Le disposizioni di cui ai Titoli II e III si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008.
21.2 Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a decorrere dall'1 aprile 2008 fatto salvo quanto previsto al presente articolo.
21.3 Ciascuna impresa distributrice comunica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle Prefetture e all'Autorita' l'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 18.1, lettera a), specificando, per ciascun cliente, le caratteristiche che danno titolo alla qualifica di cliente non disalimentabile. Successivamente alle indicazioni ricevute dalle Prefetture, ciascuna impresa distributrice provvede alla pubblicazione di un estratto dell'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 18.1, lettera a), contente unicamente il POD.
21.4 A partire dal mese di marzo, ciascuna impresa distributrice di cui art. 16 comunica, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, a ciascun esercente la vendita, la capacita' mensile di sospensione assegnata al medesimo esercente relativa al mese successivo.
21.5 Ciascun esercente la vendita comunica all'impresa distributrice l'avvenuta risoluzione del contratto di vendita e la relativa decorrenza di cessazione, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06.
 
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