Gazzetta n. 52 del 1 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 gennaio 2008
Modalita' di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto, in particolare, l'art. 12, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il comma 1-bis del medesimo art. 12 del TUIR secondo il quale, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro da attribuire a quest'ultimo per l'intero importo;
Visto il comma 3 del medesimo art. 12 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, nonche' agli articoli 13, 15 e 16 del TUIR, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto credito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il quale ha previsto che l'imposta comunale sugli immobili possa essere versata con le modalita' di cui al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2006 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta Rosy;
Decreta:
Art. 1.
Attribuzione del credito da parte del sostituto d'imposta
1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), spettante a partire dall'anno 2008, e' riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato art. 23 e hanno attestato l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui ai citati articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
2. Il credito e' riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.
3. Il credito di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno 2007 e' richiesto dagli aventi diritto al sostituto d'imposta che nell'anno 2008 eroga i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del predetto TUIR. Il sostituto indica, nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007, l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente. Qualora la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativa al periodo d'imposta 2007 (CUD/2008) sia stata rilasciata da un sostituto d'imposta diverso da quello che eroga i redditi nell'anno 2008, la richiesta del credito e' effettuata previa consegna della predetta certificazione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'attribuzione del credito e' subordinata all'attestazione da parte degli aventi diritto dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e a quelli derivanti dal possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il predetto credito e' attribuito nell'anno 2008 dai sostituti d'imposta in unica soluzione utilizzando, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga, ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire in unica soluzione la completa attribuzione del predetto credito, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi.
 
Art. 2.
Determinazione del credito in sede di dichiarazione dei redditi
1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del TUIR spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1 e' rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La medesima previsione si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 qualora il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi puo' essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2008

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
Visco

Il Ministro delle politiche per la famiglia
Bindi

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 188
 
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