Gazzetta n. 52 del 1 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 novembre 2007
Assegnazione alle Universita' dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro gia' individuate dal decreto, in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute;
Visto l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 1° agosto 2007 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti delle contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2007/2008 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto il decreto del Ministero della salute, in data 22 settembre 2007, in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2007/2008, pari a 7.460 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
Ritenuto che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale;
Ravvisata la opportunita' di adottare, quale criterio base, per l'assegnazione dei contratti di formazione specialistica quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive, nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture universitarie della formazione specialistica;
Vista la nota dell'8 novembre 2007, prot. n. 20588, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale della sanita' militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 368/1999, art. 35, comma 3, per l'a.a. 2007/2008;
Viste le note prott. 850/A A.6/13-5812 e 850/A A.6/13-5813, rispettivamente, del 31 ottobre e 5 novembre uu.ss, con le quali il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale di sanita' ha rappresentato le esigenze ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 334/2000, per l'a.a. 2007/2008;
Vista la nota prot. 339/IX/407679, in data 8 novembre 2007, del Ministero degli affari esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'a.a. 2007/2008, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999;
Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma 300, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005;
Vista la legge del 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5, dell'art. 39, del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo l'accesso, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
Ritenuto necessario, nell'assegnazione dei posti, come previsto nell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome del 1° agosto 2007, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorita' espresse nei fabbisogni regionali;
Ritenuto necessario ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato n. 4483/2007, di conferma della sentenza del TAR Lazio n. 4780/2006, che ha annullato il decreto ministeriale 1° agosto 2005 nella parte in cui inserisce la tipologia di psicologia clinica, tra gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area medica e pertanto non assegnare posti alla citata tipologia;
Rilevata l'opportunita' di differire all'a.a. 2008/2009 le procedure di riordinamento delle Scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, in attesa del completamento della valutazione delle stesse da parte dell'Osservatorio nazionale per la formazione specialistica dei medici ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2006;
Ritenuto pertanto, in attesa del perfezionamento di tali adempimenti da parte del predetto Osservatorio, di non poter procedere all'attivazione delle Scuole di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza e delle altre tipologie di scuole previste dal precitato decreto ministeriale 1° agosto 2005;
Visto il decreto ministeriale n. 172, del 6 marzo 2006, relativo al «Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;
Sentito il Ministero della salute;

Decreta:
Art. 1.
Per l'anno accademico 2007/2008 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione individuate nel decreto ministeriale 31 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e' di n. 5.000 cosi' come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna.
 
Art. 2.
Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo e' di 15 unita', ai medici militari e' di 28 unita' e alla Polizia di Stato e' di 22 unita', come indicato nella medesima tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI.
 
Art. 3.
Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti pubblici, nonche' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita' che si aggiungono ai contratti statali, cosi' come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del 1° agosto 2007, al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresi' quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Universita', verranno assegnati, con successivo provvedimento.
 
Art. 4.
La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368/1999, e' espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 229/1999. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole regioni e province autonome.
 
Art. 5.
Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
 
Art. 6.
Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle Universita', si provvedera' all'assegnazione dei posti di cui all'art. 3 del presente decreto.
 
Art. 7.
La data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2007/2008, in conformita' a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 172, del 6 marzo 2006, e' il 10 marzo 2008.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2007
Il Ministro: Mussi
 
Allegato

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A.
2007/2008

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